Vediamo quali sono le norme che regolano l’utilizzo di permessi e congedi al lavoratore per lo svolgimento di attività di formazione, sia aziendali che extra aziendali.
I permessi e congedi concessi al lavoratore dai CCNL
La normativa e i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali di lavoro si preoccupano di riconoscere ai lavoratori dipendenti una serie di permessi per esigenze personali, familiari, nonché per motivi di salute.
L’obiettivo è permettere al lavoratore di assentarsi in maniera giustificata senza costringerlo a utilizzare ferie, permessi ex-festività o per riduzione dell’orario di lavoro.
Si parte dai permessi riconosciuti per motivi di salute, come quelli disciplinati dalla Legge numero 104/1992 a beneficio del lavoratore disabile o dei suoi familiari, passando poi ai permessi per lutto e gravi motivi familiari, per concludere con i permessi spettanti per motivi di studio e / o formazione.
Analizziamo questi ultimi in dettaglio.
Permessi per esami del lavoratore
I lavoratori studenti, compresi gli universitari (anche fuori corso) e coloro che frequentano corsi di formazione professionale hanno diritto ad un giorno di permesso retribuito per lo svolgimento dell’esame (articolo 10, comma 2, Legge numero 300/1970).
Il permesso spetta a prescindere dall’esito dell’esame, per il semplice fatto che lo stesso venga sostenuto. A tal fine, su richiesta del datore di lavoro, il dipendente è tenuto a presentare la documentazione giustificativa dell’avvenuto esame.
Da notare che il permesso giornaliero viene concesso a prescindere dall’ora in cui ha luogo l’esame. Di conseguenza il dipendente ha diritto ad assentarsi anche se la prova non si sovrappone con l’orario lavorativo.
Congedi per la formazione continua
Ai sensi dell’articolo 6 Legge 8 marzo 2000 numero 53 i lavoratori hanno diritto a p