Ridotte le soglie per i reati penali

le modifiche proposte in sede di conversione della manovra estiva 2011 al diritto penal-tributario: come dovrebbero diventare le nuove norme di contrasto, che vengono pubblicizzate col detto “manette agli evasori”

La disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, introdotta dal D.Lgs. n.74 del 10.03.2000, che ha operato un radicale rovesciamento dei principi che stavano alla base del D.L. 10.07.82 n.429, convertito nella legge 7 agosto 1982 n.516, è stata oggi rivista dall’emendamento della maggioranza presentato al D.L. n. 138 del 13 agosto 2011.

Fermo restando la filosofia ispiratrice dell’impianto penale, poggiato sul superamento della strategia fondata sul modello dei cd. reati di pericolo, e sull’introduzione di un sistema formato da un ristretto numero di fattispecie, di natura esclusivamente delittuosa, tutte caratterizzate da dolo specifico finalizzato ad evadere le imposte, il legislatore è intervenuto per abbassare le soglie previste che determinano il reato penale.

In attesa dell’approvazione definitiva, mettiamo a confronto la vecchia e la nuova normativa.

 

Dichiarazione fraudolenta

Il reato di dichiarazione fraudolenta presenta due differenti fattispecie criminose:

  1. Art. 2. Utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, con indicazione di elementi passivi fittizi inferiori a 154.937,07 €. La sanzione da 6 mesi a 2 anni di reclusione passa sempre a 1 anno di reclusione, essendo venuta meno l’attenuante prevista;

  2. Art. 3. Utilizzo di altri artifici (art.3). La punibilità scatta al superamento di due soglie quantitative, che devono ricorrere congiuntamente, e cioè quando :

  • l’imposta evasa, con riferimento a taluna delle singole imposte non dichiarate, sia superiore a 77.468,53 €;

  • gli elementi imponibili da recuperare a tassazione ( sia come componenti positivi non dichiarati sia come componenti negativi fittizi indebitamente dichiarati ) siano superiori al 5% degli elementi attivi dichiarati, o comunque a 1.549.370,70 €.

 

 

Fermo restando la sanzione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni di reclusione, vengono diminuite le soglie : da 77.468,53 € a 30.000 € e da 1.549.370,70 € a 1 milione di euro.

 

Dichiarazione infedele

Le altre fattispecie modificate riguardano:

  • la dichiarazione infedele (art.4), per la quale le soglie di punibilità, congiuntamente necessarie, rispettivamente previste a 103.291,38 € d’imposta evasa e al 10% degli elementi attivi dichiarati, o comunque, a 2.065.827,60 €, passano a 50.000 mila euro e 2 milioni di euro. Resta ferma la sanzione da 1 a 3 anni di reclusione;

  • l’omessa dichiarazione (art.5), nei casi in cui l’imposta evasa superi i 77.468,53 euro, è ridotta a 30 mila euro. Resta ferma, anche in questo caso, la sanzione da 1 a 3 anni di reclusione.

 

Emissione di fatture false

La sanzione per l’emissione di fatture false o altri documenti inesistenti, per un importo inferiore a 154.937,07, passa da 6 mesi a 2 anni di reclusione a da 1 a 6 anni, essendo venuta meno l’attenuante prevista.

 

Pene accessorie

All’art. 12, c. 2, del D.Lgs. n. 74/2000 viene previsto che per i delitti di cui agli artt. da 2 a 10-quater, qualora l’imposta evasa o non versata sia superiore a 3 milioni di euro, non trova applicazione l’istituto della sospensione condizionale della pena di cui all’art. 163 del codice penale.

 

Circostanze attenuanti

Ai sensi dell’art. 13, del D.Lgs. n. 74/200, le pene previste per i delitti di cui al citato decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell’articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie.

A tal fine, il pagamento deve riguardare anche le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie, sebbene non applicabili all’imputato a norma dell’articolo 19, comma 1.

Per effetto della modifica apportata dall’emendamento al D.L. n. 138/2011, la diminuzione della sanzione passa ad 1/3.

 

Patteggiamento

Il contribuente può richiedere il beneficio del patteggiamento di cui all’art. 444 del c.p.p., solo se ricorrono le circostanze attenuanti di cui all’art. 13. Deve cioè necessariamente estinguere il debito tributario, anche con ricorso alle procedure conciliative vigenti, e corrispondere le relative sanzioni.

 

Prescrizione

I delitti tributari si prescrivono in sei anni, poichè ai sensi del vigente art. 157 del codice penale la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitti.

L’art. 17 del D.Lgs. n. 74/2000 prevedeva che il corso della prescrizione per i delitti previsti dal presente decreto è interrotto, oltre che dagli atti indicati nell’articolo 160 del codice penale, dal verbale di constatazione o dall’atto di accertamento delle relative violazioni.

Oggi, per effetto delle modifiche introdotte, il nuovo art. 17 del D.Lgs. n. 74/200 prevede che i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del citato decreto (è escluso, quindi, l’omesso versamento e l’indebita compensazione) sono elevati ad 1/3.

 

6 settembre 2011

Francesco Buetto