Regime in franchigia IVA

Regime in franchigia IVA: Quadro normativo

Il Decreto Legge 4.7.2006, n. 223, convertito in Legge n. 248/2006 ha istituito il regime in franchigia da IVA a decorrere dal 1.1.2007.

Il D.L. n. 262/2006 convertito in Legge n. 286 del 24.11.2006 ha modificato il regime di franchigia IVA.

Inoltre, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 20.12.2006 ha fornito le modalità applicative e i termini per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate di opzione/revoca e per l’attribuzione/revoca del nuovo numero di partita IVA speciale.

Infine, il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 18.7.2007 ha definito le modalità e i termini di invio della comunicazione telematica dei corrispettivi conseguiti dai contribuenti minimi in franchigia.

 

Adempimenti per i soggetti in regime di franchigia

In base al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20.12.206, le persone fisiche che hanno realizzato nell’anno solare  precedente,  o,  in  caso  di  inizio attività, prevedono di realizzare  un volume di affari, ragguagliato all’anno, non superiore a  € 7.000, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate di possedere i requisiti per l’applicazione del  regime in  franchigia di IVA (art. 32-bis del D.P.R.  n.  633/1972,  con  la dichiarazione  di inizio (o variazione) attività ai fini IVA (art. 35 del D.P.R. n. 633/1972).

Peraltro, i contribuenti che esercitano già l’attività devono presentare la dichiarazione  di variazione  dati ai fini IVA dati entro i termini previsti per la trasmissione della prima comunicazione telematica dei corrispettivi.

Tale regime si  applica, anno per anno, fino a quando rimangono i previsti requisiti.

 

Comunicazione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate

L’art. 1, co. 327 della Legge Finanziaria 2007 (L. n. 296/2006), riguardo l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, inizialmente previsto dall’art. 37, co. 37, del D.L. n. 223/2006, entro il mese di luglio 2007, già per l’anno 2006, ha poi rinviato ad un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, l’indicazione dell’efficacia dell’obbligo, per singole categorie di contribuenti.

 

Regime franchigia IVA: Fissato al 25.9.2007 l’invio telematico dei corrispettivi

Preliminarmente, con il Comunicato stampa del 24.7.2007, l’Agenzia delle Entrate ha preannunciato la imminente pubblicazione in G.U. del Provvedimento con il quale sono state definite le modalità tecniche e la tempistica di trasmissione telematica dei corrispettivi mensili, da parte dei soggetti in regime di franchigia (volume d’affari annuo non superiore ad € 7000).

In definitiva, il primo invio dei dati deve avvenire entro il 25/9/2007, in relazione ai corrispettivi conseguiti dal 1 gennaio al 31.8.2007.

Invece, a regime, la trasmissione deve essere effettuata entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento.

In particolare, i soggetti obbligati devono comunicare i seguenti dati:

– codice fiscale;

– numero di Partita Iva speciale attribuito dall’ufficio, solo se già registrata in Anagrafe Tributaria;

– mese solare di riferimento;

– ammontare complessivo dei corrispettivi conseguiti nel mese di riferimento;

– presenza di cessioni all’esportazione nel mese di riferimento.

La comunicazione va eseguita anche per i mesi in cui vi sia assenza di corrispettivi, per consentire all’Amministrazione finanziaria di verificare il rispetto dei requisiti richiesti ai fini  della permanenza nel regime di franchigia.

Riguardo le modalità di trasmissione delle informazioni, i contribuenti potranno:

– utilizzare il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) e i software di controllo forniti dall’Agenzia delle Entrate, rispettando le specifiche tecniche allegate al provvedimento;

– avvalersi degli intermediari abilitati.

L’anticipazione, in base al predetto comunicato stampa, ha poi trovato conferma attraverso la pubblicazione nella G.U. n. 179/2007 del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 18.07.2007.

Tale Provvedimento, oltre a confermare quanto riportato sopra ha stabilito che entro il 25.09.2007, i soggetti, che si trovano nel regime di franchigia, già in attività nel 2006, devono presentare la dichiarazione di variazione IVA per  comunicare il possesso dei relativi requisiti (di cui all’art. 32-bis del D.P.R. n. 633/72).

Viene consentita la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un’altra precedentemente inviata a condizione che si riferisca al medesimo periodo di riferimento.

Inoltre, la sostituzione si perfeziona, previo annullamento della comunicazione precedentemente inviata, non oltre quindici giorni dal termine di comunicazione dei dati da sostituire.

Infine, l’Agenzia delle Entrate trasmetterà ai contribuenti (o a chi ha effettuato l’invio) le ricevute per via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file.

 

La seguente tabella evidenzia i primi termini di comunicazione:

 

Corrispettivi del

Termine per l’invio telematico

01.01.2007 – 31.08.2007

25 settembre 2007

ciascun mese successivo (a regime)

giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento

Esempio: mese di settembre

[dal 01.09.2007 – 30.09.2007]

entro il giorno 25 ottobre

 

Misuratori fiscali per la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Inoltre, l’art. 1, comma 328, della suddetta Legge Finanziaria 2007, ha disposto che i misuratori fiscali (di cui all’art. 1 della L. 26.1.1983, n. 18) che saranno immessi sul mercato dal 1.1.2008 dovranno essere idonei alla trasmissione telematica.

Per tali apparecchi viene consentito l’ammortamento delle spese di acquisizione nell’unico anno in cui verranno sostenute, indipendentemente dalla circostanza che venga superato l’importo € 516,46 (art. 102, co. 5, del TUIR). Gli apparecchi misuratori non saranno soggetti alla verifica periodica. Coloro che effettuano la trasmissione telematica emetteranno scontrino non avente rilevanza fiscale.

 

Opzione per il regime ordinario IVA e sua revoca

In virtù del neo Provvedimento 20.12.2006, coloro che sono in  possesso  dei necessari requisiti (volume di affari sotto € 7.000),  possono  optare  per  l’applicazione  dell’imposta nei modi ordinari che vale per almeno un triennio.

In particolare,  i soggetti già  in  attività,  hanno l’opportunità di potere esercitare l’opzione in base al D.P.R. n. 442/1997, o mediante l’adozione di un comportamento concludente con la comunicazione dell’opzione nella prima dichiarazione annuale IVA presentata dopo la scelta operata.

In particolare, il citato provvedimento dispone che le persone fisiche in regime di franchigia vadano a comunicare l’opzione per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari con la suddetta dichiarazione di variazione  dei dati IVA (modello AA9), da presentare, però, entro i termini dell’ultimo invio telematico dei corrispettivi.

Mentre chi intende  revocare  l’opzione  per l’applicazione  dell’imposta  nei modi ordinari, dovrà comunicare la scelta operata  con  la  medesima dichiarazione  di  variazione IVA (modello AA9), entro  i  termini  della prima comunicazione telematica dei corrispettivi.

Attribuzione e revoca del numero speciale di partita IVA

L’Agenzia  delle Entrate, ricevute le suddette comunicazioni provvede a revocare, se assegnato, il numero ordinario di partita  IVA  e  attribuisce un numero speciale di partita IVA da utilizzare per il periodo di permanenza nel regime di franchigia, o nel caso contrario (fine del regime di franchigia, anche a seguito del superamento dei limiti imposti) revoca il numero speciale di partita IVA e attribuisce il numero ordinario di partita IVA.

 

Esoneri per i contribuenti minimi in franchigia (i vantaggi di tale regime)

Chi si trova nel regime in franchigia é esonerati dai seguenti obblighi:

– Versamento  dell’IVA e dagli adempimenti connessi;

– pagamento  mediante  F24 On line per le imposte, contributi  e  premi, e delle entrate spettanti agli enti  ed  alle casse previdenziali;

– obblighi  previsti  per  le  operazioni intracomunitarie.

 

Obblighi nel regime in franchigia

I contribuenti minimi in franchigia, non possono esercitare il   diritto   di   rivalsa dell’IVA  e  non  hanno, quindi, il  diritto  alla  detrazione dell’imposta  pagata  sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.

Inoltre, sono soggetti ai  seguenti obblighi:

1) Numerazione e  conservazione delle  fatture di acquisto e delle bollette doganali;

2) certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi;

3) presentazione  agli  uffici  doganali gli elenchi intrastat;

4) indicazione,  anziché dell’importo dell’imposta, ove siano obbligati a dovere emettere la  fattura, dell’annotazione  che  si  tratta  di  operazione  effettuata, in regime di franchigia,  ai  sensi dell’art.   32-bis   del D.P.R. 26.10.1972, n. 633;

5) integrazione della  fattura,  emessa  dal  cedente o dal prestatore senza   addebito   di   imposta,   con   l’indicazione  dell’aliquota applicabile  e dell’imposta relativa e versamento dell’IVA, entro il giorno 16  del  mese  successivo a quello di effettuazione delle operazioni, quando  in qualità di cessionari o committenti effettuano operazioni passive per le quali sono tenuti al pagamento dell’imposta (ad esempio nel metodo del reverse charge, con l’emissione di autofattura);

6) effettuazione della rettifica della detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 19-bis2 del  D.P.R. n.  633/1982, nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno precedente a  quello  di  transito nel regime in franchigia (ad es., se il transito nel regime in franchigia avviene dal 2007, allora la rettifica si effettua nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2006) .

Peraltro, la rettifica  va  eseguita  solo sui  beni e servizi non ancora ceduti  o  non ancora utilizzati e sui beni ammortizzabili per i quali non  sono  ancora trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in  funzione, o dieci anni decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione  in  caso  di  fabbricati,  porzioni di fabbricati e aree fabbricabili. 

La medesima  rettifica  deve  essere effettuata in caso di passaggio, anche per opzione, al regime ordinario IVA;

 

Assistenza fiscale da richiedere all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate

I contribuenti  minimi  in regime di franchigia possono avvalersi  dell’assistenza  fiscale  dell’Agenzia  delle  Entrate per l’adempimento  degli  obblighi  tributari.

Per usufruire di tale possibilità, tali soggetti devono farne richiesta, in carta  libera,  ad  un  ufficio  locale  dell’Agenzia  delle entrate, indicando  distintamente  gli estremi anagrafici, il codice fiscale o la  partita  IVA. 

La  richiesta  può  essere  presentata o spedita, mediante  il  servizio postale con raccomandata, ad un ufficio locale dell’Agenzia  delle  Entrate  entro  il  mese  di gennaio dell’anno a decorrere   dal  quale  si  intende  fruire  dell’assistenza  stessa, quindi, entro il 31.01.2007, per l’assistenza del periodo d’imposta 2007.

 

Cessazione del regime di franchigia per legge.

Il regime di franchigia termina poi la sua efficacia dall’anno  successivo a  quello in cui viene realizzato un volume di affari superiore a € 7.000 o vengono effettuate cessioni all’esportazione.

Il provvedimento del 20.12.2006 ha stabilito che il regime di franchigia cessa la sua efficacia dall’anno  nel  corso  del  quale  il  volume d’affari dichiarato dal contribuente  o  rettificato  dall’ufficio supera del 50% il limite  di 7.000 euro.

Al verificarsi di ciò scatta l’obbligo di istituire i registri IVA e di annotare i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e l’ammontare   degli  acquisti  effettuati  nell’intero  anno  solare.

Mentre l’IVA é dovuta sulle operazioni effettuate dall’inizio dell’anno al  netto  delle  detrazioni spettanti e va versata entro il  termine  stabilito  per  il  primo  versamento  periodico successivo  alla  data  di comunicazione telematica dei corrispettivi che hanno determinato il superamento del limite.

Infine, l’ufficio  locale competente deve provvedere, entro trenta giorni dalla data di  invio  telematico  dei  corrispettivi  che ne hanno  determinato il superamento ed entro il 31 gennaio dell’anno successivo  a  quello  in  cui  é stato superato il predetto limite, a  revocare  il  numero  speciale  di  partita  IVA e ad attribuire  quello  ordinario, mediante una comunicazione al contribuente tramite lettera raccomandata.

 

 

Vincenzo D’Andò

6 Settembre 2007