Regime fiscale (imposte sui redditi) sulla cessione di crediti a favore di un soggetto non residente

Non sfugge alla tassazione in Italia la società non residente nel nostro paese che svolge un’attività consistente nell’acquisto pro-soluto di crediti nei confronti di soggetti residenti in Italia e nello svolgimento in Italia di tutte le attività necessarie per la loro individuazione e per la loro successiva riscossione.

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 41/E del  09.03.2007 ha spiegato il corretto trattamento fiscale dell’attività, esercitata da una società non residente, che non dispone di una sede italiana e che si avvale della collaborazione di professionisti italiani, consistente nell’acquisto pro-soluto di crediti nei confronti di soggetti residenti in Italia e nello svolgimento in Italia di tutte le attività necessarie per la loro individuazione e per la loro successiva riscossione.

 

La questione

Una società con  sede legale nella Repubblica di San Marino (quindi, non residente in Italia), svolge in  Italia  attività  di  acquisto  pro-soluto di crediti da soggetti residenti italiani. Tale società, che  non  dispone  di  una  propria sede italiana e si   avvale  anche   della   collaborazione   di professionisti italiani, ritiene che  l’esercizio di tale attività poiché  esercitata da un soggetto non residente non configura l’ipotesi di esistenza di una stabile organizzazione in Italia.    

Inoltre, la società sostiene che l’acquisto di crediti non dia origine ad una  stabile  organizzazione  “personale”,  giacché non sono abitualmente  conclusi  sul territorio dello Stato ulteriori contratti nel nome della stessa società, pertanto ritiene che non ricorre alcuna delle ipotesi   previste dalla dormita per  la  tassazione  in  Italia  dei redditi derivanti dall’attività svolta.     

 

Parere dell’agenzia delle entrate

Viceversa, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto tale tesi sostenuta dal soggetto non residente del tutto errata ed ha spiegato che:                 

– Per le società ed enti non residenti, l’art. 151 del TUIR, dispone che il reddito complessivo é formato dai soli redditi prodotti nel territorio dello Stato e che si considerano  prodotti  nel  territorio dello Stato anche le plusvalenze e le minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da  società  ed  enti.  

Pertanto, ai fini della verifica del  presupposto impositivo, le   società  e  gli  enti  non residenti devono  fare  riferimento all’art. 23 (con rimando all’art. 6) del TUIR, il quale elenca  i  redditi  che  assumono  rilevanza  ai  fini  della tassazione nel  territorio  dello  Stato. Inoltre, l‘art. 152  del  TUIR,  detta regole differenziate a seconda che i soggetti medesimi   dispongano  o  meno  di  una  stabile  organizzazione  nel territorio dello Stato.

Nell’ipotesi di   presenza  sul  territorio  nazionale  di  una  stabile organizzazione, il  reddito  complessivo  si determina secondo le disposizioni contenute nella  Sezione  I del Capo II del Titolo II del TUIR, concernenti le società e gli enti commerciali;  

– in mancanza  di  una stabile organizzazione, gli elementi reddituali dei soggetti non residenti   in   genere  non  configurano  reddito  d’impresa  e mantengono la  loro  distinta qualificazione oggettiva, a differenza di quanto accade per le società residenti;

 – la  società  non  residente  svolge un’attività consistente nell’acquisto  pro-soluto  di  crediti  nei  confronti di soggetti residenti in  Italia  e  nello  svolgimento  in  Italia  di tutte le attività necessarie per la loro individuazione e per la loro successiva riscossione;

– la cessione  del  credito pro-soluto é un negozio giuridico mediante il quale il  creditore  titolare  del  diritto  di  credito trasferisce lo stesso diritto ad  un  terzo, garantendo soltanto l’esistenza del credito e non anche la solvibilità del debitore.

L’acquisto del credito rappresenta soltanto un momento dell’attività  svolta  che si presenta ben più ampia e complessa, giacché caratterizzata da una molteplicità di atti ed operazioni, quali,  ad  esempio,  la  ricerca del cliente, l’analisi del grado di solvibilità  del  debitore, la negoziazione del prezzo di acquisto del credito e tutte quelle attività successive poste in essere dal cessionario, finalizzate al realizzo, in tutto o in parte, del credito vantato;

– la ricerca del  credito  da  acquistare  svolta  dal  professionista residente in Italia, la  gestione  delle  procedure  esecutive, l’intervento in udienza per rendere le  dichiarazioni  di  rito ai fini dell’accollo dei debiti ipotecari, l’intervento nella   procedura  fallimentare  per  l’attività  d’incasso  del credito, atti  di  surroga,  insinuazioni tardive, atti di incasso delle somme alle Poste  Italiane  Spa, ecc., non possono che avvenire nel territorio dello Stato italiano;

– per  definire  il  trattamento  fiscale della suddetta attività assume rilievo   la   circostanza   che  la  stessa viene  esercitata solo  nel  territorio  dello Stato e, pertanto, manifesta una relazione molto stretta  con  l’ordinamento  nazionale, secondo quanto rilevato dal paragrafo 6 del Commentario all’articolo 5 del Modello OCSE.

 

Alla luce di tutte le suddette osservazioni, l’Agenzia delle Entrate è, quindi, pervenuta alla seguente conclusione:

Non può  essere  esclusa  né l’esistenza di  una  stabile organizzazione materiale, giacché la sede fissa può essere  individuata  nei luoghi in cui l’attività stessa viene esercitata, né l’esistenza di una stabile organizzazione personale  riconducibile  al  soggetto  che  agisce  per  conto della società sammarinese in Italia.

Se  ritenuto più opportuno,  il non residente può  proporre  istanza di ruling internazionale, ai  sensi  dell’art.  8  del  D.L. n.  269/2003,  convertito dalla L. n. 326/2003.

Comunque,  anche  se venisse a mancare la  stabile organizzazione, non  viene  meno  il  presupposto  stesso dell’imposizione del reddito prodotto  in  Italia, nella misura in cui deriva da attività svolte e da beni che si trovano nel territorio dello Stato.

Infatti, nel  caso  di cessioni o rimborsi di crediti a favore di un non residente senza  stabile  organizzazione  nel  territorio  dello  Stato, si applica l’art.  23,  comma  1,  lettera  f), del TUIR, secondo  cui  si  considerano  prodotti  nel  territorio  dello Stato “i redditi diversi  derivanti  da attività esercitate nel territorio dello Stato e da  beni  che  si  trovano  nel  territorio stesso” ed in particolare le plusvalenze ed altri proventi realizzati mediante  cessione  a  titolo  oneroso  o  rimborso di crediti pecuniari, di cui all’art. 67, comma 1, lettera c-quinquies), del TUIR.

Pertanto, la   relativa   plusvalenza   che  scaturisce  dalla realizzazione del  credito  deve essere assoggettata a tassazione nello Stato, qualora  l’attività  di  gestione  e  le  eventuali procedure riguardanti  il  recupero  del  credito  nei  confronti del debitore siano eseguite in Italia e secondo la legislazione italiana.                 

Quindi, nel momento in cui viene esclusa  la  presenza  di  una stabile organizzazione,   vi è comunque l’esistenza di  un  “reddito   diverso”,   da  assoggettare  a tassazione in Italia  ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera f) del TUIR e con assoggettamento all’imposta sostitutiva  del  12,50%, per le  sole plusvalenze e altri componenti positivi  derivanti  dal  realizzo  o dal rimborso dei soli crediti vantati verso  soggetti  residenti,  esclusa  qualsiasi  rilevanza  fiscale di minusvalenze e  altri  componenti  negativi, come previsto dal citato art. 67, comma 1, lettera c-quinquies), del TUIR.   

Vincenzo D’Andò

Marzo 2007