Assoggettabilità ad IRAP – Quantificare l'autonoma organizzazione?

Vediamo come la giurisprudenza di merito prova a quantificare se esistono i requisiti di autonoma organizzazione per valutare l’assoggettabilità ad IRAP: quale parametro si può usare?

autonoma organizzazione e assoggettabilità all'irapIl contenzioso sull’assoggettabilità o non ad IRAP di liberi professionisti o piccoli imprenditori è vivo e, non sempre porta a conclusioni concordi da parte dei vari giudici1.

Uno dei problemi principali da definire è quello dei requisiti dell’autonoma organizzazione: quando il contribuente eccede i requisiti minimi e risulta essere titolare di autonoma organizzazione?

La giurisprudenza oramai è quasi unanimemente consolidata nel sostenere che il contribuente che si avvale stabilmente della collaborazione altrui possiede i requisiti di autonoma organizzazione ed è assoggettabile ad IRAP 2.

Allo stesso modo è configurabile il requisito dell’autonoma organizzazione se due o più professionisti operano in forma associata3.

Più problematico è definire il requisito dell’autonoma organizzazione in base i beni strumentali destinati dal contribuente alla propria attività; qual’è il limite oltre al quale il contribuente deve pagare l’IRAP 4?

Nel caso che analizziamo oggi (sentenza della C.T.R. Roma n. 175/6/11 del 23/06/2011 dep. 12/07/2011) il problema dell’assogettabbilità o non ad IRAP e se il rimborso richiesto dal contribuente è dovuto o no, si discute della quantità di beni strumentali in possesso del contribuente.

 

Il caso

Il contribuente, libero professionista esercente l’attività di commercialista, richiede il rimborso dell’IRAP versata per l’anno d’imposta 2000 in quanto “nel ricorso faceva presente che la sua attività era priva del requisito della ‘autonoma organizzazione’ in quanto basata ‘sull’intuitus personae’ e di essersi avvalso di limitati beni strumentali e sporadiche collaborazioni di terzi”.

 

In primo grado la C.T.P. di Roma (sent. n. 72/09/09) negava il diritto al rimborso in quanto il totale dei “compensi professionali, quote di ammortamento, spese relative ad immobili e compensi a terzi per prestazioni afferenti l’attività…” rappresentano in totale il 10% dei compensi dichiarati dal professionista.

 

La C.T.R. di Roma con la sentenza citata ribalta la decisione dei giudici di primo grado, cercando di oggettivizzare il concetto di autonoma organizzazione e sconfessando il parametro utilizzato dai giudici di primo grado; i giudici di appello facendo riferimento all’oramai costante giurisprudenza di Cassazione (nella sentenza vengono citate a conferma le sentenze di Cassazione nn. 2674, 3676 e 3677 del 16/02/2007, n. 21421 dell’11/10/2007 e n. 23068 del 09/09/2008).

In questa interpretazione il requisito dell’autonoma organizzazione sussiste “ogni qualvolta il professionista si avvale dell’ausilio di terzi e/o impieghi, beni strumentali eccedenti per quantità e valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l’attività”.

 

 

Assoggettabilità ad IRAP – Una valutazione

Il caso in esame è interessate perchè nella valutazione del requisito dell’autonoma organizzazione si passa, da una valutazione espressa dai giudici di primo grado basata su una quantificazione dei costi sensibili per stabilire il requisito dell’autonoma organizzazione (cioè investimenti in cespiti ammortizzabili e compensi a terzi) in percentuale (eccedente il 10% nel caso in esame) sul fatturato espresso dal contribuente, ad una valutazione basata sul concetto “oggettivo” di “beni strumentali eccedenti per quantità e valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l’attività”.

Sicuramente la valutazione fatta dai giudici di primo grado presenta molti aspetti dubbi: ancorare il requisito dell’autonoma organizzazione appare un controsenso rispetto alla definizione di autonoma organizzazione; proprio i piccoli professionisti che lavorano in proprio senza collaboratori ed investimenti (e perciò privi di autonoma organizzazione) rischiano di produrre fatturati limitati, pertanto anche con un limitato investimento in beni strumentali rischierebbero di essere assoggettati ad IRAP.

Per assurdo, ragionando in tal modo, un professionista che chiudesse a fatturato 0 un periodo d’imposta, sarebbe assoggettabile ad IRAP per il possesso di un telefonino.

Tale ragionamento appare altrettanto fallace se il contribuente esprime fatturati consistenti; in questo caso, all’opposto, investimenti consistenti potrebbero essere inferiori al 10% del fatturato.

 

Nella valutazione effettuata dai giudici di appello si passa all’ormai noto concetto di “minimo comunemente ritenuto indispensabile per l’attività”; concetto, anch’esso suscettibile di difficile valutazione e da valutare probabilmente caso per caso, ma che sicuramente non prende come variabile di calcolo un parametro volatile diverso per ogni singolo anno d’imposta come il fatturato prodotto dal contribuente.

 

Rimane, comunque, aperto il problema dell’IRAP: l’elenco dei soggetti esclusi dall’applicazione di questa imposta nasce dalla giurisprudenza e dai singoli casi analizzati nella cause, mentre manca ancora oggi un criterio legislativo di esenzione che riassuma quanto ha prodotto la giurisprudenza in questi anni. Si tratta sicuramente di una complicazione inutile, una volta appurato che i soggetti privi dei citati requisiti di autonoma organizzazione non sono considerati più soggetti ad IRAP dalla giurisprudenza di merito e da quella di legittimità.

 

15 ottobre 2011

Luca Bianchi

 

NOTE

1 N. Monfreda, Il presupposto d’imposta ai fini I.R.A.P. per i professionisti, in Commercialista telematico, 25/08/2011.

2 Si veda l’ultimo intervento da noi pubblicato sul tema, R. De Marchi, L’avvocato con praticante part-time, in Commercialista telematico, 29/10/2010. Tuttavia, contra, si veda la recente sentenza della C.T.R. di Roma, sez. 21, n. 131/21/11, del 11/07/2011, in Commercialista telematico, 12/10/2011.

3 Gli ultimi interventi pubblicati sono: R. De Marchi, Lo studio associato deve pagare l’I.R.A.P., in Commercialista telematico, 01/08/2011 e R. De Marchi, Anche il professionista associato paga l’IRAP, in Commercialista telematico, 14/10/2011.

4 Cfr. F. Buetto, Con spese elevate si paga l’IRAP, in Commercialista telematico, 04/02/2011 e S. Cascarano, Negato il rimborso I.R.A.P., in Commercialista telematico,