L’accordo transattivo stragiudiziale tra soggetti privati può modificare in modo sostanziale gli effetti di una sentenza, soprattutto ai fini fiscali. Quando le parti definiscono una controversia con un nuovo impegno economico, l’imposta di registro si applica sulla somma effettivamente pattuita e non sul risarcimento originario stabilito in giudizio.
Imposta di registro: rileva l’accordo transattivo e non la sentenza giudiziale
L’accordo stragiudiziale tra soggetti privati, formalizzato attraverso atto transattivo, produce l’effetto di estinguere il procedimento giudiziale pendente ed accertare un diritto di credito in misura inferiore a quella stabilito nella sentenza.
Di conseguenza l’imposta di registro va versata sulla somma stabilita nell’accordo stragiudiziale – avente natura “novativa” che si caratterizza per la creazione di un nuovo rapporto in sostituzione di quello precedente – e non sulla pretesa originaria statuita dalla sentenza del Tribunale. È questo il contenuto della risposta dell’Agenzia delle entrate in un recente interpello
L’interpello sulla gestione dell’accordo transattivo stragiudiziale
Una società subentrava nella totalità dei rapporti attivi e passivi di altro ente privato, compreso un giudizio pendente presso la Corte d’Appello.
Con l’obiettivo di definire la lite giudiziale, instaurata per risarcimento danni, le società intendevano concludere un accordo transattivo che prevedeva di limitare il risarcimento stesso, stabilito dalla sentenza di primo grado del tribunale, a quanto già corrisposto dalla compagnia di assicurazione, nonché al pagamento di una somma di euro 20.000 a titolo di ”contributo” per le spese legali.
Dietro la rinuncia all’appello le parti convenivano:
- di ritenere estinta l’obbligazione risarcitoria, statuita dalla sentenza di primo grado, a carico dell’Istante, per effetto di quanto già corrisposto dalla compagnia di assicurazione;
- di prevedere l’obbligo, in capo all’Istante, al pagamento della somma di euro 20.000 a titolo di ”contributo” per le spese legali al dovuto al legale della controparte
L’Istante chiedeva chiarimenti in merito alla tassazione da applicare alla predetta transazione stragiudiziale, nonché circa l’esatta identificazione della base imponibile cui commisurare l’imposta di registro con aliquota proporzionale al 3 per cento (art. 9, Tariffa Parte Prima allegata al DPR 26.04.1986, n. 131).
In sostanza, la società domandava all’Agenzia delle entrate se l’imposta dovesse essere applicata:
- al valore delle spese legali riconosciute nella proposta transattiva a chiusura tombale della controversia, pari a euro 20.000,00 ovvero
- sull’importo richiesto in sede di appello incidentale presentato dalla controparte di euro 12.785.380,80 o se sull’importo determinato nella sentenza del Tribunale di euro 2.166.150,74.
La sentenza pronunciata dall’A.G. condannava la società a corrispondere la complessiva somma di euro 2.166.150,74, nonché a rimborsare agli