Nel DQ del 21 Giugno 2023:
1) Dichiarazione dei redditi 2023: pubblicate le due circolare per Caf e contribuenti
2) Comunicazione bonus “caro energia”: possibile con la remissione in bonis
3) Riliquidazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale in caso di presentazione di una dichiarazione sostitutiva “a favore”
4) Omessa imposta sugli intrattenimenti: l’Agenzia esclude il “ravvedimento speciale”
5) Versamento “parziale” Ace e Siiq da controlli automatici: istituiti i codici tributo
6) Interpelli di fisco del giorno
7) Associazioni e società sportive dilettantistiche: i criteri su come accedere al contributo a fondo perduto
8) Rapporto trimestrale sul contenzioso tributario gennaio-marzo 2023
9) Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: elenco dei soggetti abilitati
10) INAIL: pagamento dei premi e accessori, modifica del tasso di interesse
11) Commissione europea: autorizzati gli incentivi “under 36” e “donne svantaggiate”
Comunicazione bonus “caro energia”: possibile con la remissione in bonis
Il credito d’imposta destinato alle imprese per far fronte al bonus per “caro energia” e messo a rischio per l’omessa comunicazione prevista dall’agevolazione, è recuperabile attraverso la “remissione in bonis” a patto che la violazione non sia stata constatata dal Fisco o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
L’adempimento chiesto alle imprese “energivore/gasivore” e “non energivore/gasivore” è di natura formale e, quindi, non preclude la possibilità di accedere all’istituto che consente di sanare l’omissione.
Lo ha precisato l’Agenzia delle entrate.
Il caso: mancato adempimento relativo alle comunicazioni bonus energia
Il documento di prassi risolve un quesito relativo all’applicabilità della “remissione in bonis”(articolo 2, comma 1, Dl n. 16/2012) in relazione alla mancata comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 6 del Dl n. n. 176/2022, necessaria per utilizzare in compensazione, dopo il 16 ma