Il certificato di malattia telematico

E’ operativa la trasmissione telematica del certificato di malattia tramite il medico

Invio del certificato di malattia

Spieghiamo come funziona la trasmissione telematica del certificato di malattia tramite il medico con dispensa da parte del lavoratore dell’invio entro 2 giorni al proprio datore di lavoro. E’ prevista, quindi, la gestione telematica del certificato di malattia con contatto diretto medico/INPS.

Il certificato di malattia è inviato telematicamente all’INPS direttamente dal medico; l’Istituto provvederà a mettere a disposizione del datore di lavoro copia dell’attestato di malattia.

Questa procedura solleva il lavoratore dal vecchio onere d’invio del documento all’INPS entro i termini stabiliti, ma ne conserva l’obbligo di consegna al proprio datore di lavoro, a meno che quest’ultimo non lo richieda direttamente all’Istituto.

 

 

Modalità operative

invio telematico del certificato di malattia da parte del medicoIl medico curante provvede al rilascio al lavoratore di una copia cartacea del certificato medico di malattia telematico, e dell’attestato di malattia, per il datore di lavoro.

Le informazioni riportate nei due documenti sono molto simili a quelle contenute nelle due copie del certificato medico attualmente in uso.

Sulla copia destinata al lavoratore, definita certificato di malattia, oltre alle informazioni relative alla data ed al luogo di rilascio, sono indicati: i dati anagrafici del medico; i dati di prognosi, specificando se trattasi di visita ambulatoriale o domiciliare; le informazioni relative alla diagnosi formulata; le consuete informazioni anagrafiche del dipendente, comprensive di residenza abituale e di eventuale diversa reperibilità durante l’evento morboso.

Sulla copia ad uso del datore di lavoro, definita attestato di malattia, sono riprese le stesse informazioni sopra indicate con la sola eccezione della parte dedicata ai dati di diagnosi, che non sono mai trasferiti al datore di lavoro, e della sede in cui è stata effettuata la visita medica.

Praticamente, all’atto della visita, così come previsto dal provvedimento ministeriale, il medico invia telematicamente il certificato all’INPS, riceve dal Sac conferma d’accettazione dell’invio, unitamente al numero di protocollo assegnato dall’INPS alla pratica ricevuta, stampa al lavoratore la copia cartacea del modello sopra riportato, comprensiva anche dell’attestazione di malattia, riportante il numero di protocollo attribuito dall’Istituto attraverso il sistema.

L’INPS, a sua volta, mette immediatamente a disposizione del datore di lavoro l’attestazione di malattia rilasciata dal medico curante relativa al certificato ricevuto, o attraverso accesso diretto al sistema tramite apposite credenziali, o attraverso l’invio alla casella di Pec indicata dal datore di lavoro; provvede, inoltre, a mettere a disposizione del dipendente l’attestato di malattia per la consultazione, attraverso indicazione del codice fiscale e del numero di protocollo.

Qualora sia necessario anticipare il termine del periodo di prognosi precedentemente definito, il medico può rettificare un certificato di malattia già inoltrato; l’operazione è ammessa entro il termine del periodo di prognosi indicato sul certificato medico. Entro il giorno successivo alla data di rilascio, il medico può inoltrare all’INPS la richiesta di annullamento della certificazione già emessa. 

 

 

Gli obblighi del lavoratore

Il lavoratore, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1, c. 249, legge n. 311/2004 (Finanziaria per il 2005), entro due giorni dal rilascio, è tenuto a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l’attestazione di malattia al proprio datore di lavoro, a meno che quest’ultimo non la richieda direttamente all’INPS con le modalità sopra indicate.

Così posta la questione non sembra molto innovativa rispetto al metodo tradizionale; e pur sempre vero, invece, che l’eliminazione dell’obbligo per il lavoratore di trasmissione all’INPS è un notevole alleggerimento, si risolvono questioni pratiche quali la dimenticanza dell’invio con la conseguente invalidità dell’evento di malattia.

 

 

02 aprile 2010

Angelo Facchini