Trattamento fiscale ai fini iva delle somme corrisposte dallo studente per l'iscrizione all'universita' on-line

Le somme pagate dallo studente per l’iscrizione all’Università telematica, con corsi tenuti a distanza, sono esenti da Iva.

Lo ha precisato la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 6 del 24.01.2007, rispondendo ad una istanza di interpello.  

I corsi svolti con la nuova metodologia a distanza possono essere resi da istituzioni universitarie statali e non statali, ciò rispettando le procedure stabilite dal Decreto 17.04.2003, con il rilascio di titoli accademici.

Per le istituzioni private che assumono la denominazione di Università Telematiche, il DM 17.04.2003 (artt. 6 e 7) prevede l’istituzione e il riconoscimento con provvedimento di accreditamento, adottato con Decreto, dopo che siano stati accertati una serie di requisiti sulle, tra l’altro, tecnologie informatiche e di trasmissione a distanza, oltre al generale funzionamento on line dell’Università.

Le Università telematiche regolarmente istituite e riconosciute svolgono un’attività di formazione universitaria alternativa a quella tradizionale, basata sull’integrazione dell’informazione e delle comunicazioni nei sistemi di istruzione e di formazione anche attraverso la sperimentazione di nuovi metodi di apprendimento attraverso la realtà virtuale.

rispettivi titoli accademici al termine dei corsi stessi”.

Nell’istanza di interpello, è emerso che gli studenti iscritti all’Università telematica seguono i corsi on line e con la stessa modalità interagiscono con i docenti, tutor e colleghi universitari, sostengono prove intermedie di apprendimento e dispongono del materiale didattico con l’unico obbligo di recarsi presso l’ateneo solo per il sostenimento degli esami svolto in maniera tradizionale.

In base all’art. 1, comma 3 del D.M. 20.04.2006, l’Università rilascia per i corsi di laurea istituiti titoli accademici con lo stesso valore legale di quelli rilasciati dalle Università tradizionali, non rilevando la circostanza che l’attività formativa venga erogata con modalità telematiche.

Alla luce di ciò l’Agenzia delle Entrate ha statuito che il caso sopra esposto rientra nel regime di esenzione IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 poiché:

a) l’attività di formazione a distanza resa dalla Università telematica é equiparata ad ogni fine alla formazione universitaria tradizionale e, pertanto, riconducibile nell’ambito delle “attività didattiche di ogni genere”;

b) il soggetto che eroga la prestazione di formazione on line é una istituzione universitaria riconosciuta con Decreto del Ministro dell’Istruzione.

Trattamento fiscale ai fini IVA dei servizi on line resi all’Università da terzi

Rispondendo anche ad un ulteriore quesito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i servizi  resi da una società esterna all’Università, pur essendo strumentali all’attività di formazione universitaria svolta, costituiscono prestazioni autonome e distinte dalle prestazioni didattiche e pertanto non possono usufruire del regime di esenzione dall’IVA cui al n. 20) dellart. 10 del DPR n. 633/1972.

In particolare, l’Università telematica ha stipulato con un soggetto terzo un contratto per la fornitura di infrastrutture tecnologiche e servizi telematici necessari per l’erogazione dell’attività di formazione universitaria a distanza, quali la piattaforma tecnologica didattica attraverso la quale gli studenti accedono alla formazione, il servizio di segreteria studenti ed amministrativa, il monitoraggio formativo, i servizi gestionali ed il materiale didattico in formato digitale fornito dai docenti. Quindi, su tali servizi si applica l’IVA.

Ammontare massimo delle tasse e contributi universitari

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che le tasse e i contributi universitari per l’iscrizione alle Università non statali sono detraibili dall’IRPEF nei limiti previsti dall’articolo 15, comma 1, lett. e) del TUIR, secondo le modalità indicate con le circolari n. 11/1987 e n. 95 del 12.05.2000.

 

Gennaio 2007

Vincenzo D’Andò

 

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