La consegna del P.V.C. equivale a notifica

la giurisprudenza ha chiarito che bastava la “consegna” di un P.V.C. per impedire l’accesso al condono…

Agli effetti del condono tombale di cui all’art. 9 della legge n. 289/2002, l’attestazione per avvenuta consegna risultante dalla sottoscrizione per ricevuta del processo verbale di constatazione da parte del contribuente è idonea a soddisfare le esigenze di certezza sottese alla forma speciale prescritta dal legislatore, ovvero la notificazione dell’atto, avendo la medesima efficacia di piena conoscenza dell’atto da parte dell’interessato. A tale conclusione giunge la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14366 del 30 giugno scorso, facendone conseguire la verifica della condizione ostativa prevista dal condono e, quindi, l’inapplicabilità dello stesso all’annualità interessata dal p.v.c..

I fatti di causa si articolano apparentemente intorno a due proposizioni distinte: una concernente la equipollenza o meno della consegna del processo verbale di constatazione rispetto alla “notifica” richiesta dal comma 14 dell’art. 9 della legge n. 289/20021 e l’altra sull’applicabilità o meno alla fattispecie dell’art. 15 della stessa legge2. La Corte, tuttavia, ritiene che si tratti della medesima questione, avente ad oggetto la disciplina applicabile alla fattispecie concreta, ovvero al caso in cui il contribuente, cui fu materialmente consegnato il p.v.c. (con contestuale sottoscrizione per ricevuta, come riconosciuto in ricorso), abbia poi optato per la definizione di condono “tombale” prevista dall’art. 9 della legge n. 289/2002.

Non è fuor di luogo ricordare che, fra le cause ostative all’applicazione della predetta norma, figura(va) – fra l’altro3 – l’avvenuta notifica, alla data di entrata in vigore della legge, di un processo verbale di constatazione con esito positivo che, comunque, poteva essere definito ai sensi dell’art. 15 della stessa legge .

I dubbi della dottrina si sono subito concentrati sull’utilizzo del termine “notifica” da parte del legislatore, essendo notorio che il processo verbale di constatazione non viene mai ritualmente notificato al contribuente, bensì semplicemente consegnatoe dallo stesso sottoscritto in segno di ricevuta. A questo punto occorreva chiarire se la condizione recata dalla norma di cui all’art. 9 dovesse ritenersi soddisfatta con la semplice consegna del p.v.c., ovvero se occorresse la rituale notifica del documento, da eseguirsi a norma dell’art. 60 del DPR n. 600/1973, che rinvia agli artt. 137 e seguenti del c.p.c..

Orbene, è di tutta evidenza che la finalità giuridica della notificazione consiste nel portare nella sfera di disponibilità del destinatario un atto/documento, a nulla rilevando l’effettiva conoscenza dello stesso, per cui il soggetto che lo ha emanato ha solo l’onere di provare l’avvenuta consegna al destinatario nei modi di legge. In altre parole, il principio della ricezione, cui si ispira l’attività di notificazione, risulta soddisfatto quando l’atto/documento viene portato nella disponibilità fisica del destinatario, così ponendo in essere una conoscenza legale, cui non deve necessariamente corrispondere una conoscenza effettiva.

 

D’altro canto non può sfuggire l’importanza di tale attività nel campo tributario ove tutti gli atti emessi dagli uffici hanno natura tipicamente ricettizia: essi, infatti, assumono giuridica esistenza non nel momento in cui sono formulati o completati in tutti i loro elementi, bensì solo quando vengono ricevuti dal destinatario e possono esplicare gli effetti loro propri.

Pertanto, la notificazione è elemento costitutivo dell’atto tributario e di ciò è ben consapevole l’amministrazione finanziaria che, nella circ. n. 7/E/2003 (punto 5.2), dopo aver rammentato che “l’atto tributario è un atto ricettizio, vale a dire idoneo a produrre effetti nella sfera giuridica del destinatario soltanto quando lo stesso venga portato a conoscenza dell’interessato” prende in esame la fattispecie di cui all’art. 9, c. 14, precisando che “poiché, nel caso di specie, la norma fa riferimento alla notificazione quale strumento per realizzare la legale conoscenza dell’atto in capo al contribuente, non sono ammessi equipollenti di tale strumento”.

Tuttavia, seppure con specifico riguardo al processo verbale di constatazione, l’amministrazione, ritiene che “la consegna di copia del medesimo al contribuente, normalmente effettuata al termine delle operazioni di verifica, realizza la condizione necessaria e sufficiente perché il verbale possa ritenersi notificato ai sensi delle disposizioni recate dalla legge n. 289 del 2002” e tale orientamento è stato successivamente ribadito con la circ. n. 12/E/2003 (punto 2.6.1).

 

Svolte queste indispensabili premesse, torniamo al pronunciamento in commento ed alla eccepita (da parte del giudice del riesame) inapplicabilità della causa ostativa di cui all’art. 9, stante la mancata “notifica” del p.v.c.. ed alla negata equipollenza fra “consegna” e “notificazione”.

Nel merito, il giudice di legittimità rileva l’erroneità dell’assunto in quanto, “per giurisprudenza di questa Corte che si ritiene di condividere, l’attestazione dell’avvenuta consegna (risultante dalla sottoscrizione per ricevuta del p.v.c. consegnato al contribuente) è idonea a soddisfare le esigenze di certezza sottese alla forma speciale prescritta dal legislatore (ovvero la notificazione), avendo la medesima efficacia di piena conoscenza dell’atto da parte dell’interessato (v. Cass. n. 24915 del 2005 in similare ipotesi in tema di accertamento con adesione)”.

Se in tema di notificazioni vige il principio della ricezione e non quello della percezione è perché il primo risponde alle esigenze pratiche assai meglio dell’altro, sia per la relativa facilità della prova dell’avvenuta notifica, sia per la determinazione del momento di ultimazione del processo notificativo che si considera compiuto (e, quindi idoneo a produrre gli effetti propri) sin da quando la ricezione è avvenuta in condizioni tali da far si che il destinatario possa, secondo l’id quod plerunque accidit, prendere conoscenza della comunicazione a lui indirizzata.

Nel caso del processo verbale di constatazione consegnato direttamente al contribuente non vi è nessuna discrepanza fra percezione e ricezione, così contemperandosi perfettamente esigenze contrastanti quali l’interesse alla pratica effettuazione della notificazione e l’economia dell’attività stessa con l’interesse all’effettiva conoscenza dell’atto.

 

20 agosto 2011

Valeria Fusconi

1 Il predetto comma così recita: “Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora:a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonchè invito al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16 della presente legge”.

2 Come si ricorderà, la definizione agevolata prevista dall’art.15 della Legge n.289/2002 (c.d. definizione delle liti potenziali) trova applicazione: a) per la definizione degli accertamenti per i quali alla data del 1° gennaio 2003 – data di entrata in vigore della legge – non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso; b) per la chiusura degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, per i quali alla data di entrata in vigore della legge non sono ancora spirati i termini per ricorrere; c) per gli inviti al contraddittorio di cui agli artt.5 e 11 del D.Lvo n.218/97, per i quali – sempre alla data del 1° gennaio 2003 – non è ancora intervenuta la definizione; d) per i processi verbali di constatazione per i quali alla data di entrata in vigore della Finanziaria 2003 non è stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio.

3 Le altre cause ostative consistono nella notifica di un avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, Irap, ed Iva, nonché dell’invito al contraddittorio di cui all’art. 5 del D.Lvo n. 218/1997, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge n.289/2002. Tuttavia, i contribuenti ai quali sono stati notificati avvisi di accertamento, p.v.c. e inviti al contraddittorio, possono accedere al condono tombale a condizione che definiscano tali atti con le modalità dell’art. 15 c. 16 della legge n. 289/2002, fermo restando che l’anno interessato dalla causa ostativa non deve necessariamente essere incluso nel tombale.