Accertamento sintetico, comunicazione obbligatoria anche per le società di leasing (segnaleranno quindi auto, barche…)

per implemetare le possibilità di contrasto all’evasione fiscale mediante l’accertamento sintetico, anche le società di leasing devono comunicare i dati rilevanti dei contratti in essere; attenzione: per i contratti di leasing in essere negli anni 2009 e 2010 il termine per la comunicazione scade al prossimo 31 dicembre

Come è noto l’art. 22 del d.l. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, rubricato “aggiornamento dell’accertamento sintetico”, ha apportato significative modifiche all’art. 38 d.p.r. 600/1973 (di cui vengono completamente sostituiti i commi da 4 a 8) stabilendo in particolare che il reddito complessivo del contribuente può essere determinato sinteticamente con riferimento alle spese di qualsiasi genere sostenute nel periodo di imposta (salvo provare che le stesse sono state finanziate con altri mezzi) o sulla base di un’altra presunzione che trova fondamento nel contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva (sempre salvo prova contraria), sempreché tra reddito complessivo calcolato sinteticamente e reddito dichiarato via sia uno scostamento di un quinto.

Le disposizioni del provvedimento del Direttore del’Agenzia delle Entrate n. 119563 del 5 agosto 2011 rientrano nel restyling dello strumento dell’accertamento sintetico in quanto finalizzate all’acquisizione delle informazioni necessarie alla sua puntuale applicazione.

La novità in commento, più in generale, trova fondamento nei poteri dell’Agenzia delle entrate di richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi ed imprese – anche limitatamente a particolari categorie – di effettuare comunicazioni all’Anagrafe tributaria di dati e notizie in loro possesso ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti.

Il provvedimento in esame impone, in particolare, un nuovo adempimento alle società che esercitano attività di leasing finanziario e operativo consistente nell’obbligo di comunicare telematicamente all’Amministrazione finanziaria i dati anagrafici – codice fiscale incluso – dei clienti che hanno stipulato contratti in essere con riferimento al bene e ai corrispettivi percepiti nel periodo di riferimento.

Nell’ottica di non aggravare troppo gli adempimenti dei contribuenti, il nuovo adempimento ne cancella un altro, anch’esso di recente introduzione, precisamente quello di cui all’art. 21 del d.l. 31/05/2010 n.78 (Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate).

 

Il provvedimento (Modalità e termini di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing ai sensi dell’articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni) prevede, dunque, l’obbligo delle società di leasing di comunicare telematicamente – con l’ausilio degli strumenti messi a disposizione dalla stessa Agenzia delle Entrate – i dati relativi ai propri clienti ed alle operazioni effettuate.

Il termine della comunicazione è il 30 giugno dell’anno immediatamente successivo a quello in cui sono stati posti in essere i contratti, ma, per le società già destinatarie del questionario ex art. 32 c. 1 n. 4 e n. 8 del D.P.R. n. 600 del 1973 che non abbiano ancora risposto e che intendano provvedere alla trasmissione tardiva dei dati, nonché per le società che non siano state destinatarie di questionario, il termine – relativamente ai dati riguardanti i contratti in essere nelle annualità 2009 e 2010 – è il 31 dicembre di quest’anno.

I dati e le notizie che pervengono all’anagrafe tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità contributiva, trasmessi nell’osservanza del principio di riservatezza e nel rispetto del diritto di protezione dei dati personali, inseriti nei sistemi informativi dell’anagrafe tributaria (“riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali, mediante analisi eseguite in modo anonimo, ed identificando i contribuenti, secondo un principio di necessità, solo nel caso di esecuzione dei controlli fiscali”).

La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file contenente le comunicazioni, salvo i casi in cui il file venga scartato. In tale ipotesi il contribuente è tenuto a riproporre la corretta trasmissione entro i termini previsti.

L’Agenzia delle Entrate attesta l’avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante ricevuta resa disponibile per via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia delle Entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.

La procedura di annullamento dei file inviati è consentita entro il termine di trenta giorni dalla data indicata nella ricevuta telematica.

La trasmissione di un file in sostituzione di un altro precedentemente inviato per lo stesso periodo di riferimento, è possibile dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla ricezione del file da sostituire.

Anche i soggetti obbligati alla comunicazione in argomento, che non hanno dati da trasmettere per l’anno, devono effettuare una comunicazione negativa predisposta secondo le modalità descritte nell’allegato al provvedimento.

La comunicazione rientra fra quelle escluse dall’obbligo di cui all’art. 21 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 (Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l’aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila. Per l’omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 1-bis Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l’obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, è escluso qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. 1-ter. Gli operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 che emettono carte di credito, di debito o prepagate, comunicano all’Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1-bis in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate), trattandosi di operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria ed in osservanza del divieto fissato dall’articolo 6 dello Statuto del contribuente.

In particolare il provvedimento del 22 dicembre 2010, attuativo della predetta norma, ha stabilito che non devono essere inviate le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, quali quelle effettuate in base al provvedimento in rassegna.

 

11 ottobre 2011

Cinzia Bondì