Nel DQ del 23 Giugno 20025:
1) La deducibilità delle spese per il vestiario dal reddito degli artisti e dei professionisti
2) Novità fiscali per i professionisti: Le plusvalenze da cessione di quote in STP rientrano adesso tra i redditi diversi
3) Maggiori acconti dell’addizionale IRES dovuti dagli intermediari finanziari: istituiti due nuovi codici tributo
4) Gestione Separata dei Periti Agrari: istituite nuove causali contributo per i versamenti dovuti all’ENPAIA
5) Quota di donne negli organi nazionali del CNDCEC più elevata
6) Aziende di nuova costituzione e Bonus Giovani e Donne: Nuovi chiarimenti sulle modalità operative da adottare
7) CDM: D.L. con misure urgenti in materia di sport e misure urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese
8) Gli emolumenti arretrati sono soggetti a tassazione separata se il ritardo nella percezione è dovuto a cause non dipendenti dalla volontà delle parti
9) Piano di welfare: Il sostituto d’imposta non applica la ritenuta d’acconto sull’importo utilizzato dai propri dipendenti per l’acquisto dei beni e servizi
10) Riepilogo dei temi trattati nel Diario fiscale quotidiano del 23 giugno 2025
La deducibilità delle spese per il vestiario dal reddito degli artisti e dei professionisti
La questione relativa alla deducibilità delle spese per l’acquisto del vestiario dal reddito degli artisti e dei professionisti continua a fare discutere. Si tratta di una problematica molto dibattuta e controversa nel campo della fiscalità: la deducibilità delle spese per il vestiario dal reddito degli artisti e dei professionisti.
Quadro normativo sulla deducibilità del vestiario
In generale, secondo la normativa fiscale italiana (art. 54 del TUIR per i professionisti), sono deducibili le spese inerenti all’attività svolta, ma il vestiario è solitamente considerato una spesa di carattere personale e quindi non deducibile, a meno che non abbia un legame diretto, esclusivo e necessario con l’attività lavorativa. La complessità deriva principalmente dal principio di inerenza, che stabilisce che un costo è deducibile solo se direttamente connesso e necessario all’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, e dalla difficoltà di distinguere tra uso professionale e uso personale di un capo d’abbigliamento.
Vestiario “tecnico”
Vestiario tecnico