E' valida la notifica a mezzo fax

anche il fax può essere considerato un mezzo tecnico idoneo alla notifica di un atto

La notifica di un atto destinato all’imputato od altra parte privata può essere effettuata con telefax o con altro mezzo tecnico idoneo.

L’importante principio è contenuto nella sentenza n. 28451 19 luglio 2011 delle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione da cui emerge che la notifica di un atto all’imputato può essere validamente eseguita facendo ricorso al telefax o ad altri mezzi tecnici idonei ai sensi dell’art. 148, comma 2-bis, del codice di procedura penale.

 

La vigente normativa – In ambito penale il legislatore ha previsto che l’autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori possono essere eseguite con mezzi tecnici idonei, tra cui può farsi rientrare il fax ai sensi dell’art. 148, comma 2-bis, Cpp, così come modificato dalla legge n. 438 del 2001. Tale norma, di carattere generale, contiene le modalità di notificazione degli atti o degli avvisi che devono essere ricevuti dai difensori e dall’interpretazione delle disposizioni in essa contenute, rapportate all’art. 150 dello stesso codice (“Forme particolari di notificazione disposte dal giudice”), derivandone che le notificazioni effettuate nei confronti del difensore, quale domiciliatario, dell’imputato o indagato, possono essere eseguite anche con idonei mezzi tecnici, come prevede l’art. 148, c. 2-bis, c.p.p..

La prassi ordinaria di notifica degli atti prevede, salvo che la legge non disponga altrimenti, che sia l’ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni ad effettuare la notifica stessa.

Infatti anche in campo tributario, le notifiche, oltre che a mezzo dell’ufficiale giudiziario, possono essere eseguite, ove richieste dall’Amministrazione finanziaria, anche a mezzo del messo comunale o di messo speciale autorizzato dalla stessa Amministrazione, che pone in essere le medesime forme attuate dall’ufficiale giudiziario. In alternativa alla procedura di notifica “brevi manu”, le parti possono effettuare le notifiche anche direttamente a mezzo del servizio postale con spedizione dell’atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

 

Fattispecie – Nel caso in esame il ricorrente ha eccepito la nullità della notifica dell’udienza camerale, in quanto non eseguita mediante deposito alla casa comunale del luogo ove lo stesso ricorrente aveva eletto domicilio, nonché per essere stata effettuata presso il difensore a mezzo telefax. Il Tribunale del riesame ha rigettato il ricorso e tale decisione è stata confermata dal giudice ordinario. La sezione penale della Suprema Corte, atteso il contrastante indirizzo interpretativo espresso sul tema della legittimità della notificazione per messo telefax, ha rimesso la causa dinanzi alle sezioni unite penali.

I giudici di legittimità, nel ricostruire la normativa in materia e i due indirizzi giurisprudenziali contrapposti hanno affermato che, come prevede l’art. 150 Cpp, l’impiego ai fini della notificazione “di mezzi tecnici che garantiscono la conoscenza dell’atto” deve essere stabilita dal giudice con decreto motivato che indichi le modalità necessarie per portare l’atto nella sfera di conoscenza del destinatario. L’art. 148, comma 2-bis, rimette, invece, alla discrezionalità del giudice il disporre che le notificazioni o gli avvisi siano eseguiti con mezzi tecnici idonei, senza che sia necessario un atto che lo giustifichi. Pertanto le disposizioni contenute nell’art. 148, comma 2-bis, utilizzabili solo per gli atti che devono essere ricevuti dai difensori, assumono carattere di specialità rispetto a quelle dell’art. 150 Cpp.

Secondo i giudici dall’interpretazione dell’art. 148, comma 2-bis, deriva chiaramente che le notificazioni effettuate nei confronti del difensore, dell’imputato o indagato, possono essere eseguite ai sensi di tale norma.

In conclusione i giudici della Suprema Corte hanno affermato che “La notificazione di un atto di cui sia destinatario l’imputato o altra parte privata, in ogni caso in cui esso possa o debba essere consegnato al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell’art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen”. La notificazione, quindi, eseguita a mezzo fax dinanzi al Tribunale del riesame all’imputato presso il suo difensore è da ritenere regolare.

 

La giurisprudenza – La sentenza de quo ribadisce l’orientamento emerso da precedenti pronunciamenti in base ai quali il giudice può disporre che le notificazioni ai difensori siano eseguite con mezzi tecnici idonei”, non potendosi escludere l’applicabilità dell’art. 148 c.p.p., comma 2-bis, sostenendo che l’atto da notificare non era diretto al difensore ma all’imputato, atteso che la notificazione ex art. 161 c.p.p., c. 4, pur riguardando un atto diretto all’imputato, destinatario è il difensore (Cass. pen. Sez. IV, 24-05-2011, n. 20581; n. 41051/2008). Pertanto la notificazione è stata correttamente eseguita “mediante consegna al difensore”, ai sensi dell’art. 161 c.p.p., c. 4, non essendo stato in precedenza possibile procedere alla notifica all’imputato per irreperibilità.

Anche in campo amministrativo la giurisprudenza ha affermato la validità della procedura diretta alla notifica mediante telefax di un atto amministrativo stabilendo che lo stesso costituisce uno strumento idoneo a determinare la piena conoscenza dell’atto stesso, atteso che il fax rappresenta un sistema basato su linee di trasmissione di dati e su apparecchiature che consentono di documentare sia la partenza del messaggio sia, mediante il cd rapporto di trasmissione, la ricezione del messaggio in quello ricevente (cfr. Tar Lazio, sez. II quater, 10 ottobre 2008, n. 8233)

Anche il giudice ordinario ha ritenuto che la notificazione degli atti processuali tra le parti costituite in giudizio a mezzo fax è nulla per mancato rispetto della normativa cui fa riferimento l’art. 17, c. 2 D.Lgs. 5/03. In ogni caso tale nullità non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto il suo scopo (cfr. Trib dell’Aquila, decreto, 30 marzo 2005).

 

2 settembre 2011

Enzo Di Giacomo