Non sfugge alla tassazione in Italia la società non residente nel nostro paese che svolge un’attività consistente nell’acquisto pro-soluto di crediti nei confronti di soggetti residenti in Italia e nello svolgimento in Italia di tutte le attività necessarie per la loro individuazione e per la loro successiva riscossione.
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 41/E del 09.03.2007 ha spiegato il corretto trattamento fiscale dell’attività, esercitata da una società non residente, che non dispone di una sede italiana e che si avvale della collaborazione di professionisti italiani, consistente nell’acquisto pro-soluto di crediti nei confronti di soggetti residenti in Italia e nello svolgimento in Italia di tutte le attività necessarie per la loro individuazione e per la loro successiva riscossione.
La questione
Una società con sede legale nella Repubblica di San Marino (quindi, non residente in Italia), svolge in Italia attività di acquisto pro-soluto di crediti da soggetti residenti italiani. Tale società, che non dispone di una propria sede italiana e si avvale anche della collaborazione di professionisti italiani, ritiene che l’esercizio di tale attività poiché esercitata da un soggetto non residente non configura l’ipotesi di esistenza di una stabile organizzazione in Italia.
Inoltre, la società sostiene che l’acquisto di crediti non dia origine ad una stabile organizzazione “personale”, giacché non sono abitualmente conclusi sul territorio dello Stato ulteriori contratti nel nome della stessa società, pertanto ritiene che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dalla dormita per la tassazione in Italia dei redditi derivanti dall’attività svolta.
Parere dell’agenzia delle entrate
Viceversa, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto tale tesi sostenuta dal soggetto non residente del tutto errata ed ha spiegato che:
– Per le società ed enti non residenti, l’art. 151 del TUIR, dispone che il reddito complessivo é formato dai soli redditi prodotti nel territorio dello Stato e che si considerano prodotti nel territorio dello Stato anche le plusvalenze e le minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società ed enti.
Pertanto, ai fini della verifica del presupposto impositivo, le società e gli enti non residenti devono fare riferimento all’art. 23 (con rimando all’art. 6) del TUIR, il quale elenca i redditi che assumono rilevanza ai fini della tassazione nel territorio dello Stato. Inoltre, l‘art. 152 del TUIR, detta regole differenziate a seconda che i soggetti medesimi dispongano o meno di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
Nell’ipotesi di presenza sul territorio nazionale di una stabile organizzazione, il reddito complessivo si determina secondo le disposizioni contenute nella Sezione I del Capo II del Titolo II del TUIR, concernenti le società e gli enti commerciali;
– in mancanza di una stabile organizzazione, gli elementi reddituali dei soggetti non residenti in genere non configurano reddito d’impresa e mantengono la loro distinta qualificazione oggettiva, a differenza di quanto accade per le società residenti;
– la società non residente svolge un’attività consistente nell’acquisto pro-soluto di crediti nei confronti di soggetti residenti in Italia e nello svolgimento in Italia di tutte le attività necessarie per la loro individuazione e per la loro successiva riscossione;
– la cessione del credito pro-soluto é un negozio giuridico mediante il quale il creditore titolare del diritto di credito trasferisce lo stesso diritto ad un terzo, garantendo soltanto l’esistenza del credito e non anche la solvibilità del debitore.
L’acquisto del credito rappresenta soltanto un momento dell’attività svolta che si presenta ben più ampia e complessa, giacché caratterizzata da una molteplicità di atti ed operazioni, quali, ad esempio, la ricerca del cliente, l’analisi del grado di solvibilità del debitore, la negoziazione del prezzo di acquisto del credito e tutte quelle attività successive poste in essere dal cessionario, finalizzate al realizzo, in tutto o in parte, del credito vantato;
– la ricerca del credito da acquistare svolta dal professionista residente in Italia, la gestione delle procedure esecutive, l’intervento in udienza per rendere le dichiarazioni di rito ai fini dell’accollo dei debiti ipotecari, l’intervento nella procedura fallimentare per l’attività d’incasso del credito, atti di surroga, insinuazioni tardive, atti di incasso delle somme alle Poste Italiane Spa, ecc., non possono che avvenire nel territorio dello Stato italiano;
– per definire il trattamento fiscale della suddetta attività assume rilievo la circostanza che la stessa viene esercitata solo nel territorio dello Stato e, pertanto, manifesta una relazione molto stretta con l’ordinamento nazionale, secondo quanto rilevato dal paragrafo 6 del Commentario all’articolo 5 del Modello OCSE.
Alla luce di tutte le suddette osservazioni, l’Agenzia delle Entrate è, quindi, pervenuta alla seguente conclusione:
Non può essere esclusa né l’esistenza di una stabile organizzazione materiale, giacché la sede fissa può essere individuata nei luoghi in cui l’attività stessa viene esercitata, né l’esistenza di una stabile organizzazione personale riconducibile al soggetto che agisce per conto della società sammarinese in Italia.
Se ritenuto più opportuno, il non residente può proporre istanza di ruling internazionale, ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla L. n. 326/2003.
Comunque, anche se venisse a mancare la stabile organizzazione, non viene meno il presupposto stesso dell’imposizione del reddito prodotto in Italia, nella misura in cui deriva da attività svolte e da beni che si trovano nel territorio dello Stato.
Infatti, nel caso di cessioni o rimborsi di crediti a favore di un non residente senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si applica l’art. 23, comma 1, lettera f), del TUIR, secondo cui si considerano prodotti nel territorio dello Stato “i redditi diversi derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso” ed in particolare le plusvalenze ed altri proventi realizzati mediante cessione a titolo oneroso o rimborso di crediti pecuniari, di cui all’art. 67, comma 1, lettera c-quinquies), del TUIR.
Pertanto, la relativa plusvalenza che scaturisce dalla realizzazione del credito deve essere assoggettata a tassazione nello Stato, qualora l’attività di gestione e le eventuali procedure riguardanti il recupero del credito nei confronti del debitore siano eseguite in Italia e secondo la legislazione italiana.
Quindi, nel momento in cui viene esclusa la presenza di una stabile organizzazione, vi è comunque l’esistenza di un “reddito diverso”, da assoggettare a tassazione in Italia ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera f) del TUIR e con assoggettamento all’imposta sostitutiva del 12,50%, per le sole plusvalenze e altri componenti positivi derivanti dal realizzo o dal rimborso dei soli crediti vantati verso soggetti residenti, esclusa qualsiasi rilevanza fiscale di minusvalenze e altri componenti negativi, come previsto dal citato art. 67, comma 1, lettera c-quinquies), del TUIR.
Vincenzo D’Andò
Marzo 2007