Avviso di accertamento: deve contenere l’aliquota applicata, altrimenti è nullo!

         L’avviso di accertamento ai fini Irpef che non riporti l’aliquota applicata dall’ufficio finanziario ma contenga solo l’indicazione dell’aliquota minima e massima è nullo in quanto viola il principio di precisione e chiarezza contenuto nell’art. 42 del Dpr n.  29 setmbre 1973, n. 600.

         Tale principio è contenuto nella recente sentenza n. 15381 depositata l’11 giugno 2008 della Corte di Cassazione (Sez. Tributaria) in cui si afferma che la mancanza dei necessari elementi di cognizione nell’avviso di accertamento, quali sono le modalità di applicazione dell’imposta e il motivo del debito del contribuente, determina la nullità dell’atto così come espressamente affermato dall’ultimo comma del citato art. 42.

 

            Detta disposizione prevede ai commi 2 e 3 che l’avviso di accertamento deve recare, tra l’altro, l’indicazione delle aliquote applicate e delle imposte liquidate e che l’accertamento è nullo se non reca tali indicazioni. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l’omessa indicazione nell’accertamento delle aliquote Irpef determina la nullità del medesimo data la sostanziale unitarietà dell’atto, finalizzato per sua natura a rendere agevole per il destinatario il controllo dell’attività impositiva. Detta omissione viola il principio di precisione e chiarezza delle indicazioni che è alla base del precetto contenuto nell’art. 42 Dpr n. 600/73 (precetto posto a tutela del diritto di immediato e agevole controllo che deve essere consentito al contribuente) ed incorre, pertanto, nella sanzione di nullità disposta dal terzo comme di tale disposizione. Peraltro la nullità, per mancata o insufficiente indicazione dell’aliquota, non determina la nullità di quella parte dell’atto che deve contenere l’indicazione dell’aliquota Irpef ma investe l’atto nel suo complesso, atteso che l’art. 38 del Dpr n. 600 del 1973 prevede che la rettifica deve essere fatta con unico atto ai fini Irpef ed Ilor (1).

 

         Nella fattispecie portata al vaglio della Corte di Cassazione il contribuente impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in parziale accoglimento del ricorso dell’Ufficio, rideterminava il reddito d’impresa della stessa. In particolare, veniva eccepito il fatto la legittimità dell’avviso di accertamento che poneva in rilievo l’imponibile e le imposte liquidate con le indicazioni delle aliquote minime e massime previsti dagli scaglioni di reddito, ritenendo il medesimo conforme alla previsione normativa di cui al secondo dell’art. 42 Dpr. n. 600/73.

 

         I giudici di legittimità, uniformandosi ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, hanno affermato che l’avviso di accertamento ai fini Irpef che non riporti l’aliquota applicata, ma contenga solo l’indicazione delle aliquote minima e massima, viola il principio di precisione e chiarezza delle indicazione che è contenuto nell’art. 42 Dpr. n. 600 del 1973, della funzione di tutela del diritto di immediato e agevole controllo che al contribuente deve consentirsi, ed incorre, quindi, nella sanzione di nullità disposta dal terzo comma della stessa norma.

 

         Il contribuente, nel pieno rispetto dei principio richiamato, deve essere posto in grado di comprendere le modalità di applicazione dell’imposta e la ragione del suo debito, senza dovere ricorrere all’operato di un esperto del settore. E la omissione dei predetti elementi di cognizione determina la nullità dell’atto così come previsto dall’ultimo comma del già citato art. 42, anche in mancanza di una valutazione sull’incidenza che abbia avuto l’omissione sui diritti del contribuente. Con tale affermazione i giudici di legittimità hanno espresso un difforme avviso rispetto ad una precedente sentenza della stessa Corte che, evidenziando la violazione del principio di precisione e

chiarezza delle indicazioni di cui al terzo dell’art. 42, condizionava la nullità dell’atto ad un richiamo insoddisfacente a tabella delle aliquote allegata a testo normativo di non immediata applicazione o perché integrata da altra norma o perché modificata da successiva norma non richiamata nell’avviso di accertamento (2).

 

Enzo Di Giacomo

4 Luglio 2008

 


NOTE

(1)  Cass. 1 giugno 2007, n. 12921. L’omessa indicazione nell’accertamento delle aliquote Irpef determina la nullità del medesimo data la sostanziale unitarietà dell’atto, finalizzato per sua natura a rendere agevole per il destinatario il controllo dell’attività impositiva.

Cass.13 febbario 2006, n. 3111. Gli avvisi di accertamento devono contenere, a  pena di nullità; l’indicazione delle aliquote applicate al fine di consentire al contribuente un rapido ede agevole controllo dell’operato dell’ufficio.

Sul tema Cfr. Cass. 27 giugno 2005, n. 13810; n. 893 del 2003; n. 448 del 2008.

(2) Cass 14 aprile 2008, n. 9784. Nel caso di specie la Suprema Corte, avallando le conclusioni del giudice dell’appello secondo cui l’aliquota sarebbe stata desumibile  dal contribuente in virtù degli atti in suo possesso, ha ritenuto che è onere del ricorrente indicare le ragioni per le quali sulla base dei dati contenuti nell’atto, lo stesso non sarebbe stato pervenuto all’immediata ed agevole individuazione dell’aliquota applicata