La duplicazione documentale garantisce la ragionevole durata del processo

analisi della giurisprudenza sul sentito problema della “ragionevole” durata dei processi tributari

La Corte di cassazione, con due recenti ordinanze, la n. 2799 e n. 2803/2011, afferma altrettanti principi procedurali importanti:

  • quesito di diritto: è inammissibile il quesito che non riporta tutte le informazioni utili per una immediata risposta del giudice di legittimità,

  • obbligo di deposito congiunto di ricorso e atti processuali: è improcedibile l’unico motivo di ricorso per mancato deposito, unitamente al ricorso, dell’atto d’appello.

 

In particolare le due ordinanze presentano un accenno all’oggetto delle vicende: in vero per la prima ordinanza l’oggetto specifico è un avviso di accertamento Irpef, per la seconda una cartella di pagamento Iva.

 

In dettaglio:

  • nella ordinanza nr. 2799, la Corte di Cassazione ritorna sul rapporto tra quesito di diritto e motivo, dopo la sentenza nr. 767 del 14 gennaio 2011 che conteneva un elenco della giurisprudenza rilevante sulla questione dei quesiti di diritto.

 

Il punto focale di partenza e di arrivo della Corte è che il quesito di diritto non può derivare dal contenuto del motivo.

 

Espresso il principio sopra evidenziato, si precisa che, all’interno de nostro sistema processuale che già indica la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, il dettato dell’art. 366 bis c.p.c. ordina al ricorrente una sintesi originale ed autosufficiente della censura.

 

La Corte vuole evidenziare che solo facendo comprendere l’errore di diritto operato dal giudice di merito, attraverso una formulazione logico-giuridica contenente il fulcro della questione, sarà possibile concretizzare e rendere diretta ed immediata la funzione nomofilattica della norma.

 

Con queste precisazioni, il quesito che non riporta le informazioni utili per una immediata ed utile risposta del giudice di legittimità, è considerato inammissibile.

Con l’ordinanza n. 2830, la Corte dichiara improcedibile l’unico motivo di ricorso a causa del mancato deposito, unitamente al ricorso, dell’atto d’appello richiesto ex art. 369, comma secondo, nr. 4 c.p.c..: l’atto di appello conteneva il motivo sul quale i giudici non si sarebbero pronunciati.

 

La norma richiamata, l’art. 369, c. 2, n. 4, c.p.c., è letta come una disposizione di perfetta compatibilità con quanto stabilito dal D.Lgs. n. 546/1992 e quindi, risulta applicabile al processo tributario.

 

La Corte analizza la norma sopra riportata e la interpreta distaccandosi da una lettura che prevede il deposito di documenti già presenti nel fascicolo di causa: infatti, la Corte si riferisce alla diversità dei tempi di disponibilità materiale dei suddetti documenti, in quanto, il fascicolo è trasmesso in un momento successivo, il deposito della sentenza impugnata, e degli atti su cui il ricorso è fondato, con il deposito del ricorso medesimo, opera “un primo screening dell’impugnazione, funzionale ad una immediata catalogazione ed organizzazione delle sopravvenienze”.

 

La duplicazione documentale intesa come inutile per il contribuente e distante dalla semplificazione del processo, porta il processo verso il principio della ragionevole durata del processo stesso applicato da tutti i giudici intesi come soggetti processuali e dal legislatore ordinario.

 

La Corte in questa sede ribadisce che il vincolo di cui si parla, non può dirsi adempiuto con la sola richiesta di acquisizione del fascicolo d’ufficio e con il deposito del fascicolo stesso e del fascicolo di parte: unica eccezione è la possibilità che il deposito sia effettuato secondo le disposizioni dell’art. 369 c.p.c. o specificando la produzione del fascicolo con l’indicazione di dove è possibile rinvenire il documento.

 

Inoltre, la Corte ricorda che, in virtù dell’espressa previsione di deposito a pena di improcedibilità, l’onere di cui si parla non sarà adempiuto tramite la riproduzione nel ricorso dei passi salienti degli atti fondanti il ricorso stesso.

 

Altra questione rilevante affrontata dalla Corte è quella della esistenza delle norme civili nel processo tributario.

 

La Corte di Cassazione, per affermare la compatibilità della disposizione civile con quelle del decreto legislativo 546/1992, afferma che:

  • l’articolo 25, comma 2, del Dlgs 546/1992, prevede che “i fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo”, e “le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d’ufficio”. Con questa disposizione, non si ravvisa alcun ostacolo all’onere previsto, poiché la parte provvederà al deposito anche con la produzione di copie degli atti e documenti su cui il ricorso è fondato;

  • non c’è problema di compatibilità nel caso in cui sia necessario produrre atti processuali, in originale nel fascicolo d’ufficio, considerando che in entrambi i processi, quello civile e quello tributario, solo le copie di tali atti potrebbero depositarsi con il ricorso;

  • l’articolo 369 cpc, al numero 2, dispone, per la validità dell’atto, il deposito con il ricorso di copia autentica della sentenza o della decisione impugnata.

 

Le due decisioni in commento sono importanti perché si inseriscono in un acceso dibattito sulla possibilità di un equilibrio tra gli oneri del contribuente e l’esercizio del diritto di difesa: entrambi i momenti sono fondamentali per il processo e devono essere parti fondanti dello stesso.

 

Infatti la Corte, tra le altre considerazioni, affronta la questione della ragionevole durata del processo: le considerazioni sono tutte collegate tra di loro e sono sintomatiche della necessità, avvertita dalla giurisprudenza in genere, di valutare l’efficienza e la valorizzazione di tutti gli istituti esistenti nel diritto.

 

4 maggio 2011

Sonia Cascarano