La cessione del marchio di impresa: aspetti fiscali e collegati

Il marchio di impresa viene definito come un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti o servizi che l’impresa produce o mette in commercio.

Il marchio di impresa viene definito come un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti o servizi che l’impresa produce o mette in commercio.

aspetti contabili e fiscali del marchio d'impresaPossono costituire marchi d’impresa i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, o le combinazioni o le tonalità cromatiche, purchè siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese.

Può ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi lo utilizza, o si propone di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.

Il titolare del marchio registrato ha diritto di farne uso per contraddistinguere i propri prodotti o servizi e di vietarne l’uso da parte di terzi per prodotti o servizi identici o affini.

Il marchio si registra presso la locale camera di commercio con atto notarile (atto pubblico) o con scrittura privata autenticata.

Secondo le istruzioni della Camera di Commercio di Milano, dal 1.1.2006 se la trascrizione riguarda Brevetti per Invenzione Industriale, Modelli di Utilità, Disegni & Modelli o fasi nazionali di Brevetti Europei, non sono più dovute le tasse di concessione governativa

Viceversa per la registrazione di marchi occorre l’attestazione del versamento sul conto corrente postale 82618000 intestato alla Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara di €  81,00 per ogni domanda/registrazione di marchio da trascrivere e per ogni passaggio di titolarità, più ulteriori  € 34,00 per eventuale lettera di incarico.

Necessita anche il verbale note di trascrizione in duplice copia. Sulla copia rilasciata quale ricevuta di deposito deve essere applicato:

  • per la ricevuta in copia semplice 1 Diritto di Segreteria da € 10;
  • per la ricevuta in copia conforme all’originale 1 Marca da Bollo da € 14,62 oltre ad 1 Diritto di Segreteria da € 13,00.

 

Il marchio: esposizione nel bilancio

I marchi si devono inserire nel bilancio alla voce B.I.4, Marchi e diritti simili (artt. 2424 e 2426 del C.c.).

In base a norme civilistiche i marchi sono simboli, denominazioni o emblemi atti a distinguere i prodotti e i servizi dell’impresa.

Possono essere acquisiti:

  • mediante produzione interna;
  • acquistati da terzi;
  • da terzi in concessione.

 

Marchi e immobilizzazioni immateriali

Questa la situazione degli ammortamenti in base ai principi contabili, con accanto il relativo trattamento fiscale a seguito del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, che ha modificato il contenuto dell’art. 103 del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.).

 

BILANCIO

Voce di stato patrimoniale

Ammortamento civilistico

Art. 2426 del Codice civile

Ammortamento fiscale

Art. 103 T.U.I.R.

 DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE OPERE DELL’INGEGNO

Voce B.I.3

Sistematico in ogni esercizio, in base alla residua possibilità di utilizzo.

 

Art. 2426, n. 2

In misura non superiore al 50% del costo per ciascun esercizio; quote anche variabili.

 

CONCESSIONI, LICENZE E DIRITTI SIMILI

 

Voce B.I.4

Sistematico in ogni esercizio, in base alla residua possibilità di utilizzo.
Art. 2426, n. 2

In misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista da contratto o legge: Quote costanti.

MARCHI

Voce B.I.4

 

Sistematico in ogni esercizio, in base alla residua possibilità di utilizzo.

 

Art. 2426, n. 2

Quote annue, anche variabili, ma in misura non superiore a 1/18 per ciascun esercizio

AVVIAMENTO

Voce B.I.5

Entro un periodo di cinque anni.  Art. 2426,  n. 6

Quote annue, anche variabili, ma in misura non superiore a 1/18 del valore per ciascun esercizio.

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Voce B.I.7

Sistematico in ogni esercizio, in base alla residua possibilità di utilizzo.
Art. 2426, n. 2

In misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista da contratto o legge.

 

In particolare, la modifica all’art. 103 del T.U.I.R. è stata effettuata dal comma 45 dell’art. 37 D.L. n. 223/2006.

Le modifiche si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2006 anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti.

L’art. 103 comma 1 TUIR prevedeva la deducibilità del costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi e del know how, per un importo massimo di un terzo dello stesso, ora aumentato al 50%.

L’obiettivo è di consentire di dedurre in un lasso temporale più breve il costo dei diritti sopra citati, incentivando gli investimenti in nuove tecnologie.

Prima il costo dei marchi di impresa potesse essere dedotto in misura non superiore a un decimo del costo. La modifica ha esteso il periodo di ammortamento fino al diciottesimo del costo. La disciplina civilistica prevede di contabilizzare il marchio (qualora ottenuto tramite acquisizione di azienda o ramo) separatamente e di iscriverlo nel bilancio in base al suo valore corrente.

Il periodo di ammortamento, qualora non prevedibile, va entro un periodo che non può eccedere 20 anni, ciò secondo principi contabili.

Mentre nel sistema contabile internazionale (Ias/Ifrs), per i marchi, occorre operare riferimento allo Ias 38, il quale prevede due differenti trattamenti contabili successivi alla prima rilevazione: il modello del costo e quello della rivalutazione o rideterminazione, utile a distinguere contabilmente il trattamento, rispetto al nuovo regime fiscale, tra l’ammortamento del costo per marchio e quello dell’avviamento.

Il modello del costo prevede che il bene sia iscritto in bilancio al costo al netto degli ammortamenti cumulati e di eventuali svalutazioni per riduzione di valore.

 

Trasferimento del marchio: I.V.A.

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 48 del 03.04.2006 ha precisato che il trasferimento del marchio unitamente all’azienda non é soggetto alla imposizione IVA e debba scontare la sola imposta di registro in misura proporzionale.

 

Studio professionale: il trattamento fiscale del marchio

Infine, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 30/E del 16.2.2006 ha chiarito che nel caso in cui un professionista acquisti i diritti di utilizzazione di un marchio di un altro studio professionale al fine di utilizzare il “buon nome” del suddetto studio per incrementare la propria clientela, i costi relativi all’acquisto sono deducibili per cassa, in base alle ordinarie regole previste dall’art. 54 TUIR.

Per lo studio “cedente” il corrispettivo é soggetto ad Iva e viene tassato come reddito diverso in base all’art. 67 comma 1 lett. l) TUIR (reddito derivante “dall’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere”).

 

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dicembre 2006  

Vincenzo D’Andò