Indeducibilità delle fatture per descrizione generica della prestazione

il legislatore ha individuato precise regole per la deducibilità dei costi sostenuti nell’esercizio di impresa. Dal rispetto di tali regole dipende la deducibilità dal reddito d’impresa dei costi imputati in bilancio

Il legislatore ha individuato precise regole per la deducibilità dei costi sostenuti nell’esercizio di impresa. Dal rispetto di tali regole dipende la deducibilità dal reddito d’impresa dei costi imputati in bilancio.

 

In particolare, i costi e gli altri oneri sostenuti per l’acquisizione dei fattori produttivi sono deducibili dal reddito d’impresa se, oltre a rispettare il principio di competenza, inerenza e continuità, sono determinabili nell’imponibile.

 

Quest’ultimo obbligo, spesso disatteso dai contribuenti, riveste molta importanza nella fase ispettiva da parte della guardia di finanza o dall’Agenzia delle Entrate, in quanto  le prestazioni indicate in fattura, pur essendo certe nella loro esistenza, possono di fatto risultare non oggettivamente determinabili.

 

Pertanto, l’indicazione in fattura di un costo esposto in guisa troppo generico  e, successivamente imputato in bilancio, potrà essere oggetto di contestazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

 

Infatti, è necessario che i componenti negativi di reddito indicati nelle fatture di acquisto, riportino in maniera analitica la tipologia della prestazione e, qualora questo non avvenga, è bene che la stessa richiami (nella parte destinata alla descrizione della tipologia) quantomeno la documentazione avente valore probatorio, quale: contratti, preventivi, brochure, cataloghi, fotografie, filmati, personale, ore impiegate e/o qualsiasi altra documentazione che possa permettere i funzionari di quantificare oggettivamente l’imponibile generato dalla prestazione ed appostato in fattura. Inoltre la fattura dovrà distinguere per ciascun imponibile indicato, la relativa aliquota Iva applicata.

 

La descrizione      dell’operazione in fattura in maniera molto generica, da parte del compilatore, agevola comportamenti scorretti ed impedisce ai verificatori ogni apprezzamento critico sulla congruità degli imponibili indicati nel documento ovvero come gli stessi siano stati determinati.

 

Infatti l’Amministrazione finanziaria ha osservato che l’obbligo imposto ai contribuenti di specificare puntualmente le prestazioni rese, risponde alla finalità di facilitare la successiva, eventuale attività degli organi di controllo, che risulterebbe compromessa dall’eccessiva genericità dell’indicazione in fattura.

 

In merito alla deducibilità dei costi nella misura in cui sono stati imputati nel conto economico, dal bilancio 2008 entra a regime per tutti i revisori contabili e sindaci revisori, un’ulteriore incombenza professionale e, cioè quella vincolata alla sottoscrizione della dichiarazione Ires ed Irap.

 

Tale obbligo si applicherà a partire dai bilanci relativi all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, dal quale si rende obbligatoria, per le società non quotate  la formulazione di un nuovo giudizio sul bilancio di cui all’art. 2409 ter c.c..

 

Quindi, l’Amministrazione finanziaria dovrà verificare la congruità e  la coerenza dei costi imputati in bilancio, tenendo conto della relazione redatta dalla società di revisione, la cui veridicità potrà essere messa in discussione solo attraverso prove a carico del Fisco.

 

Pertanto, dal bilancio 2008, il revisore dovrà fare attenzione ad esprimere un giudizio positivo, infatti  se dal bilancio dovessero risultare costi fittizi ovvero componenti negativi di reddito che sarebbero dovuto essere oggetto di rilievo in sede di revisione da parte del professionista, quest’ultimo potrà essere ritenuto responsabile e, quindi, sanzionabile fino al 30% del compenso annuale spettante al revisore stesso.

 

In particolare, tale sanzione amministrativa è contemplata dall’art. 1 commi 92, 93 e 94 della Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), con la quale il legislatore ha modificato l’art. 9 – comma 5 del d.lgs. n. 471/97 e l’art. 5 del D.P.R. n. 322/98.

         

Qualora l’organo di revisione ometta, ricorrendone  i presupposti, di esprimere i giudizi prescritti dall’art. 2409-ter, comma 3 del codice civile, esso potrà essere sanzionato, qualora da tali omissioni derivino infedeltà nella dichiarazione

 

In ultimo, è importante citare l’ultima sentenza della cassazione n. 5926 del 12 marzo 2009, con la quale la giurisprudenza di legittimità ha dato ragione ad una società ricorrente che si era vista recuperare dall’Amministrazione finanziaria dei costi di manutenzione sostenuti per le operazioni di volo e per la  manutenzione della flotta.

 

In particolare l’Amministrazione finanziaria aveva ritenuto insufficienti le prove documentali afferenti  i costi sostenuti dall’Azienda aerea, in quanto, tra l’altro,  detti costi erano stati imputati dalla casa madre con sede in Hong Kong nei confronti dell’azienda residente in Italia. In sostanza l’impresa avente sede in Italia non era stata in grado di documentare i singoli costi anche perché gli stessi erano stati imputati dalla casa madre giapponese in quote parti alle società aventi sede  in altri Stati, tra cui  quella italiana.

 

In primo grado la Commissione tributaria aveva dato ragione alla ricorrente, annullando così la rettifica Irpeg ed Irap.

 

In secondo grado la Corte d’Appello, accoglieva il ricorso dell’Ufficio, ignorando sul piano della prova la relazione del revisore.

 

Pertanto, la compagnia aerea ricorreva in Cassazione vincendo il ricorso. In particolare la cassazione bocciava la precedente sentenza di merito, sentenziando: “Le spese e gli altri componenti negativi di reddito ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano imputati al conto profitti e perdite relativo all’esercizio di competenza, che può essere verificato dall’Amministrazione finanziaria secondo criteri di congruità e di coerenza, tenendo conto anche della relazione della società di revisione”.

 

Con tale sentenza la Cassazione ha voluto in un certo senso dare valore probatorio alla relazione di revisione, in quanto tutte le società di revisione devono sottendere  ad obblighi che comportano conseguenze sia penali che civili, qualora nella relazione di revisione vengano esposti fatti attestanti situazioni non veritiere.

 

Pertanto, il giudizio formulato da una società di revisione deve essere tenuto in considerazione dagli uffici tributari in quanto, lo stesso non rappresenta una presunzione juris tantum, circa la veridicità dei costi imputati nel conto economico, ma è di fatto di un documento avente forza dimostrativa dei fatti attestanti dal revisore, i quali potranno essere privati da parte degli uffici finanziaria solo attraverso prova contraria.

 

Paolo Giovannetti

14 Settembre 2009