Zone a burocrazia zero e distretti turistico-alberghieri

E’ ora possibile attuare le “Zone a Burocrazia Zero” – possibili in tutta Italia – e i distretti turistici, che godono di indubbi vantaggi anche fiscali. Un’occasione da non perdere…

zone a zero burocraziaIn un primo momento, il Legislatore, per favorire lo sviluppo economico di determinate zone, aveva previsto l’interessante meccanismo di esenzione da IRES, IRAP ed ICI nonché l‘esonero dai contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Si trattava delle c.d. Zone Franche Urbane (Z.F.U.), introdotte dal Governo Prodi con la Finanziaria 2007 (Legge n. 296 del 2006) che, ispirandosi al modello già attuato in Francia, intendevano favorire lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi di recupero urbano, di aree e quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno.

Furono individuate 22 città, di cui due anche al nord, Ventimiglia e Massa Carrara; al centro Pescara, Velletri e Sora; al sud invece Napoli, Mondragone, Torre Annunziata, Campobasso, Andria, Lecce, Taranto, Matera, Rossano Calabro, Crotone, Lamezia Terme, Erice, Catania, Gela, Cagliari, Iglesias, Quartu Sant’Elena.

Ma operativamente le Z.F.U. non sono mai “decollate”, forse per esigenze di gettito, nonostante l’allora Ministro dello Sviluppo Economico, nel 2009, arrivò a firmare le convenzioni.

Successivamente, con l’art. 43 del D.L. n. 78/2010, le suddette Z.F.U. sono state integralmente sostituite dalle c.d. Zone a Burocrazia Zero (Z.B.Z.),estese a tutta l’Italia con l’ultima legge di stabilità (Legge n. 183/2011), in via sperimentale fino al 31 dicembre 2013.

Le normative applicabili sono ora le seguenti:

  • art. 43 D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 30 luglio 2010;

  • art. 14 L. n. 183 del 12 novembre 2011 (in G.U. n. 265 del 14 novembre 2011).

Di conseguenza, per le nuove iniziative produttive costituite dopo il 1° gennaio 2012, i vantaggi sono i seguenti:

  • i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, di pubblica sicurezza e di incolumità pubblica, sono adottati in via esclusiva dall’ufficio locale del Governo che vi provvede, ove occorrente, previe apposite conferenze di servizi;

  • i provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si intendono senz’altro positivamente adottati entro 30 giorni dall’avvio del procedimento, se un provvedimento espresso non è adottato entro tale termine;

  • per i procedimenti amministrativi avviati d’ufficio, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, di pubblica sicurezza e di incolumità pubblica, le amministrazioni che li promuovono o li istruiscono trasmettono all’ufficio locale del Governo i dati ed i documenti occorrenti per l’adozione dei relativi provvedimenti conclusivi;

  • sul fronte fiscale, ove la zona a burocrazia zero (ZBZ) coincida con una delle zone franche urbane (ZFU), ai sensi della delibera CIPE dell’8 maggio 2009 n. 14, le risorse finanziarie per queste ultime sono utilizzate dal Sindaco per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero.

Risulta pertanto interessantissima questa agevolazione! In un periodo di crisi come quello attuale è importante che la Pubblica Amministrazione agevoli dal punto di vista sostanziale chi intende avviare una nuova impresa. In pratica i vantaggi delle ZBZ consistono nel fatto che i procedimenti amministrativi necessari per l’autorizzazione ad aprire una nuova attività sono saranno gestiti dall’ufficio locale del Governo, istituito presso la Prefettura, e i provvedimenti devono necessariamente essere adottati entro trenta giorni. Il trascorrere dei trenta giorni senza provvedimenti, comporta il “silenzio-assenso” e l’imprenditore potrà automaticamente avviare l’attività.

Ora le PP.AA. hanno a disposizione uno strumento concreto per aiutare i cittadini che hanno voglia di fare, e devono quindi accantonare scetticismi, diffidenze, rimpalli di responsabilità. Lecce è stata l’apripista in Italia e speriamo che tante altre ne seguano l’esempio. Le 22 città ex Z.F.U., in particolare, non devono perdere l’occasione, non devono lasciarsi sfuggire le risorse finanziarie stanziate, che devono essere utilizzate, salvo proroghe entro il 31/12/2013.

E’ importante, quindi, che, per beneficiare dei vantaggi amministrativi e fiscali di cui sopra, si istituisca quanto prima l’ufficio locale del Governo, su richiesta della Regione, d’intesa con gli enti interessati e su proposta del Ministro dell’Interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il suddetto ufficio (art. 14, terzo comma, Legge n. 183/2011):

  • è presieduto dal Prefetto;

  • è composto da un rappresentante della Regione, da uno della Provincia e da uno del Comune interessato.

E’ determinante il ruolo attivo della Regione per l’attivazione delle Zone a burocrazia zero (ZBZ), soprattutto dopo l’intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 232 del 22/07/2011, aveva dichiarato parzialmente incostituzionale l’art. 43 D.L. n. 78 cit. nella parte in cui era destinato ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi che si svolgevano entro l’ambito delle materie di competenza regionale concorrente e residuale.

Va sottolineato che la partecipazione all’ufficio locale del Governo è a titolo gratuito e non comporta rimborsi spese (il che non è poco, in vista di sensibili riduzioni della spesa pubblica).

 

 

Distretti turistico-alberghieri come Zone a Burocrazia Zero

distretti turistico-alberghieriAnche i DISTRETTI TURISTICO-ALBERGHIERI costituiscono “Zone a Burocrazia Zero”, con le relative agevolazioni, ai sensi dell’art. 3, c. 6, lett. b, del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106 del 12 luglio 2011 (in G.U. n. 160 del 12 luglio 2011).

I distretti turistico-alberghieri possono essere costituiti nei territori costieri, con Decreto del presidente del consiglio dei Ministri, su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le regioni interessate, con gli obiettivi di riqualificazione e di rilancio dell’offerta turistica a livello nazionale e internazionale, e di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del distretto, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

I distretti turistico-alberghieri possono essere definiti quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l’obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione secondo principii di sussidiarietà verticale e orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con associazioni imprenditoriali.

Qualora istituiti a livello locale potrebbero godere di importanti agevolazioni e semplificazioni in materia fiscale, amministrativa, finanziaria e per la ricerca & sviluppo.

 

Agevolazioni fiscali

Alle imprese dei distretti turistico-alberghieri, ancorchè non costituite in rete, si applicano – su richiesta – le disposizioni agevolative in materia fiscale del comma 368, lettera a), articolo 1, della Legge Finanziaria 2006:

  • i distretti vengono ricompresi tra i soggetti passivi dell’IRES;

  • le imprese appartenenti ai distretti possono congiuntamente esercitare l’opzione per la tassazione di distretto ai fini dell’applicazione dell’IRES;

  • tassazione di gruppo ai sensi dell’art. 117 e segg. Testo Unico Imposte Dirette, ove applicabile;

  • il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;

  • la determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi e altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio;

  • i distretti possono concordare IN VIA PREVENTIVA E VINCOLANTE con l’Agenzia delle Entrate per la durata di almeno un triennio il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio; la stessa operazione vale con gli enti locali per i tributi di loro competenza;

  • la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;

  • non formano base imponibile le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti

Agevolazioni amministrative

  • le imprese aderenti al distretto possono intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici e dare avvio a procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di cui esse fanno parte; l’intervento del distretto permette alle PP.AA. e agli enti pubblici di provvedere senza altro accertamento nei riguardi delle imprese, velocizzando e semplificando così le procedure;

  • la facilitazione all’accesso ai contributi regionali, nazionali e comunitari per le imprese aderenti è permessa dalla possibilità di presentare istanze e avviare procedimenti amministrativi mediante un unico procedimento collettivo, per il tramite dei distretti che possono anche arrivare a certificare il diritto per l’accesso ai citati contributi; i distretti possono inoltre stipulare convenzioni anche collettive con gli istituti di credito per la prestazione di garanzie in relazione a tali contributi;

  • i distretti possono stipulare, per conto delle imprese, negozi di diritto privato secondo le norme del mandato, come previste dagli articoli 1703 e segg. del Codice Civile.

Agevolazioni finanziarie

  • finanziamento dei distretti e delle relative imprese attraverso operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti concessi da una pluralità di banche o intermediari finanziari alle imprese del distretto e ceduti ad un’unica società cessionaria;

  • favorire l’accesso al credito e il finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno parte assicurando il riconoscimento della garanzia prestata dai confidi ed altre agevolazioni quali anche la costituzione di fondi da parte dei distretti con apporti di soggetti pubblici e privati di fondi di investimento in capitale di rischio delle imprese che fanno parte del distretto.

 

Agevolazioni per la Ricerca & Sviluppo

  • al fine di accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti, attraverso la diffusione di nuove tecnologie e relative applicazioni è costituita l’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione.

Nei distretti sono attivati sportelli unici di coordinamento delle attività delle agenzie fiscali e dell’INPS, che permettono alle imprese del distretto di risolvere qualunque questione di competenza di tali enti, presentare istanze, ricevere provvedimenti…

La nascita del distretto turistico-alberghiero permette pertanto la creazione, la nascita, di un soggetto autonomo, una nuova figura giuridica legalmente riconosciuto che può lavorare in autonomia per lo sviluppo turistico degli organismi pubblici e privati che ne fanno parte. Questi non saranno più obbligati a difficili trattative tra loro, a riunioni, conferenze tra gli stessi, ma potranno istituire “il distretto”, un organismo snello, che avrà la delega ad operare sulle iniziative individuate, con tutte le agevolazioni di cui sopra.

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In questo particolare momento di grave crisi economica, l’auspicata crescita produttiva potrà realizzarsi anche tramite i suddetti provvedimenti, rientranti tra le tante semplificazioni possibili, e con in dote una discreta serie di agevolazioni, anche fiscali, logicamente se il mondo politico locale saprà attivarsi con tempismo e decisione; si tratta di una disposizione “buona”, valida, e pertanto deve essere utilizzata…

 

 

6 febbraio 2012

Maurizio Villani

Roberto Pasquini