L'iscrizione all'albo professionale se la paga il dipendente pubblico

Per l’iscrizione all’albo dei tecnici dipendenti, i relativi oneri finanziari non possono essere posti a carico del bilancio dell’ente, il quale resta estraneo al rapporto esistente tra dipendente e relativo ordine professionale.

Questo è l’indirizzo che ha elaborato la Corte dei Conti, Sezione di Controllo Regione Marche, con il parere n. 9 del 3 giugno 2008, in risposta ad una richiesta di parere da parte dell’amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino, concernente la sussistenza o meno dell’obbligo in capo all’ente di rimborsare le spese sostenute dai tecnici dipendenti per l’iscrizione all’albo professionale.

Analizzando la questione, il collegio rileva che sul piano strettamente normativo non esiste una disposizione di legge che pone un obbligo, a carico del bilancio dell’ente di appartenenza, di pagare o rimborsare gli oneri per l’iscrizione all’albo professionale dei tecnici dipendenti.

Ciò in considerazione del fatto che la disciplina prevista dall’art. 17 della legge 109/94 (legge Merloni) è stata modificata dall’art. 6, comma 2, della legge 415/98, eliminando qualsiasi riferimento all’onere di rimborso per iscrizione ad albi professionali, dal momento che non è richiesta l’iscrizione all’albo professionale per i dipendenti pubblici che firmano i progetti, ma è sufficiente il possesso dell’abilitazione professionale. Peraltro, anche le successive modifiche della disciplina (art. 7 legge 166/02 e art. 90 dlgs 163/06)  non hanno disposto nulla in merito.

Inoltre, ad avviso dei giudici, occorre tener conto che l’abilitazione, legata all’accertamento dei requisiti tecnico-professionali, è cosa diversa dall’iscrizione ad un albo professionale, risultandone un presupposto.

Proprio questo principio è stato recepito dalla normativa vigente, che ammette la possibilità di elaborare progetti da parte dei dipendenti in possesso di abilitazione all’esercizio della professione, senza necessità di iscrizione al relativo albo (art. 90, comma 4, dlgs 163/2006), prevedendo anche la possibilità di redarre progetti da parte di professionisti esterni all’ente, iscritti negli appositi albi (art. 90, comma 7, dlgs 163/2006).

In merito all’attività di collaudo, poi, viene fatto rilevare che l’attuale art. 67 dpr 380/2001, laddove si prevede la necessità di attività svolte da tecnici iscritti all’albo, deve essere valutato “alla luce del principio che nega la possibilità di concentrare in un unico soggetto le attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudo”.

In conclusione, alla luce delle considerazioni prodotte, i giudici contabili ritengono che, “in mancanza di una espressa previsione di legge, non possano essere posti oneri finanziari a carico dell’ente, il quale resta estraneo ai rapporto tra dipendente e relativo ordine professionale”.

L’orientamento elaborato dalla Corte marchigiana è in linea con analoghi pareri espressi dalla Sezione Sardegna, con il parere n. 1/2007, dalla Sezione Puglia, con il parere n. 5/2007, e dalla Sezione Toscana, con il parere n. 11/2008.