Lievi ritardi non inficiano l’adesione

la Cassazione si è recentemente occupata della questione relativa, in sede di accertamento adesione, al pagamento con lieve ritardo da parte del contribuente (Francesco Buetto)

 

Con sentenza n. 6905 del 25 marzo 2011 (ud. del 15 dicembre 2010) la Corte di Cassazione si è occupata della questione relativa, in sede di accertamento adesione, al pagamento con lieve ritardo.

 

Fatto e Diritto

La controversia ha ad oggetto l’impugnativa proposta dai contribuenti sopra indicati avverso l’accertamento IRPEF e rettifica IVA per il 1996, sostenendo che il contenzioso era stato definito con atti di accertamento per adesione.

La C.T.P. ha respinto il ricorso, ritenendo che l’invocato accertamento per adesione era stato perfezionato in ritardo e che quindi non potesse impedire lo svolgimento della normale attività accertativa dell’Ufficio.

La C.T.R., invece, ha accolto l’appello della parte contribuente, osservando che la stessa contestava la certezza della data di stipulazione dell’atto di adesione, contestazione rispetto alla quale l’Ufficio era rimasto del tutto inerte in appello. Anche ove fosse risultata provata la data indicata dall’Ufficio, ciò non avrebbe fatto cadere l’intera procedura, mancando una sanzione espressa di nullità nell’art. 9 del D.Lgs. n. 218 del 1997, e la stessa amministrazione con la circolare n. 65/2001 aveva invitato gli Uffici ad un uso avveduto della discrezionalità, distinguendo tra manovre dilatorie, da sanzionare con la decadenza dalla procedura, ed anomalie di lieve entità (come un lieve ritardo nei versamenti) da valutare alla stregua del principio della conservazione degli atti e tenendo conto che, nell’ipotesi, l’Ufficio si sarebbe trovato a gestire l’eventuale istanza di rimborso di somme versate in assenza di titolo legittimo, con ulteriore aggravio dell’azione amministrativa. In tali casi – tra cui rientrava quello di specie trattandosi di versamento con asseriti due giorni di ritardo – sussisteva il permanere dell’interesse attuale e concreto dell’amministrazione al perfezionamento dell’adesione in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa nonchè del principio di collaborazione previsto dalla L. n. 212 del 2000.

Avverso tale sentenza, la parte erariale ha proposto ricorso per cassazione.

 

La sentenza

La decisione impugnata si basa sulla diversa e decisiva ratio decidendi della mancata certezza della data di stipulazione dell’atto di adesione, rispetto alla quale l’Ufficio in appello è rimasto, secondo la C.T.R., del tutto inerte. Pertanto, per la Corte di Cassazione, “per sovvertire validamente il deciso, la parte erariale avrebbe dovuto contestare detta ratio, dimostrando se e come avesse resistito nelle fasi di merito alla contestazione della parte privata e come avesse dedotto nelle stesse le circostanze di fatto indicate a pagina 8 del ricorso per cassazione. Infatti, l’altra ratio, relativa alla possibilità di perfezionamento del concordato anche a seguito di lieve ritardo nei pagamenti, si rivela un’argomentazione ultronea espressa ad abundantiam, la quale è improduttiva di effetti giuridici (Cass. n. 317/02) e che non ha lo scopo di sorreggere la decisione, già basata su altra decisiva ragione, non suscettibile, quindi, di censura in sede di legittimità (Cass. S.U. n. 8087/07; Cass. n. 10420/05), in quanto le argomentazioni che non hanno efficacia determinante sulla decisione, non essendo destinate a sorreggerne la motivazione, non possono portare alla cassazione della sentenza”.

 

Brevi note

Per effetto del combinato disposto dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 218/1997, condizione di efficacia per il perfezionamento dell’adesione è il versamento, entro venti giorni dalla sottoscrizione, del totale dell’importo dovuto ovvero, nel caso di pagamento rateale, della prima rata, unitamente alla prestazione della garanzia.

In ordine agli adempimenti previsti dall’art. 8 e, in particolare, con riferimento alle diverse tipologie di irregolarità che si possono registrare fase di perfezionamento del complesso procedimento di adesione, si rinvia alle precise indicazioni offerte dalla circolare n. 65/2001 nella quale l’Amministrazione finanziaria opera un corretto distinguo fra comportamenti totalmente omissivi, ovvero gravemente carenti nei versamenti e casi di lievi irregolarità e/o tardività.

Nella prima e più grave ipotesi, l’ufficio prenderà atto dell’inefficacia dell’atto di adesione sottoscritto e, poiché questo non costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo delle somme risultanti dall’atto stesso, non può che farsi ‘riemergere’ l’avviso di accertamento notificato, con i relativi originari imponibili.

Invece, nei casi di lieve carenza e/o tardività dei versamenti eseguiti, di intempestività nella presentazione della garanzia, nonché in presenza di valide giustificazioni anche per i casi più gravi, “l’ufficio può valutare il permanere o meno del concreto ed attuale interesse pubblico al perfezionamento dell’adesione e quindi alla produzione degli effetti giuridici dell’atto sottoscritto”.

A mero titolo esemplificativo, l’Amministrazione finanziaria indica alcune ipotesi nelle quali non è ravvisabile l’interesse pubblico al perfezionamento dell’atto di adesione e precisamente:

  • quando l’accertamento notificato, oggetto del procedimento di adesione, sia ormai divenuto definitivo per scadenza dei termini per ricorrere;

  • quando l’accertamento notificato, oggetto di adesione, sia stato impugnato dal contribuente;

  • quando sia sopravvenuta la conoscenza di nuovi elementi, in forza dei quali è possibile accertare maggiori imponibili ovvero maggiori imposte rispetto a quelli determinati nell’atto di adesione sottoscritto.

 

L’interesse dell’ufficio a conferire validità all’atto di adesione può verificarsi invece nelle seguenti fattispecie :

  • accertamento notificato e non impugnato, per il quale al momento della constatata irregolarità, residuano i termini per ricorrere , al fine di evitare un prevedibile contenzioso in relazione ad un avviso di accertamento “i cui elementi costitutivi sono già stati oggetto di diversa valutazione da parte dello stesso ufficio in sede di adesione”;

  • procedimento con adesione su iniziativa dell’ufficio o del contribuente (art. 5 ovvero art. 6, c. 1, del D.Lgs. n.218/1997), in quanto, in questi casi, l’ufficio dovrebbe notificare l’avviso di accertamento sulla base di quanto già ‘concordato’, con l’aggravio della riscossione posticipata .

 

In entrambi i casi, l’ufficio dovrebbe, altresì, provvedere al rimborso di quanto versato a titolo di adesione, “in assenza di legittimo titolo” a trattenere dette somme.

Riscontrato l’interesse pubblico, attuale e concreto, dell’amministrazione al perfezionamento dell’adesione e verificati i termini di decadenza dell’azione accertatrice, gli uffici, con immediatezza, inviteranno il contribuente a:

  • perfezionare l’adesione in relazione agli aspetti di riscontrata carenza, entro un breve termine (non superiore a venti giorni) appositamente assegnato, tenendo conto dell’eventuale imminente decadenza dell’azione accertatrice;

  • nei casi in cui l’irregolarità riguardi l’omesso, tardivo e insufficiente versamento delle imposte dovute, il contribuente dovrà corrispondere gli interessi legali, calcolati per dietimi , a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza originaria.

 

In questi casi, l’Agenzia delle Entrate, a differenza di quanto argomentato in riferimento alla tardività nel versamento delle rate, non ritiene applicabile l’irrogazione di sanzioni dal momento che il versamento delle somme dovute non costituisce un obbligo, bensì un onere, necessario per dare efficacia all’accertamento con adesione e che la “mera sottoscrizione dell’atto di adesione non costituisce titolo per la riscossione coattiva delle somme non versate alle prescritte scadenze“.

Cosa diversa, invece, accade nel caso in cui, perfezionata l’adesione nei modi rituali, il contribuente non versi le rate successive: in questi casi tale comportamento costituisce violazione punibile ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.471/1997, con una sanzione del 30% dell’importo non versato nel termine previsto.

Per espressa previsione normativa, contenuta nel terzo comma dell’art. 8, del D.Lgs. n. 218/97, l’atto di adesione redatto sarà consegnato al contribuente solo al momento in cui questi esibisce l’attestazione di versamento di quanto dovuto.

 

2 maggio 2011

Francesco Buetto 

Con sentenza n. 6905 del 25 marzo 2011 (ud. del 15 dicembre 2010) la Corte di Cassazione si è occupata della questione relativa, in sede di accertamento adesione, al pagamento con lieve ritardo.

 

 

 

Fatto e Diritto

 

La controversia ha ad oggetto l’impugnativa proposta dai contribuenti sopra indicati avverso l’accertamento IRPEF e rettifica IVA per il 1996, sostenendo che il contenzioso era stato definito con atti di accertamento per adesione.

 

La C.T.P. ha respinto il ricorso, ritenendo che l’invocato accertamento per adesione era stato perfezionato in ritardo e che quindi non potesse impedire lo svolgimento della normale attività accertativa dell’Ufficio.

 

La C.T.R., invece, ha accolto l’appello della parte contribuente, osservando che la stessa contestava la certezza della data di stipulazione dell’atto di adesione, contestazione rispetto alla quale l’Ufficio era rimasto del tutto inerte in appello. Anche ove fosse risultata provata la data indicata dall’Ufficio, ciò non avrebbe fatto cadere l’intera procedura, mancando una sanzione espressa di nullità nell’art. 9 del D.Lgs. n. 218 del 1997, e la stessa amministrazione con la circolare n. 65/2001 aveva invitato gli Uffici ad un uso avveduto della discrezionalità, distinguendo tra manovre dilatorie, da sanzionare con la decadenza dalla procedura, ed anomalie di lieve entità (come un lieve ritardo nei versamenti) da valutare alla stregua del principio della conservazione degli atti e tenendo conto che, nell’ipotesi, l’Ufficio si sarebbe trovato a gestire l’eventuale istanza di rimborso di somme versate in assenza di titolo legittimo, con ulteriore aggravio dell’azione amministrativa. In tali casi – tra cui rientrava quello di specie trattandosi di versamento con asseriti due giorni di ritardo – sussisteva il permanere dell’interesse attuale e concreto dell’amministrazione al perfezionamento dell’adesione in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa nonchè del principio di collaborazione previsto dalla L. n. 212 del 2000.

 

Avverso tale sentenza, la parte erariale ha proposto ricorso per cassazione.

 

 

 

La sentenza

 

La decisione impugnata si basa sulla diversa e decisiva ratio decidendi della mancata certezza della data di stipulazione dell’atto di adesione, rispetto alla quale l’Ufficio in appello è rimasto, secondo la C.T.R., del tutto inerte. Pertanto, per la Corte di Cassazione, “per sovvertire validamente il deciso, la parte erariale avrebbe dovuto contestare detta ratio, dimostrando se e come avesse resistito nelle fasi di merito alla contestazione della parte privata e come avesse dedotto nelle stesse le circostanze di fatto indicate a pagina 8 del ricorso per cassazione. Infatti, l’altra ratio, relativa alla possibilità di perfezionamento del concordato anche a seguito di lieve ritardo nei pagamenti, si rivela un’argomentazione ultronea espressa ad abundantiam, la quale è improduttiva di effetti giuridici (Cass. n. 317/02) e che non ha lo scopo di sorreggere la decisione, già basata su altra decisiva ragione, non suscettibile, quindi, di censura in sede di legittimità (Cass. S.U. n. 8087/07; Cass. n. 10420/05), in quanto le argomentazioni che non hanno efficacia determinante sulla decisione, non essendo destinate a sorreggerne la motivazione, non possono portare alla cassazione della sentenza”.

 

 

 

Brevi note

 

Per effetto del combinato disposto dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 218/1997, condizione di efficacia per il perfezionamento dell’adesione è il versamento, entro venti giorni dalla sottoscrizione, del totale dell’importo dovuto ovvero, nel caso di pagamento rateale, della prima rata, unitamente alla prestazione della garanzia.

 

In ordine agli adempimenti previsti dall’art. 8 e, in particolare, con riferimento alle diverse tipologie di irregolarità che si possono registrare fase di perfezionamento del complesso procedimento di adesione, si rinvia alle precise indicazioni offerte dalla circolare n. 65/2001 nella quale l’Amministrazione finanziaria opera un corretto distinguo fra comportamenti totalmente omissivi, ovvero gravemente carenti nei versamenti e casi di lievi irregolarità e/o tardività.

 

Nella prima e più grave ipotesi, l’ufficio prenderà atto dell’inefficacia dell’atto di adesione sottoscritto e, poiché questo non costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo delle somme risultanti dall’atto stesso, non può che farsi ‘riemergere’ l’avviso di accertamento notificato, con i relativi originari imponibili.

 

Invece, nei casi di lieve carenza e/o tardività dei versamenti eseguiti, di intempestività nella presentazione della garanzia, nonché in presenza di valide giustificazioni anche per i casi più gravi, “l’ufficio può valutare il permanere o meno del concreto ed attuale interesse pubblico al perfezionamento dell’adesione e quindi alla produzione degli effetti giuridici dell’atto sottoscritto”.

 

A mero titolo esemplificativo, l’Amministrazione finanziaria indica alcune ipotesi nelle quali non è ravvisabile l’interesse pubblico al perfezionamento dell’atto di adesione e precisamente:

 

  • quando l’accertamento notificato, oggetto del procedimento di adesione, sia ormai divenuto definitivo per scadenza dei termini per ricorrere;

  • quando l’accertamento notificato, oggetto di adesione, sia stato impugnato dal contribuente;

  • quando sia sopravvenuta la conoscenza di nuovi elementi, in forza dei quali è possibile accertare maggiori imponibili ovvero maggiori imposte rispetto a quelli determinati nell’atto di adesione sottoscritto.

 

 

 

L’interesse dell’ufficio a conferire validità all’atto di adesione può verificarsi invece nelle seguenti fattispecie :

 

  • accertamento notificato e non impugnato, per il quale al momento della constatata irregolarità, residuano i termini per ricorrere , al fine di evitare un prevedibile contenzioso in relazione ad un avviso di accertamento “i cui elementi costitutivi sono già stati oggetto di diversa valutazione da parte dello stesso ufficio in sede di adesione”;

  • procedimento con adesione su iniziativa dell’ufficio o del contribuente (art. 5 ovvero art. 6, c. 1, del D.Lgs. n.218/1997), in quanto, in questi casi, l’ufficio dovrebbe notificare l’avviso di accertamento sulla base di quanto già ‘concordato’, con l’aggravio della riscossione posticipata .

 

 

 

In entrambi i casi, l’ufficio dovrebbe, altresì, provvedere al rimborso di quanto versato a titolo di adesione, “in assenza di legittimo titolo” a trattenere dette somme.

 

Riscontrato l’interesse pubblico, attuale e concreto, dell’amministrazione al perfezionamento dell’adesione e verificati i termini di decadenza dell’azione accertatrice, gli uffici, con immediatezza, inviteranno il contribuente a:

 

  • perfezionare l’adesione in relazione agli aspetti di riscontrata carenza, entro un breve termine (non superiore a venti giorni) appositamente assegnato, tenendo conto dell’eventuale imminente decadenza dell’azione accertatrice;

  • nei casi in cui l’irregolarità riguardi l’omesso, tardivo e insufficiente versamento delle imposte dovute, il contribuente dovrà corrispondere gli interessi legali, calcolati per dietimi , a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza originaria.

 

 

 

In questi casi, l’Agenzia delle Entrate, a differenza di quanto argomentato in riferimento alla tardività nel versamento delle rate, non ritiene applicabile l’irrogazione di sanzioni dal momento che il versamento delle somme dovute non costituisce un obbligo, bensì un onere, necessario per dare efficacia all’accertamento con adesione e che la “mera sottoscrizione dell’atto di adesione non costituisce titolo per la riscossione coattiva delle somme non versate alle prescritte scadenze“.

 

Cosa diversa, invece, accade nel caso in cui, perfezionata l’adesione nei modi rituali, il contribuente non versi le rate successive: in questi casi tale comportamento costituisce violazione punibile ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.471/1997, con una sanzione del 30% dell’importo non versato nel termine previsto.

 

Per espressa previsione normativa, contenuta nel terzo comma dell’art. 8, del D.Lgs. n. 218/97, l’atto di adesione redatto sarà consegnato al contribuente solo al momento in cui questi esibisce l’attestazione di versamento di quanto dovuto.

 

 

 

2 maggio 2011

 

Francesco Buetto