Revisori enti locali: pagamento del contributo annuale

Ricordiamo che entro martedì 30 aprile 2024 i revisori degli enti locali devono versare il contributo annuale di 25 euro per l’iscrizione all’apposito elenco. Vediamo come procedere in questa breve guida…

I professionisti che risultano iscritti nell’Elenco dei revisori dei conti degli Enti locali di cui al decreto 15 febbraio 2012, n. 23, sono tenuti – entro il 30 aprile 2024 – al pagamento del contributo annuale pari a 25,00 euro, mediante versamento su un apposito conto corrente postale.

Ricordiamo che detto contributo, dovuto a copertura delle spese sostenute dal Ministero dell’Interno per le procedure telematiche per la raccolta, elaborazione e gestione dei dati richiesti e per iniziative di formazione a distanza, è stato previsto dall’articolo 4-bis, comma 2, del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.

I termini e le modalità di pagamento sono stati successivamente determinati con il decreto del Ministro dell’Interno del 23 giugno 2013.

 

Come si effettua il pagamento del contributo annuale per i revisori degli enti locali

contributo annuale revisori 2024A partire dal 2024, ciascun revisore iscritto nell’Elenco in vigore dal 1° gennaio riceverà, sulla propria casella PEC indicata in sede di domanda, apposito avviso di pagamento PagoPA per il versamento annuo di € 25,00.

Ad avvenuto pagamento, il revisore non dovrà più procedere all’inserimento dei relativi estremi nell’area riservata, come richiesto in passato.

Il sistema non trasmetterà l’avviso PagoPA nel caso in cui il pagamento del contributo per l’iscrizione all’Elenco 2024 sia stato già effettuato con altre modalità e gli estremi del versamento siano stati già inseriti dal revisore nell’area riservata.

Nel caso di avvenuto pagamento senza l’inserimento a sistema dei relativi dati, il revisore riceverà l’avviso PagoPA e, in tal caso, non ne dovrà tener conto e trasmettere copia del pagamento effettuato alla mail supporto.revisori@interno.it per la successiva regolarizzazione da parte dell’Ufficio.

Iscrizione Elenco Revisori Enti Locali

L’elenco dei revisori dei conti degli enti locali è istituito presso il Ministero dell’interno ed è articolato in sezioni regionali, in relazione alla residenza anagrafica dei soggetti iscritti, nonché in tre fasce di enti locali, individuate in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli stessi.

I revisori dei conti degli enti locali, a norma dell’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, sono scelti mediante estrazione a sorte da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

La richiesta di iscrizione e di mantenimento nell’elenco deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica, nei modi e nei termini indicati negli appositi avvisi pubblici diramati dal Ministero dell’interno.

 

La presentazione della domanda di iscrizione all’elenco

Ricordiamo che le domande da parte dei soggetti non iscritti all’elenco dovranno essere presentate al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, esclusivamente entro il termine previsto per via telematica con la compilazione di apposito modello, contenente i dati anagrafici e la dichiarazione del possesso dei prescritti requisiti.

La compilazione del modello deve avvenire con accesso alla home page del sito internet della Direzione centrale della finanza locale all’indirizzo: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale , attraverso la selezione del link denominato: “Accedi all’area dei revisori” e successivamente di quello “Accedi alle banche dati”, tramite SPID o acquisendo la password per poter accedere alla compilazione del modello (fase di registrazione al sistema).

I soggetti in possesso della password acquisita in sede di precedente registrazione al sistema dovranno utilizzare la password già in possesso.

Nella domanda i richiedenti dovranno dichiarare il possesso dei requisiti previsti, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e con la consapevolezza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e dei poteri di controllo di questa Amministrazione, previsti dagli articoli 71 e seguenti dello stesso D.P.R. n. 445 del 2000.

Con riferimento al requisito dell’iscrizione all’Ordine o al Registro professionale, i richiedenti dovranno, inoltre, dichiarare di non essere assoggettati all’eventuale sanzione della sospensione.

Infine, i richiedenti dovranno dichiarare di non trovarsi nelle condizioni richiamate dall’articolo 236, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui all’articolo 2382 del codice civile, il quale prevede che non può essere nominato “l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

 

Giovanna Greco

Sabato 13 aprile 2024

 

Segnaliamo: la sezione dedicata ai revisori