Le Battaglie del Commercialista Telematico

battaglie del commercialista telematicoNel corso degli anni il Commercialista Telematico, grazie ai suoi fantastici collaboratori, ha portato avanti una serie di battaglie in difesa dei contribuenti, per una applicazione più equa e corretta delle disposizioni fiscali.

Tantissimi utenti ci chiedono infatti di farci tramite nei confronti dell’Agenzia delle entrate, delle Commissioni tributarie e con il Legislatore per far sentire la loro voce.

L’abbiamo fatto con piacere e con soddisfazione in tante occasioni, segnaliamo qui di seguito le battaglie che hanno avuto più risonanza.

 

 

 

Alcune delle battaglie delle nostre battaglie in difesa dei contribuenti

 

 


La Riforma della Giustizia Tributaria

Una delle nostre più importanti battaglie, portata avanti insieme all’amico avvocato Maurizio Villani e a cui abbiamo dedicato innumerevoli articoli, webinar ed eventi in presenza.

Trovi qui i più importanti aggiornamenti sul processo di Riforma della giustizia tributaria e qui il tag dedicato con tutti gli articoli sull’argomento.

 


 

Notifiche di cartelle esattoriali attraverso il sistema postale

Le cartelle esattoriali notificate attraverso il sistema postale sono INESISTENTI!!

In occasione del convegno organizzato il 5/2/2010 a Rimini in collaborazione con il locale O.D.C.E.C. sul tema: LA TUTELA DEL CONTRIBUENTE VERSO LE CARTELLE ESATTORIALI, l’avv. Maurizio Villani ed il Dott. Angelo Buscema hanno dibattuto a lungo circa le modalità di notificazione delle cartelle esattoriali e l’avvocato ha documentato in ogni dettaglio le sue tesi, dimostrando come le stesse devono essere notificate direttamente dal Fisco e non attraverso il sistema postale

Aggiornamenti:

  • giugno 2012: sentenza della Commissione tributaria di Vicenza, una fantastica sentenza di quasi 70 pagine che analizza perfettamente la problematica e che avrà un’importanza fondamentale per i contribuenti. LEGGI QUI >
  • giugno 2012: sentenza della Commissione tributaria di Foggia. LEGGI QUI >
  • giugno 2012: sentenza del Giudice di pace di Genova. LEGGI QUI >
  • luglio 2012, il commento dell’Avv. Maurizio Villani: Anche a Genova si considera inesistente la notifica diretta per posta da parte del Fisco . LEGGI QUI >
  • novembre 2012: Inesistenza delle notifiche per posta: excursus legislativo. LEGGI QUI >
  • febbraio 2013: La notifica diretta per posta fatta da Equitalia è inesistente. Presentiamo un’accurata analisi di normativa e giurisprudenza che spiega per quali motivi la notifica diretta delle cartelle esattoriali a mezzo posta non è ammessa dall’ordinamento italiano. LEGGI QUI >

 


 

Le zone a burocrazia zero ed i distretti turistici

Una delle battaglie del Governo Monti è la lotta all’eccesso di burocrazia: è ora possibile attuare le “Zone a Burocrazia Zero” – possibili in tutta Italia – e i distretti turistici, che godono di indubbi vantaggi anche fiscali. Un’occasione da non perdere.

Vedi approfondimenti: un articolo a firma Avv. Maurizio Villani e Dott. Roberto Pasquini >

 


 

Gli alberghi devono pagare la TARSU con la tariffa delle abitazioni (in relazione alla metratura delle camere)

In occasione del convegno organizzato nel marzo 2008 a Rende (Cosenza) – in collaborazione con il dott. Pierpaolo Bilotta ed il locale O.D.C.E.C. l’avv. Maurizio Villani ha dimostrato che i Comuni stanno sbagliando: in relazione alla metratura delle camere i Comuni chiedono agli alberghi la tariffa come attività commerciali mentre invece possono pretendere solo la tariffa individuata per le abitazioni!!

Gli albergatori hanno pertanto titolo per chiedere la proporzionale riduzione della tassa applicata, che ammonta a diverse migliaia di euro, OGNI ANNO!

Aggiornamenti:

  • Giugno 2012: La C.T.R. di Bari ha accolto le tesi dell’Avv. Villani.

 

 


 

Indagini bancarie e diritto alla difesa

Lunedì 19 dicembre 2011, il Commercialista Telematico ha pubblicato un articolo a cura Avv. Maurizio Villani, sulle indagini bancarie ed il diritto di difesa.

In quell’occasione, si è chiarito che la comunicazione delle movimentazioni bancarie a far data dal 1° gennaio 2012 può essere utilizzata solo come input per eventuali verifiche ed accertamenti, sempre previa la necessaria autorizzazione prevista dagli articoli 32, c. 1, n. 7 DPR n. 600/73 ed art. 51, c.2, n. 7 DPR n. 633/72.

Era questa un’altra delle battaglie portate avanti dal Commercialista Telematico!!!

Giovedì 2 febbraio 2012, Il Sole24Ore riporta la notizia che il Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate, Dott. Attilio Befera, in sede di audizione in commissione finanze alla Camera, ha confermato questa interpretazione, nel senso che ai fini dell’accertamento fiscale tutto resta come prima, con le necessarie preventive autorizzazioni, ed inoltre le nuove comunicazioni bancarie non dovranno costituire l’oggetto diretto dell’attività di accertamento, ma serviranno semplicemente per indirizzare i controlli preventivi, così come scritto nell’articolo del 19 dicembre 2011.

Un’altra battaglia vinta (!!!) del Commercialista Telematico: le nostre interpretazioni possono anticipare le tesi dell’Agenzia delle Entrate, e questo è di particolare importanza soprattutto se a favore dei cittadini-contribuenti!!

 


 

Le nuove ipotesi di incompatibilità dei giudici tributari

L’art. 39, c. 2, D.L. n. 98 del 06 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011, ed ulteriormente modificato dal D.L. n. 138 del 13/08/2011, convertito dalla Legge n. 148 del 14/09/2011 – art. 2, c. 35-septies – (in G.U. del 16/09/2011), ha sensibilmente riscritto, a sorpresa, le ipotesi di incompatibilità dei giudici tributari, tassativamente previste dall’art. 8 del D.Lgs. n. 545 del 31 dicembre 1992 e successive modificazioni. 

Le suddette modifiche, forse non ben meditate e ponderate, non solo determinano un parziale svuotamento delle Commissioni tributarie ma, cosa ancora più grave, una parziale paralisi delle stesse, con grave danno economico per i contribuenti, soprattutto in vista dell’entrata in vigore del c.d. accertamento esecutivo a far data dall’1 ottobre 2011.

Forse sarebbe stato opportuno da parte del legislatore ponderare meglio la questione e, in vista della generale riforma fiscale, riscrivere (non semplicemente riordinare) l’intera normativa del processo tributario, con giudici professionali, a tempo pieno, ben retribuiti e senza limiti difensivi per il contribuente, con possibilità di utilizzare le testimonianze ed i giuramenti (decisori e suppletori).

In ogni caso, in attesa di una generale riforma de iure condendo, si fa presente che l’art. 39 cit. creerà grossi problemi organizzativi se il legislatore, quanto meno, non introdurrà urgenti e necessarie modifiche.

L’argomento è stato affrontato, con un puntualissimo approfondimento, dall’Avv. Maurizio Villani: vedi IL PARZIALE RIORDINO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

 


 

Gli STUDI DI SETTORE sono presunzioni semplici e non permettono l’emissione di un accertamento fiscale basato solo sugli stessi!

La prima battaglia del Commercialista Telematico è iniziata nel maggio del 2006 quando, in occasione del convegno organizzato a Siracusa – in collaborazione con il dott. Massimo Conigliaro ed il locale O.D.C.E.C. – l’Avv. Maurizio Villani espose per la prima volta le sue tesi in merito alla valenza solo quale “presunzione semplice” e non di presunzione legale degli studi di settore: famosa resta la sua frase di avvio dell’esposizione: “GLI STUDI DI SETTORE SONO NULLA!” Inizialmente vi furono forti perplessità e ci volle un pò di tempo ma in seguito anche l’Agenzia delle Entrate (cfr. la famosa circolare 5 del 2008) e la Corte di Cassazione arrivarono a dare ragione alle tesi esposte in quell’occasione.

 


 

Accertamenti fiscali esecutivi

Il cosiddetto DECRETO SVILUPPO (decreto legge sullo sviluppo n. 70 del 13/05/2011 in G.U. n. 110 del 13/05/2011, entrato in vigore il 14/05/2011) si occupa di riscossione in costanza di contenzioso e rende gli accertamenti fiscali da subito esecutivi: si tratta di una normativa da modificare subito, in senso più equo e più rispondente al corretto rapporto Fisco-Contribuente.

La novella legislativa non solo non ha risolto il problema ma, cosa ancor più grave, ha peggiorato la situazione ponendo un assurdo limite temporale all’eventuale sospensione dell’esecuzione (oltretutto, questo limite era stato previsto l’anno scorso e subito cancellato a seguito delle vibrate proteste dei professionisti).

A seguito delle tante proteste, avanzate da ogni parte, anche dal Commercialista telematico, la normativa è stata modificata.