Nel DQ del 4 Luglio 2023:
1) Regime speciale: chiarimenti sulla detassazione dei redditi in caso di rientro in Italia del lavoratore che esercita una professione sportiva
2) Prorogato il termine per l’invio dei flussi Uniemens con periodi di competenza maggio 2023
3) Cambiano i codici tributo per il versamento delle sanzioni da ravvedimento di alcune ritenute
4) Alluvione nel Centro-Italia: arrivano le indennità per i primi 8500 lavoratori
5) Politiche industriali, firmato protocollo d’intesa MIMIT – Invitalia
6) Bonus Zfu sisma Centro Italia: gli ammessi 2023 e i ripescati 2022
7) Mediazione, Commercialisti: “Mancano i decreti, per gli organismi impossibile operare”
8) Costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli: si applica, ai fini dell’imposta di registro, l’aliquota del 15%
9) Incentivo al posticipo del pensionamento: online il servizio
10) L’INPS semplifica l’accesso alle pensioni di vecchiaia
Regime speciale impatriati: chiarimenti sulla detassazione dei redditi in caso di rientro in Italia del lavoratore che esercita una professione sportiva
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 38/E del 30 giugno 2023, ha fornito delle precisazioni sul regime speciale per i lavoratori sportivi impatriati, previsto per i redditi prodotti in discipline riconosciute dal Coni, e sulle modalità di esercizio dell’opzione alla luce delle modifiche introdotte dal decreto Ucraina-bis (articolo 12- quater del Dl n. 21/2022): dai requisiti anagrafici, a quelli reddituali e temporali.
L’Agenzia ricorda, in primo luogo, i chiarimenti forniti dalla precedente prassi (circolare n. 33/2020 e circolare n. 17/2017 e numerose risposte a istanze di interpello consultabili nell’apposita sezione dell’Agenzia).
In linea generale per la fruizione, da parte dei lavoratori sportivi, del regime speciale è necessario che i lavoratori sportivi non siano stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e che si impegnino a risiedervi per almeno due anni, pena la decadenza dal beneficio che l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano.
Lo sportivo tramite il regime in esame può beneficiare della riduzione al 50% degli introiti che concorrono alla formazione del reddito complessivo.
L’agevolazione si applica per un quinquennio, decorrente dal periodo d’imposta del trasferimento in Italia e, al verificarsi delle condizioni previste dal comma 3-bis del citato artic