Nuovi documenti e nuove prove nel giudizio tributario d'appello: aspetti contraddittori e possibili soluzioni

è possibile introdurre nuove prove e nuovi documenti in sede di appello? Analizziamo le possibilità concesse dalla giurisprudenza all’integrazione documentale anche nel secondo grado di giudizio…

1. Premessa

La normativa di riferimento, in materia di contenzioso tributario, prevede un esplicito divieto alla produzione di nuovi elementi probatori, fortemente “mitigato” dalla possibilità di produrre nuovi documenti in appello : le due diposizioni parrebbero, addirittura, essere in netta contraddizione l’una con l’altra…

La presenza simultanea di norme tra loro confliggenti può ingenerare nell’operatore incertezze e dubbi, potenzialmente capaci di generare problematiche operative di rilievo. Il presente contributo intende fornire un quadro di riferimento della normativa, in merito al tema proposto, oltre a richiamare l’attenzione su alcune interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali, ed a proporre spunti di riflessione utili a chi si trovi a dover fronteggiare le pretese erariali in fase di gravame.

Nella disciplina del contenzioso tributario previgente, rispetto all’entrata in vigore del decreto legislativo n°546 del ’92, non sussistevano norme tese a limitare l’ammissibilità di nuove prove nella fase dell’appello : si ritenevano, pertanto, pacificamente ammissibili nel secondo grado del processo, nuovi elementi di prova prodotti dalle parti.

Con l’avvento del decreto succitato, è emerso un “corpus” normativo certamente più completo, ma, come avremo modo di descrivere nel prosieguo del presente contributo, non privo di elementi talvolta contradditori e tra loro “conflittuali” . Con particolare riferimento al regime delle prove, esiste infatti una specificità del contenzioso tributario, rispetto alle norme di procedura civile, non scevra da possibili equivoci e fraintendimenti : vediamo di far luce sulla tematica, evidenziandone i lati “oscuri” e le soluzioni interpretative

suscettibili di essere utilmente esperite nell’operatività del processo.

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