Nel DQ del 28 Agosto 2025:
1) Chiarimenti su Quote Retributive Pensioni CPDEL, CPS, CPI, CPUG
2) Creare una società in uno Stato membro per beneficiare di una legislazione più vantaggiosa non costituisce abuso, respinto ricorso dell’Agenzia Entrate
3) La sospensione del termine per l’impugnazione scatta automaticamente con la sola presentazione dell’istanza di accertamento per adesione: Non è necessaria la partecipazione al contraddittorio
4) Richiesta irregolare di spese di trasferta: licenziamento del lavoratore escluso
5) Convenzioni matrimoniali atipiche e regimi patrimoniali atipici
6) Lavoro intermittente: é ancora utilizzabile la tabella del Regio Decreto 2657/1923
7) Bonus edilizi: la comunicazione ENEA ha finalità essenzialmente statistiche
8) La società non risponde delle sanzioni irrogate per l’omesso versamento IVA causato dal proprio amministratore
A seguito dell’avvenuta abrogazione del Regio decreto n. 2657/1923 ad opera della legge n. 56/2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 15 del 27 agosto 2025, fornisce chiarimenti in merito alle conseguenze determinatesi sulla disciplina del lavoro intermittente, tenuto conto anche delle richieste di chiarimento pervenute dal settore turistico, ove il ricorso a tale tipologia di lavoro risulta particolarmente rilevante.
In particolare, il Ministero del Lavoro ha chiarito, con la circolare n. 15 del 27 agosto 2025, che la tabella allegata al Regio Decreto 2657/1923, relativa alle tipologie di attività per il lavoro intermittente, rimane utilizzabile nonostante l’abrogazio