IRES – Imposta sostitutiva sulle differenze da riallineamento nel consolidato e nella trasparenza

La circolare Assonime 18 aprile 2008, numero 28, analizza le disposizioni attuative del regime introdotto dalla Legge finanziaria 2008 che consente alle società che aderiscono al consolidato o alla trasparenza fiscale di liberarsi, tramite l’assolvimento di una imposta sostitutiva, dell’obbligo di riallineare i valori fiscali a quelli civili nelle fattispecie di cui agli artt. 115, comma 11, 128 e 141 del TUIR (cfr.: decreto 18 marzo 2008 e art. 1, comma 49, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

 

Cenni sulla disciplina del riallineamento dei valori fiscali

 

La prima parte della circolare predisposta dall’ufficio studi dell’associazione italiana tra le società per azioni ricorda brevemente i caratteri fondamentali della disciplina di riallineamento, nonché ai motivi che ne hanno giustificato l’inserimento nel nostro ordinamento in sede di riforma IRES.

Il fondamento dell’obbligo di riallineamento dei valori fiscali a quelli civili risiede nell’esigenza, sentita dal legislatore, di evitare che la società inclusa nel regime di consolidamento possa trasferire alle altre società incluse nel medesimo consolidato (o, in caso di trasparenza, alle società socie) perdite derivanti dalla sopravvenuta rilevanza fiscale di componenti reddituali che, in precedenza, avevano già dato luogo a deduzioni in favore delle società partecipanti sotto altra forma; sotto forma, cioè di svalutazione delle partecipazioni da esse possedute nella società in questione.

Infatti, l’art. 61, comma 3, lett. b) del TUIR, nella versione previgente al D.lgs. n. 344 del 2003, consentiva ai soggetti IRPEG partecipanti in società non quotate di effettuare svalutazioni fiscalmente rilevanti delle partecipazioni in loro possesso in misura proporzionalmente corrispondente alle diminuzioni del patrimonio netto della società partecipata.

Tale facoltà era ammessa anche laddove le predette diminuzioni derivassero da rettifiche di valore e/o accantonamenti temporaneamente privi di rilevanza fiscale ai fini della determinazione del reddito imponibile proprio della società partecipata.

Il caso, in altri termini, era quello degli accantonamenti a fondi o delle rettifiche di valore rilevati da tale società ai soli fini civilistici – e, dunque, non riconosciuti fiscalmente – che diminuivano, pur tuttavia, il suo patrimonio netto, preso a riferimento per la svalutazione ai fini fiscali delle partecipazioni da parte dei soci.

Questa situazione poteva comportare che qualora, a seguito della riforma tributaria, la società partecipata optasse per:

a)     La tassazione consolidata di gruppo o

b)     Il regime di trasparenza e durante l’efficacia di tali regimi si venissero a manifestare le condizioni per il riconoscimento fiscale dei costi e delle perdite misurati dalle rettifiche di valore e dai fondi originariamente ripresi a tassazione, il beneficio derivante dalla sopravvenuta deducibilità fiscale di tali componenti avrebbe potuto essere trasferito, sotto forma di perdite compensabili, dalla società partecipata alle società partecipanti cumulandosi con quello – già goduto – da esse o da altre società del gruppo in sede di svalutazione della partecipazione.

 

Il meccanismo di riallineamento dei valori fiscali a quelli civili, appunto, è volto ad impedire il conseguimento di questo doppio beneficio: per effetto di tale riallineamento, i fondi accantonamento tassati e le rettifiche di valore riprese a tassazione vengono considerati già dedotti e, quindi, non più suscettibili di dar luogo a variazioni in diminuzione fiscalmente rilevanti

In ordine poi, agli effetti del riallineamento Assonime  sottolinea che esso non determina immediate conseguenze impositive per la società partecipata, poiché tali conseguenze si manifestano solo al verificarsi dei presupposti di deducibilità fiscale degli accantonamenti e delle rettifiche la cui rilevanza fiscale era stata rinviata in futuro.

Tali effetti rimangono sono limitati al periodo di vigenza dell’opzione per il regime di consolidato (così dispone espressamente, tra l’altro l’art. 16, ultimo comma, del D.M. 9 giugno 2004 attuativo della disciplina del consolidato).

Al termine di tale periodo, i disallineamenti rivivono ed i beni ed i fondi ancora esistenti presso la consolidata riacquistano i valori civili e fiscali originari.

Ciò comporta, tra l’altro, – secondo quanto ritenuto dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 53/E del 2004 – la necessità di procedere ad un nuovo riallineamento anche in caso di rinnovo dell’opzione per il consolidato assumendo come riferimento l’arco temporale decennale antecedente al nuovo periodo di efficacia del regime di tassazione di gruppo.

In ogni caso, la possibilità di dedurre le svalutazioni sulle partecipazioni in proporzione alla flessione patrimoniale della società partecipata è stata eliminata a partire dal 2004 con l’entrata in vigore dell’IRES.

Pertanto, assumendo che il rinnovo decorra dal 2007, il nuovo periodo di osservazione si riferirà non più alle deduzioni operante negli anni 1994-2003, ma solo a quelle del periodo 1997-2003, mentre quelle del triennio 1994-1996 non dovranno più computarsi ai fini del disallineamento.

Sempre con riguardo agli effetti del riallineamento Assonime osserva che l’art. 17 del decreto legislativo 19 novembre 2005 n. 247 del 2005 (cd. correttivo IRES) ha chiarito in forma esplicita che la disciplina dell’art. 128 del TUIR (così come quella dell’art. 115 e dell’art. 141 del TUIR) non assume rilevanza ai fini dell’IRAP.

La previsione è del tutto coerente con la ratio della disciplina in parola, tenuto conto che ai fini del tributo regionale non è consentito né dedurre la svalutazione delle partecipazioni, né realizzare attraverso i regimi di trasparenza e di consolidato – che esplicano effetti ai soli fini IRES – una compensazione di basi imponibili che consenta di far circolare presso altri soggetti le perdite realizzate dalla partecipata.

 

Meccanismo applicativo ed effetti dell’imposta sostitutiva

 

Il regime di riallineamento introdotto dalla legge finanziaria per il 2008 consente, dunque, di liberarsi dall’anzidetto obbligo di riallineamento mediante il versamento di una imposta sostitutiva pari al 6 per cento.

La misura di tale imposta sembra tener conto del fatto che, come già ricordato, la rettifica dei valori fiscali degli elementi patrimoniali prevista dagli artt. 115, comma 11, 128 e 141 del TUIR non rileva ai fini IRAP e che, dunque, l’imposta è sostitutiva della sola IRES.

 

Soggetti abilitati

A potersi avvale del regime in commento sono le società che, in base alla disciplina ordinaria sarebbero tenute ad operare il riallineamento e cioè:

  • Le società consolidate nel consolidato nazionale,
  • I soci della società trasparente, ovvero
  • La società consolidante nel caso di consolidato mondiale.

 

Tali soggetti, al fine di esercitare l’opzione devono provvedere al versamento dell’imposta in un’unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi (art. 1, comma 3 del decreto).

Più in particolare è possibile avvalersi del regime di affrancamento mediante pagamento dell’imposta sostitutiva “entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle società relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007” ovvero, nei periodi d’imposta successivi, entro il medesimo termine relativo al periodo d’imposta di riferimento (art. 1, commi 3 e 4, del decreto).

In tal modo, con quest’ultima precisazione, il decreto chiarisce in modo esplicito che è possibile avvalersi dell’imposta sostitutiva non solo nell’esercizio 2008, ma anche negli esercizi successivi.

Quindi, ad esempio, sono abilitati all’opzione i soggetti che nel 2008 hanno in corso di svolgimento un regime di consolidamento nazionale, quale che sia l’anno del triennio di efficacia di tali regime, i soggetti che intendono esercitare l’opzione nel 2009 o nel 2010, anche con riguardo a regimi di consolidamento nazionale che erano già in corso al 2008 (oltre che per quelli medio tempore attivati) nonché i soggetti che, anche successivamente al 2010 attivino regimi di consolidamento.

 

Base imponibile

 

Particolari disposizioni sono state stabilite con riferimento all’individuazione della base imponibile dell’imposta, che è costituita dall’intero importo dei disallineamenti così come risultanti dal quadro RF della dichiarazione dei redditi.

Più precisamente, nel caso di esercizio dell’opzione nel 2008, l’importo cui commisurare l’imposta è quello evidenziato nei righi del quadro RF del modello di Unico SC 2008 che riportano i disallineamenti rilevanti ripartiti nelle categorie dei beni ammortizzabili, degli altri elementi dell’attivo e dei fondi per rischi ed oneri (ad esempio, per il consolidato nazionale, gli importi indicati della colonna 3 dei righi RF97, RF98 e RF99) (15).

I righi in questione evidenziano gli importi residui soggetti ad obbligo di riallineamento al termine del periodo di imposta antecedente a quello di riferimento, ossia – nel caso di periodo coincidente con l’anno solare – i riallineamenti da operare alla data del 31 dicembre 2006. Tali righi si riferiscono, cioè, al minor valore tra le svalutazioni sulle partecipazioni dedotte e gli accantonamenti e rettifiche di valore fiscalmente non riconosciuti relativi al decennio anteriore all’ingresso nel regime del consolidato, al netto delle quote di tali rettifiche ed accantonamenti nel frattempo già riprese a tassazione presso la società consolidata per effetto delle vicende impositive verificatesi sui fondi o sui beni nel corso dei periodi di imposta 2004, 2005 e 2006.

Dalla circostanza, dunque, che la base imponibile dell’imposta si applica sui disallineamenti così come risultanti dal quadro RF del modello Unico si evince che, nel caso in cui si proceda all’affrancamento sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta 2007 (dichiarazione del 2008 per il 2007), gli accantonamenti e le rettifiche di valore per i quali nello stesso periodo di imposta si manifestino i presupposti per la deducibilità continueranno a trovare riconoscimento fiscale.

La disciplina dell’imposta sostitutiva in commento non prevede un esercizio parziale dell’opzione: il contribuente può liberarsi dell’obbligo di riallineamento solo in relazione all’intero importo dei disallineamenti non riassorbiti così come risultanti al termine del periodo di imposta antecedente a quello di riferimento.

Il decreto attuativo, tuttavia, consente di escludere dalla base imponibile dell’imposta le divergenze di valore risultanti nel rigo RF 98 e riferibili alle partecipazioni rientranti nel regime di esenzione delle plusvalenze di cui all’art. 87 del TUIR.

Si tratta, evidentemente, di una disposizione di favore per i contribuenti, che, per le partecipazioni rientranti nel regime di participation exemption, potranno beneficiare di un affrancamento sostanzialmente gratuito, senza versamento, cioè, di una corrispondente imposta sostitutiva.

 

Natura e durata degli effetti dell’affrancamento

 

Nella disciplina ordinaria l’obbligo di riallineamento sussiste solo durante il periodo di efficacia dell’opzione per il consolidato (o per la trasparenza).

Due sono le fattispecie esaminate, quella dell’interruzione della disciplina (o del  mancato rinnovo) e quella del rinnovo.

In caso di interruzione o di mancato rinnovo di tali regimi, le divergenze originarie tra valori civili e fiscali e relative ad elementi patrimoniali ancora esistenti presso la società partecipata vengono ripristinate ed assunte ai fini della determinazione delle successive vicende impositive. Il decreto in commento stabilisce in proposito che l’interruzione o il mancato rinnovo dei regimi di trasparenza o di consolidato non danno diritto alla restituzione dell’imposta sostitutiva (art. 5 del decreto). Nonostante, in altri termini, si ritorni ad un regime di piena rilevanza dei disallineamenti preesistenti e di liberazione ex lege dagli obblighi di riallineamento, viene sancita l’irripetibilità dell’imposta sostitutiva versata in precedenza.

Fattispecie più delicata è quella del rinnovo dell’opzione per il consolidato (o per la trasparenza). In questa ipotesi pare del tutto logico, innanzitutto, ritenere che gli effetti dell’affrancamento persistano e che non sia necessario assolvere nuovamente l’imposta. In tal senso depone lo stesso tenore letterale del decreto in esame avuto riguardo al fatto che il citato art. 5 del decreto statuisce che non spetta il rimborso dell’imposta solo con riferimento alle ipotesi dell’interruzione o del mancato rinnovo, lasciando così intendere che, in caso di rinnovo, la questione non si presenta poiché l’imposta continua ad esplicare i propri effetti.

 

Effetti dell’assolvimento dell’imposta sostitutiva

 

Un capitolo a parte concerne gli effetti dell’assolvimento dell’imposta sostitutiva.

Tali effetti emergono dalla norma primaria contenuta nell’art. 1, comma 49, della legge n. 244 del 2007, secondo cui l’affrancamento riguarda “l’ammontare delle differenze tra valori civili e fiscali …da riallineare ai sensi dell’art. 128 e 141” del TUIR in sede di adesione o rinnovo del regime di consolidato, nonché “le differenze da riallineare ai sensi dell’art. 115“ del TUIR in sede di adesione o rinnovo del regime di trasparenza.

Il legislatore, cioè, ha posto a riferimento dell’imposta sostitutiva le differenze da riallineare corrispondenti alle svalutazioni sulle partecipazioni già dedotte. In quest’ottica la disapplicazione dell’obbligo di riallineamento è una conseguenza del fatto che, una volta che le svalutazioni sulle partecipazioni siano state assoggettate ad imposta sostitutiva, non possono più dar luogo al conseguimento di un doppio beneficio (per il cumularsi della deduzione della svalutazione con le perdite della partecipata) e, dunque, non sono più idonee ad attivare il meccanismo del riallineamento.

Se così è, dovrebbe affermarsi – a parere di Assonime – il principio per cui l’affrancamento produce, al pari della tassazione ordinaria, effetti definitivi, nel senso che detti effetti persistono fino a quando l’obbligo di riallineamento sia correlato alle medesime svalutazioni sulle quali sia stata assolta l’imposta sostitutiva e che farebbero altrimenti scattare il riallineamento obbligatorio.

In ossequio a tale principio, è stato ritenuto che gli effetti dell’affrancamento, con le regole e nei limiti indicati, si conservino a pieno non solo nell’ipotesi di rinnovo, ma anche in caso di opzione per un nuovo regime di consolidato o di trasparenza, qualora vengano in rilievo le stesse svalutazioni di partecipazioni oggetto dell’imposta sostitutiva.

Dunque, laddove tali svalutazioni – operate da soggetti in un primo tempo estranei al perimetro di consolidamento – siano state affrancate dalla società consolidata mediante l’imposta sostitutiva, motivi di coerenza impongono, conclude la circolare n. 28 dello scorso mese di aprile – che le stesse svalutazioni debbano continuare a ritenersi irrilevanti ai fini dell’obbligo di riallineamento qualora tali soggetti entrino a far parte del perimetro di consolidamento (ipotesi che può verificarsi sia in caso di ingresso in un consolidato già avviato, sia dopo l’interruzione o la naturale estinzione del consolidato originario, a seguito dell’esercizio di una nuova opzione).

Attilio Romano

15 maggio 2008