Documenti richiesti dall’ufficio, si interrompe la prescrizione

un interessante caso di richiesta di rimborso d’imposta, in cui l’attività istruttoria dell’ufficio interrompe i termini di prescrizione per il rimborso stesso

La richiesta di documentazione da parte dell’ufficio, utile al perfezionamento de i un procedimento di rimborso, interrompe la prescrizione decennale prevista dall’art. 2946 c.c..

Il principio è contenuto nella sentenza n. 106/9 depositata il 7 giugno 2011 della CTR di Bari da cui emerge che l’interruzione della prescrizione si può verificare a seguito di un comportamento del soggetto che è interessato al compimento della prescrizione

 

Prescrizione e decadenza

I due istituti sono disciplinati dalle norme contenute nel codice civile. La prescrizione ordinaria (decennale) è disciplinata dall’art. 2946 c.c. ed è un mezzo mediante il quale l’ordinamento giuridico prevede l’estinzione del diritto allorché il titolare non lo esercita entro il termine previsto dalla legge. Oltre a alla prescrizione decennale il legislatore ha previsto una serie di casi per i quali opera un termine più breve di prescrizione (cinque anni): risarcimento danno; annualità rendite perpetue, ecc. art. 2948 c.c.). Diversa dalla prescrizione è la decadenza che consiste nella perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato esercizio in un termine perentorio (art.2964 c.c.).

Spetta al giudice decidere la questione di prescrizione, ritualmente introdotta dal convenuto attraverso l’eccezione di cui all’art. 2938 c.c. (“Non rilevabilità d’ufficio”), tenendo conto del fatto, anche dedotto in giudizio prima dell’eccezione, idoneo a produrre l’interruzione, qualora l’attore abbia affermato il proprio diritto ritualmente e rettamente provandone sussistenza e persistenza (Cass, S.U, 27 luglio 2005, n. 15661) La situazione processuale non è diversa da quella che si verifica a proposito dell’eccezione di rinuncia alla prescrizione per la quale la giurisprudenza della Suprema Corte la rilevabilità d’ufficio (cfr. Cass. 13 ottobre 1976, n. 3409; 7 febbraio 1996; n. 963, 14 maggio 2003; n. 7411).

I concetti di prescrizione e decadenza possono essere accumunati, ma tuttavia sono giuridicamente diversi. Infatti la prescrizione è stabilita dalla legge mentre la decadenza può essere inserita come condizione nei rapporti tra privati ed entrambe non possono essere rilevate d’ufficio da un giudice.

 

Fattispecie

Il liquidatore di una società inoltrava all’ufficio finanziario un’istanza per sollecitare il rimborso dell’Ilor risultante dalla dichiarazione dei redditi. Formatosi il silenzio-rifiuto, il contribuente proponeva ricorso e l’ufficio, stante il tempo trascorso, eccepiva la prescrizione del credito vantato. I giudici di prime cure hanno accolto l’eccezione di prescrizione del credito vantato dal contribuente. Avverso detta sentenza ha presentato appello la società evidenziando che l’ufficio con una lettera di qualche anno prima aveva richiesto alla società la presentazione di documentazione, interrompendo di fatto il termine decennale di prescrizione (art. 2946 c.c. – cfr. Cass., sez. tributaria, 11 novembre 2009, n. 23843 e Tribunale di Lecce, sez. II civile, 5 dicembre 2007, n. 1787.) .

I giudici di merito hanno rilevato preliminarmente che agli atti è risultato che, con lettera del 2005, l’ufficio aveva espressamente richiesto alla contribuente la presentazione di documentazione al fine del perfezionamento della richiesta di rimborso, e ciò presupponeva il riconoscimento sostanziale del diritto del contribuente al rimborso delle imposte, risultante a seguito del controllo operato sulla dichiarazione dei redditi.

I giudici della CTR hanno ritenuto, riconoscendo il diritto della società al rimborso, che il comportamento tenuto dall’ufficio rappresenta un atto interruttivo della prescrizione. Infatti l’interruzione si può verificare a seguito di un comportamento del soggetto interessato al compimento della prescrizione e il riconoscimento del debitore può manifestarsi sia in una dichiarazione, sia in qualunque atto o fatto che dimostri in modo inequivocabile l’ammissione dell’esistenza del diritto, ovvero in un comportamento incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del debitore.

L’effetto interruttivo della prescrizione deve attribuirsi, pertanto, a qualunque atto che presupponga l’esistenza del debito e che si incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.

Per quanto sopra i giudici di merito, annullando la sentenza di primo, hanno riconosciuto il diritto della società al rimborso della somma pagata a titolo Ilor da parte dell’ufficio, oltre interessi maturati e maturandi fino all’effettivo soddisfo. Per la sentenza in esame, che rappresenta un importante precedente in materia, sarebbe comunque opportuna un pronunciamento confermativo da parte dei giudici di legittimità.

 

22 novembre 2011

Enzo Di Giacomo