Attenzione ai nuovi termini decadenziali previsti in caso integrazione salariale: i datori di lavoro, anche in questa circostanza, saranno tenuti a inviare il modello preposto nel termine di sei mesi, per evitare di dover pagare direttamente non solo le prestazioni, ma anche gli oneri.
Una panoramica dei nuovi obblighi.
Il D.L. n. 4/2019 (istitutivo del Reddito di Cittadinanza) ha introdotto il termine decadenziale in materia di trattamenti di integrazione salariale in deroga anche in caso di pagamenti diretti da parte dell’INPS.
Così i datori di lavoro, anche in questa circostanza, saranno tenuti a inviare il modello preposto nel termine di sei mesi, per evitare di dover pagare direttamente non solo le prestazioni, ma anche gli oneri ad esse connessi.
Premessa
Come noto, l’art. 26-quater del D.L. n. 4/2019, convertito dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto il comma 6-ter all’articolo 44 del D.Lgs. n. 148/2018, modificando in sostanza la gestione dei trattamenti di integrazione salariale e in particolare, estendendo il “termine decadenziale” di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 148/2015 anche per i pagamenti diretti, da parte dell’INPS, dei trattamenti di integrazione salariale in deroga.
Dell’argomento si è occupato anche l’INPS, con opportuni chiarimenti in ordine alla gestione dei trattamenti in deroga a seguito della normativa in esame, a m