Verifiche tributarie extra time: semaforo verde dalla Cassazione

torniamo a parlare del problema della permanenza dei verificatori presso il contribuente anche oltre i limiti di legge: gli effetti della recente giurisprudenza di Cassazione

Con sentenza n. 19338 del 22.9.2011 (ud. del 27.5.2011) la Corte di Cassazione, nell’escludere l’efficacia retroattiva delle norme della Statuto del contribuente, ha confermato che “alla eventuale violazione del termine di permanenza non siano ricollegate dalla legge le conseguenze (inutilizzabilità delle prove raccolte; nullità degli atti di accertamento compiuti) che ne intende trarre la parte ricorrente, come è dato agevolmente evincere dalla mancanza di una siffatta norma sanzionatoria e dalla compiuta disciplina dettata dalla legge n. 212/2000 con riferimento ad eventuali irregolarità commesse dai verificatori durante la ispezione. In tali ipotesi – tra cui deve ricomprendersi anche la ingiustificata protrazione delle operazioni di verifica – il contribuente, oltre a formulare a verbale osservazioni e rilievi (art. 12, co. 4), può, infatti, rivolgersi al Garante (art. 12, co. 6) che in seguito alla segnalazione esercita i poteri istruttori richiesti dal caso (art. 13, co. 6), richiamando gli uffici al rispetto di quanto previsto dagli artt. 5 e 12 della presente legge (art. 13, co.9), ed ove rilevi comportamenti che determinano un pregiudizio per i contribuenti o conseguenza negative nei loro rapporti con l’amministrazione, trasmette le relative segnalazioni ai titolari degli organi dirigenziali al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare (art. 13, co. 11)”.

 

Il principio

Effettuato l’accesso, l’eventuale superamento dei termini indicati dall’art. 12, c. 5, dello Statuto del contribuente, non può determinare l’inutilizzabilità degli elementi probatori acquisiti, per l’assenza della norma sanzionatrice.

 

Brevi note

Come è noto, il comma 5 dell’articolo 12 dello Statuto del Contribuente vincola la permanenza presso il soggetto verificato al rispetto del termine perentorio di 30 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 30 giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine, individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio (prima delle modifiche apportate dal cd. D.L. Sviluppo).

Il Se.C.I.T., nella relazione del 30.9.2002 – delibera n.42/2002 –, ha sottolineato che “se da un punto di vista funzionale e, direi, anche etico è sacrosanto che si cerchi di abbreviare al massimo lo stato di disagio e di crisi che inevitabilmente comporta la presenza di estranei presso i locali dell’azienda o dello studio artistico o professionale, è altrettanto giusto coniugare questa esigenza con la necessità di imprimere ai controlli un apprezzabile grado di incisività e di efficacia, che altrimenti si finisce con il compromettere“.

La Corte di Cassazione, già nella sentenza n. 8344/2001, porta ad esempio proprio la fattispecie qui in esame, statuendo che “la violazione delle regole dell’accertamento tributario non comporta come conseguenza necessaria la inutilizzabilità degli elementi acquisiti. Si pensi al caso in cui, nel corso di una verifica fiscale, vengano acquisiti elementi determinanti ai fini dell’accertamento soltanto il trentunesimo (o sessantunesimo) giorno lavorativo dall’inizio della verifica stessa, in violazione del precetto di cui all’art.12, co. 5, della L. 27.7.2000, n .212“. E prosegue affermando che “le conseguenze sanzionatorie ricadono direttamente sull’autore dell’illecito, sul piano disciplinare e, se del caso, sul piano della responsabilità civile e penale. Non sarebbe giusto che una prova oggettivamente ammissibile, non possa essere utilizzata a causa della negligenza di chi l’ha acquisita“.

Ancora di recente, con sentenza n. 14020 del 27 giugno 2011 (ud. del 25 ottobre 2010)1 la Corte di Cassazione ha legittimato le verifiche lunghe, cioè oltre i termini previsti dalla Statuto del contribuente. Per la Corte, “il termine fissato per il compimento di un atto deve ritenersi ordinatorio o sollecitatorio se non ne sia espressamente stabilita la perentorietà. Le norme di cui agli artt. 152 e 156 cod. proc. civ. traducono principi generali applicabili a tutt i procedimenti salvo che per essi non sia diversamente disposto o che la norma generale non possa trovare applicazione per incompatibilità”.

 

Le modifiche del D.L. Sviluppo

Si ricorda che l’art. 7 del D.L. Sviluppo – D.L.n.70 del 13 maggio 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 106 del 12 luglio 2011 – ha introdotto, nell’ambito del comma 5 dell’articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, un ulteriore periodo.

 

La previsione normativa del D.L. Sviluppo

Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l’eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell’arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente”.

 

LE NUOVE REGOLE

 

Regola

30 giorni di effettiva presenza, prorogabili di ulteriori 30 giorni, nei casi di particolare complessità dell’indagine, debitamente individuati dal dirigente

Eccezione

15 giorni di effettiva presenza per i soggetti in contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi, prorogabili di ulteriori 15 giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine, e contenuti nell’arco di 3 mesi.

 

17 ottobre 2011

Roberta De Marchi

1 Cfr. DE MARCHI, Verifiche tributarie fuori tempo massimo: via libera dalla Cassazione, in www.https://www.commercialistatelematico.com del 23/09/2011.