Il modello AV.4 facilita la raccolta delle informazioni necessarie per la dichiarazione antiriciclaggio, permettendo ai professionisti di valutare il rischio dei clienti e garantire l’adeguata verifica. Lo strumento consente di organizzare dati, titolari effettivi e finalità della prestazione, offrendo un approccio pratico e chiaro per gestire responsabilità e controlli negli studi professionali.
Dichiarazione antiriciclaggio e modello AV.4: guida operativa
È il modello AV.4 che i professionisti potranno proporre ai propri clienti per agevolarvi nel rilascio della dichiarazione antiriciclaggio. Ritorniamo alle Linee guida del CNDCEC per l’adeguata verifica della clientela.
Quadro normativo di base per l’antiriciclaggio dei commercialisti
Il D.lgs. 21.11. 2007, n. 231 (“Decreto Antiriciclaggio”) disciplina, fra gli altri, gli obblighi di adeguata verifica della clientela (artt. 17‑30) nei rapporti professionali, con decorrenze, modalità e sanzioni.
È stato modificato dal D.lgs. 90/2017 per recepire la IV Direttiva UE, introducendo modifiche in particolare sulle definizioni, sul titolare effettivo, rischi, ecc.
Il CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili), in virtù del ruolo di organismo di autoregolamentazione, ha emanato:
- le Regole Tecniche Antiriciclaggio, in particolare la Regola Tecnica n. 2 per l’adeguata verifica della clientela (emanata il 16/01/2019; oggetto di aggiornamento nel tempo)
- le Linee Guida del 22 maggio 2019 (“Linee Guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti…”), che sono esplicative (non vincolanti nei dettagli tecnici) ma forniscono esempi, modulistica, comportamenti consigliati per gli iscritti.
Dal mese di gennaio 2025 sono state approvate nuove versioni delle regole tecniche (con deliberazione CNDCEC n. 9 del 16 gennaio 2025), che introducono alcune novità e semplificazioni.
Regola tecnica n. 2 – adeguata verifica della clientela
Strutturazione del rischio
La regola tecnica impone che il professionista realizzi un approccio basato sul rischio (risk‐based), valutando:
- il rischio inerente della prestazione professionale (cioè, quanto “di per sé” la prestazione è suscettibile di utilizzo per riciclaggio o finanziamento del terrorismo) tramite tabelle previste (“prestazioni a rischio non significativo, poco significativo, abbastanza significativo, molto significativo”).
- il rischio specifico, relativo al cliente concreto, alle circostanze, all’area geografica, agli strumenti utilizzati, ecc.
La combinazione di entrambe le fattispecie di pericolo costituisce il rischio effettivo, che individua la tipologia di adeguata verifica da porre in essere, vale