Nel Dq del 2 Dicembre 2022:
1) Buoni corrispettivo multiuso: irrilevanza dell’acquisto ai fini del “esterometro”
2) Termine di decadenza triennale decorre dalla data di registrazione dell’atto
3) Non rilevano le violazioni formali che non arrecano un’effettiva lesione
4) Fissate le modalità di pagamento dell’accisa su alcuni prodotti: periodo dal 1° al 15 dicembre 2022
5) Indennità di frequenza: ricalcolo automatizzato e centralizzato
6) Accise: misure di contrasto all’aumento dei prezzi dei carburanti
7) Manovra 2023: prime anticipazioni dal fisco, in evidenza le misure (i tanti articoli) sulla tregua (“condono”) fiscale, oltre alla tassa piatta
8) Superbonus: installazione di un ascensore esterno all’edificio oggetto di interventi di efficienza energetica
Tregua fiscale in Legge di Bilancio 2023
Ecco una rassegna dei principali provvedimenti di “tregua fiscale” inseriti nel Disegno di Legge di Bilancio per il 2023.
Avvisi bonari
Possono essere definite in maniera agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021 e richieste tramite comunicazioni, il cui termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio o che sono recapitate successivamente a tale data: a tal fine, è richiesto il versamento, frazionabile fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, delle imposte, dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive, con applicazione di sanzioni ridotte al 3%.
Allo stesso modo sono definibili le comunicazioni il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data di entrata in vigore della norma: va versato il debito residuo a titolo di imposte, contributi, interessi e somme aggiuntive, con sanzioni del 3%.
In caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute alle prescritte scadenze, la definizione non produce effetti e tornano ad applicarsi le norme ordinarie in materia di sanzioni e riscossione.
Irregolarità formali
Sono regolarizzabili, se non già contestati in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della norma, gli errori, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento di quei tributi, commessi fino al 31 ottobre 2022.
A tal fine, occorre versare, per ciascun periodo d’imposta interessato da violazioni, la somma di 200 euro, suddivisa in due rate di pari importo, con scadenza 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024.
Per perfezionare la procedura, vanno anche rimosse le irregolarità o le omissioni