Ancora una volta parliamo di nomi a dominio e del loro “intersecarsi” con i marchi registrati.
Ancora una volta è bene parlarne perché la comunità virtuale comprenda come viene interpretato ed applicato il diritto ai nomi a dominio e le conseguenze che gli assegnatari possono subire in caso di registrazione “erronea”.
Stavolta l’oggetto del contendere è stato il nome a dominio www.gente.it. L’assegnatario si è visto infatti contestare e trascinare in giudizio dalla Casa Editrice del settimanale Gente, la quale ha rivendicato ed ottenuto l’assegnazione del nome stesso.
Partendo dall’ormai consolidato concetto che il domain name su internet, se usato da impresa commerciale che vende servizi al pubblico indifferenziato, non ha funzione economica diversa dal marchio costituendo in più una sorta di indirizzo dell’impresa, il Tribunale di Pisa ha applicato il seguente ragionamento alla controversia.
Riconoscendo al marchio Gente una rinomanza piena agli effetti della legge sui marchi, il Tribunale ha ritenuto che la rivista sia dotata di una particolare posizione di mercato nel campo dei periodici con pubblico molto vasto. Questo comporta, inevitabilmente, che il nome generico “gente” ricondotto alla notissima – così la definisce il Tribunale – testata giornalistica, diventa estremamente individualizzante quasi come un nome di mera fantasia.
In pratica: se la genericità del nome contestato fosse stata riconosciuta tale, il marchio avrebbe ricevuto una tutela debole, non prevalendo quindi l’assegnazione del nome a dominio alla casa editrice; ma siccome il nome è stato ritenuto estremamente generico ed astratto, il Tribunale lo ha addirittura paragonato ad un nome di mera fantasia facendogli così assumere la posizione di marchio forte.
A nulla è valso che l’assegnatario originario avesse pubblicato sul corrispondente sito prodotti completamente estranei all’editoria non generando quindi alcun tipo di confusione negli utenti. E qui occorre soffermarsi, in quanto l’oggetto della pubblicazione sul sito originariamente era totalmente connesso al nome a dominio: trattavasi infatti di servizi di collegamento a chat lines per fare amicizie, concettualmente riconducibile alla parola “gente” intesa come comunità di scambio e per niente equivocabile con la rivista.
Ma quest’ultimo passaggio anziché costituire argomentazione a favore dell’assegnatario originario, gli ha semplicemente evitato la richiesta danni avanzata dalla casa editrice!
La pronuncia immancabilmente non può che dividere l’opinione pubblica tra chi ritiene che un nome generico dovrebbe essere sempre e comunque liberamente registrabile come nome a dominio soprattutto laddove non va a confondere gli utenti non pubblicando prodotti simili, e chi al contrario ritiene che debba prevalere l’eventuale corrispondente marchio registrato.
Ennesima dimostrazione che nelle aule di Tribunale oscillano le pronunce sui nomi a dominio andando persino a mettere in discussione l’assegnazione di nomi generici, dando per scontato che anche la comunità virtuale riassoci sempre quel nome ad un prodotto presente nel mercato ordinario.
Ma c’è da chiedersi: quanti digitando il nome a dominio “gente.it” prima della controversia si sarebbero aspettati di trovare l’omonima rivista?
MARZO 2005
Avvocato Valentina Frediani