IRAP, professionisti e autonoma organizzazione: i chiarimenti delle Entrate (articolo e video-contributo)

Agenzia Entrate, circolare 13.06.2008 n. 45

         L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 45 del 13 giugno 2008, ha fornito chiarimenti sulla assoggettabilità ad IRAP o meno dei professionisti e di taluni piccoli imprenditori.

         Secondo l’Amministrazione finanziaria, la valutazione dell’esistenza o meno di un’autonoma organizzazione (presupposto che fa scattare il pagamento dell’imposta) può essere ancorata anche sulla base dei requisiti di accesso al nuovo regime dei contribuenti minimi (art. 1, commi 96 – 117, Finanziaria 2008).

 

         Per i lavoratori autonomi, il rispetto dei requisiti per aderire al regime dei minimi è sufficiente per escludere dalla soggettività dell’imposta; qualora non siano rispettati i citati requisiti, il lavoratore autonomo è soggetto ad IRAP e, come afferma la stessa Circolare, un’eventuale esclusione dovrà essere valutata caso per caso dagli Uffici.

 

         Diversamente, per i titolari di reddito d’impresa, anche qualora siano soddisfatti i requisiti di accesso al nuovo regime dei minimi, il presupposto per il pagamento dell’IRAP è sempre verificato.

         A parere delle Entrate,la produzione di reddito d’impresa sarebbe sufficiente per accertare l’esistenza di un’autonoma organizzazione.

         Di parere opposto, tuttavia la Cassazione, con alcune recenti sentenze.

 

 

Requisiti dell’autonoma organizzazione

         Gli elementi che, anche considerati singolarmente, sono sufficienti a fare rilevare la presenza di un’autonoma organizzazione sono:

– l’impiego, in modo non occasionale, di lavoratori dipendenti o collaboratori (non rileva l’eventuale prestazione fornita da terzi per attività estranee a quelle professionali o artistiche e la presenza di tirocinanti);

– l’utilizzo di beni strumentali che, per quantità o valore, eccedono le necessità minime per l’esercizio dell’attività.

 

         Per individuare gli elementi che connotano l’autonoma organizzazione, gli uffici andranno ad esaminare le dichiarazioni (con specifico riguardo al quadro concernente i redditi di lavoro autonomo), ponendo particolare attenzione ai modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, valutano i beni strumentali utilizzati dal contribuente, controllano i contratti registrati e raccolgono ulteriori elementi interrogando l’anagrafe tributaria.

 

 

Gestione del contenzioso

         L’assenza di autonoma organizzazione, secondo l’Agenzia, potrà essere fatta valere soltanto nel ricorso e non può essere introdotta in giudizio successivamente.

 

         Infine, la circolare ha precisato che l’onere di provare l’eventuale assenza dell’autonoma organizzazione ricade sul contribuente.

 


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Vincenzo D’Andò

28 Giugno 2008