Il maxi-emendamento conferma la revisione dell’accertamento sintetico

analisi delle modifiche che il maxi-emendamento alla manovra porterà allo strumento del cd. “accertamento sintetico”

 

Come è noto, l’accertamento sintetico è regolato dall’art. 38, c. 4, e riguarda esclusivamente il reddito complessivo delle persone fisiche, il cui tenore di vita è sensibilmente inferiore rispetto al reddito dichiarato.

Lo strumento può trovare applicazione quando si sia in presenza di indici di capacità contributiva che facciano fondatamente presumere che il contribuente sia quindi in possesso di redditi superiori a quelli dichiarati.

La caccia all’evasore, in questo caso, si realizza attraverso la ricognizione dei beni di cui il contribuente abbia comunque la disponibilità, anche attraverso terzi.

L’art. 18 del D.L. n. 78/2010, oggi confluito nel cd. Maxiemendamento, ha riscritto l’istituto, per le annualità dal 2009 in poi.

Pertanto, per un bel po’, continueranno a coesistere due forme diverse di accertamento sintetico. Distinguendo le due ipotesi, verifichiamo quali sono le caratteristiche che presentano i due istituti.

Il sintetico ante D.L.n.78/2010

L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti all’art. 38 e del successivo art. 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato.

A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l’ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta, anche non consecutivi.

Qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti.

Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell’accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. L’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.

Il contraddittorio anticipato con il contribuente non è quindi obbligatorio pur se opportuno.

Tale strumento potrà ancora essere utilizzato dagli uffici per rettificare le annualità fino al 2008.

Il sintetico post D.L.n.78/2010

L’art. 22 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 ha modificato i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell’art. 38 del D.P.R. n. 600/73, cambiano le regole del gioco, assicurando, da una parte, maggiori garanzie al contribuente, e dall’altra parte, contestualizzando lo strumento ai cambiamenti subiti dalla società nel corso di questi anni.

Per effetto delle modifiche apportate, che hanno valore per gli accertamenti relativi ai redditi dall’annualità 2009, lo strumento è stato quasi sdoppiato in due.

Accertamento sintetico

L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti dell’art. 38 e dall’art. 39 del D.P.R. n. 600/73, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

In pratica, questa modalità è utilizzabile sempre, anche per una sola annualità, appena in possesso di un elemento di spesa, spostando sul contribuente l’onere della prova che può essere data:

  • attraverso redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta;

  • attraverso redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta;

  • attraverso redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

Redditometro

La determinazione sintetica del reddito può essere, altresì, fondata sul contenuto induttivo di elementi di capacità contributiva, individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, con periodicità biennale.

Regole comuni

Entrambe le forme di determinazione sintetica del reddito sono ammesse.

Unica condizione necessaria è che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/5 quello dichiarato.

La norma, inoltre, non fa più riferimento agli incrementi patrimoniali.

Inoltre, prima di procedere alla determinazione sintetica del reddito complessivo l’ufficio ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di un rappresentante per fornire dati e notizie rilevanti a fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs.n.218/97.

E’ necessario, quindi, un doppio passaggio:

  • questionario/invito;

  • invito a comparire ex art. 5 del D.Lgs.n.218/97.

Tale secondo passaggio necessario comporta per il contribuente la possibilità di definire l’atto, con la riduzione delle sanzioni ad 1/8, qualora il contribuente presti adesione ai contenuti dell’invito a comparire mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione.

Per consentire al contribuente di effettuare, nel rispetto del termine previsto dall’art. 5, comma 1-bis, gli adempimenti necessari al perfezionamento della adesione, è necessario che l’invito a comparire sia recapitato al contribuente almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il contraddittorio mediante il servizio postale con raccomandata ai sensi dell’art. 14 della legge 20 novembre 1982 n. 890.

In caso di pagamento rateale, la comunicazione di adesione deve contenere l’indicazione del numero delle rate prescelte. Alla comunicazione, in ogni caso, deve essere unita la quietanza dell’avvenuto pagamento della prima o unica rata.

Il pagamento delle somme dovute indicate nell’invito deve essere effettuato con le modalità di cui all’art. 8, del D.Lgs.n.218/97, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.

In caso di mancato pagamento delle somme dovute il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell’art. 14 del D.P.R. n. 602/73.

Qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo sono deducibili i soli oneri previsti dall’art. 10 del T.U.n.917/86; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall’imposta lorda previste dalla legge.

La partecipazione dei comuni alla determinazione sintetica del reddito

L’art. 1 del D.L. 203/2005, conv. con modif. dalla L. n. 248/2005, ha previsto che per potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all’accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 30% – aumentata al 33%, per effetto di quanto disposto dall’art. 18, c. 5, del D.L. n. 78/2010 – delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell’intervento del comune che abbia contribuito all’accertamento stesso.

Uno dei settori qualificanti della partecipazione dei comuni all’accertamento erariale è quello destinato all’accertamento sintetico.

L’art. 18, del D. L. n. 78/2010 ha riscritto la partecipazione dei comuni all’attività di accertamento tributario, reintroducendo il Consiglio tributario presso ciascun Comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti ( per i Comuni con popolazione inferiore vi è l’obbligo di consorziarsi).

Inoltre, il comma 4, dell’art. 18, del D. L. n.78/2010, è intervenuto sull’art. 44 del D.P.R. n. 600/73, prevedendo l’invio di una segnalazione, da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, ai Comuni, prima dell’emissione di accertamenti cd. sintetici. Il Comune di domicilio fiscale del contribuente comunica entro 60 gg. da quello di ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.

Finale

I passaggi necessari, alla fine, per poter procedere alla determinazione sintetica del reddito, diventano tre:

  • invio di segnalazione al comune;

  • questionario/invito;

  • invito a comparire ex art. 5 del D.Lgs.n.218/97.

26 luglio 2010

Francesco Buetto