Il professionista non paga l’I.R.A.P. se il locale è in affitto

non basta prendere in locazione il locale dove si svolge l’attività perchè sussista automaticamente la cd. “autonoma organizzazione” – parola della Cassazione

Nel caso in cui il professionista svolge l’attività in un locale in affitto e la stessa non è organizzata in modo autonomo non paga l’Irap e, ove versata, ne può chiedere il rimborso..

Il principio di cui sopra è contenuto in due recenti sentenze di analogo contenuto emanate dalla Corte di Cassazione (nn. 10271 e 10295 depositate il 10 maggio 2011) da cui emerge che il rimborso dell’Irap è dovuto se il professionista, che non possiede un’autonoma organizzazione, svolge la propria attività in un studio che detiene in locazione.

 

Autonoma organizzazione dell’impresa: requisito Irap

L’imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio regionale (IRAP), prevista dalla legge n. 662 del 1996, ed istituita con D.lgs. 15/12/1997, n. 446, è una imposta a carattere reale e non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi, il cui presupposto è l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata finalizzata alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione dei servizi. Pertanto, presupposto dell’imposta è che l’attività sia svolta mediante una “organizzazione autonoma” e l’accertamento della mancanza di tale condizione rappresenta il presupposto necessario ai fini dell’esclusione dal pagamento dell’imposta per quei soggetti che non si avvalgono di una struttura organizzativa stabile.

Ed è proprio sulla sussistenza di tale condizione che la giurisprudenza è stata chiamata ad accertare il rapporto tra attività professionale ed Irap e su ciò, a partire dal 2007, ha ormai ammesso pacificamente, a seguito anche del pronunciamento a livello europeo, che affinché ci sia autonomia organizzativa nell’espletamento dell’attività, è necessario che il professionista sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; non impieghi beni strumentali eccedenti la quantità che costituiscono nel concreto il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, anche in assenza di organizzazione (i.e. un computer, telefono, mobili d’ufficio, di modesta entità) e non si avvalga del lavoro altrui se non in modo occasionale (cfr. Cass. n. 3672-3679-3682/2007).

Il contribuente, non ha diritto al rimborso nel caso in cui il contribuente abbia chiesto il condono cd. tombale ai fini dell’Irap per gli anni di imposta definiti in virtù di quanto disposto dall’art. 9 della legge n. 289 del 2002 (Cass. 13 ottobre 2009, n. 21719, CTR Palermo, 13 maggio 208, n. 52).

 

Fattispecie

Due medici, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, hanno impugnato il silenzio-rifiuto di istanze di rimborso per l’Irap versata in anni precedenti. I giudici del merito hanno accolto le doglianze dei professionisti riconoscendo il loro diritto al rimborso stante l’inesistenza, in entrambi i casi, del requisito dell’autonoma organizzazione. A ciò si deve aggiungere che i beni strumentali utilizzati erano da ritenere rispondenti a quelli minimi per lo svolgimento della professione; l’immobile in cui svolgevano l’attività non era di proprietà ma concesso in locazione, nonché l’assenza di dipendenti e la scarsa incidenza nel fatturato dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni collegate all’attività svolta.

Le risposte fornite dai giudici di legittimità, analoghe nei due casi in discussione, hanno posto in risalto che ai sensi dell’art. 2, c. 1, p.p.,e dell’art. 3, c. 1, lett. c del d.lgs. n. 446/1997, l’esercizio di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’Irap solo nel caso in cui si tratta di attività non autonomamente organizzata, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità; ricorre, in particolare, quando il professionista, responsabile dell’organizzazione, eserciti l’attività di lavoro autonomo con l’impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività organizzata in modo autonomo con il solo lavoro personale ovvero si avvalga del lavoro svolto in modo occasionale da altri soggetti (cfr. Cass 1511072010; 13038/2009). L’onere della prova, per attestare l’assenza delle condizioni richieste dalla legge ai fini della richiesta del rimborso dell’imposta versata, spetta al contribuente. La Suprema Corte, avallando quanto accertato dai giudici di merito circa l’assenza dell’autonoma organizzazione, ha evidenziato di nuovo che la disponibilità di uno studio professionale in cui svolgere l’attività convenzionata costituisce elemento indispensabile ai fini del rapporto convenzionale di assistenza primaria in campo medico.

La decisione de quo si aggiunge ai numerosi pronunciamenti emessi; a favore dei ricorrenti, dalla Suprema Corte e dai giudici merito per cui si potrebbe pensare che non aggiunge nulla di nuovo al quadro già esistente; in realtà costituisce una nuova fattispecie per spingere i contribuenti a richiedere il rimborso dell’imposta allorché abbiano svolto l’attività in un locale dato in locazione.

Quanto precede indubbiamente può aprire una falla nel bilancio dello stato, costretto a dover fronteggiare le numerose richieste di rimborso, le quali, visti i presupposti, avrebbero partita vinta, anche se ciò prelude inevitabilmente ad un riesame della questione da parte del legislatore.

 

11 luglio 2011

Enzo Di Giacomo