Gli amministratori di S.N.C.

vediamo come può essere strutturato l’organo amministrativo di una S.n.c. con soci che hanno una diversa partecipazione al capitale sociale…

Buongiorno,

la questione riguarda la costituzione di una snc tra due fratelli, con quote al 60% e al 40%.

Il consiglio di ‘amministrazione invece dovrebbe essere composto sempre dai due fratelli, e prevedere l’amministrazione disgiunta per l’ordinaria amministrazione e congiunta per la straordinaria.

Vorrei sapere quali sono esattamente le competenze del consiglio di amministrazione e dell’assemblea dei soci in una società in nome collettivo, perchè non sono riuscito a trovare nessuna norma specifica.

Perchè, se non sbaglio, nel consiglio di amministrazione si contano le teste, per cui i due amministratori hanno pari potere, mentre nell’assemblea conta la quota di partecipazione, quindi il socio al 60% ha un potere praticamente assoluto, o sbaglio?
Ad esempio, l’acquisto di un immobile, se i due amministratori/soci non sono d’accordo su quale immobile acquistare, e quindi il consiglio di amministrazione non giunge ad una decisione, può essere risolto da un’assemblea dei soci? 
E questa assemblea dovrebbe essere redatta da un notaio, oppure si possono istituire i registri delle decisioni dei soci, come per le srl, e trascrivere su quel registro le decisioni dell’assemblea?

Grazie anticipatamente.

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