i proventi da evasione fiscale non possono essere utilizzati per giustificare la sproporzione dei beni ed evitare l’applicazione delle misure preventive patrimoniali antimafia ovvero della cosiddetta confisca allargata
Nella Gazzetta Ufficiale S.O. n. 258, in data 4 novembre 2017, è stata pubblicata la Legge n. 161, in data 17 ottobre 2017, in vigore dal 19 novembre 2017, contenente rilevanti modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
Le integrazioni normative apportate
– oltre ad ampliare notevolmente l’ambito soggettivo di applicazione delle misure di prevenzione personale e patrimoniale antimafia, includendo, tra i destinatari di cui all’art.4, anche gli indiziati dei reati di cui agli artt. 418 c.p. (“Assistenza agli associati”), 612-bis c.p. (“Atti persecutori”), 640-bis c.p. (“Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”), 416 c.p. (“Associazione per delinquere”) finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli artt. 314, co. 1, c.p. (“Peculato”), 316 c.p. (“Peculato mediante profitto dell’errore altrui”), 316-bis c.p. (“Malversazione a danno dello Stato”), 316-ter c.p. (“Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”), 317 c.p. (“Concussione”), 318 c.p. (“Corruzione per l’esercizio della funzione”), 319 c.p. (“Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”), 319-ter c.p. (“Corruzione in atti giudiziari”), 319-quater c.p. (“Induzione indebita a dare o promettere utilità”), 320 c.p. (“Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio”), 321 c.p. (“Pene per il corruttore”), 322 c.p. (“Istigazione alla corruzione”) e 322-bis c.p. (“Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri”) e 51, co. 3-quater c.p.p. (delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo) –
hanno inoltre statuito che i prove