Nel DQ del 12 dicembre 2022:
1) Le rimanenze di magazzino anche ai fini fiscali vanno valutate al minore costo di realizzo
2) Attività di gestione di giochi on line ai fini IVA, IRES e IRAP
3) Fondi pensione: esenzione IVA per i servizi di consulenza prestati “in outsourcing”
4) Compensazione: termine di decadenza ottennale rimesso alle S.U. della Cassazione
5) Sospensione per un quinquennio, ai soli fini fiscali, dell’efficacia dell’estinzione della società: questione rimessa alle S.U. della Cassazione
6) Accesso al credito per investimenti: nuova Sabatini Green
7) Bonus chef, al via le domande: online modello e istruzioni
8) Nella fattura, la mancata dicitura “inversione contabile”, non è più rettificabile
9) Prassi di fisco sul Superbonus
10) Bonus Psicologo 2022: elaborate le graduatorie regionali
11) Decontribuzione Sud prorogata fino al 31 dicembre 2023
12) INAIL: Autoliquidazione 2022-2023 – servizio attivo
Le rimanenze di magazzino anche ai fini fiscali vanno valutate al minore fra costo o realizzo
Le rimanenze di magazzino devono essere valutate al minore tra il costo ed il valore netto di realizzo.
L’affermazione data dal giudice d’appello (ex Commissione tributaria regionale) è corretta poiché si è attenuta ai corretti principi tributari.
In sostanza, anche ai fini fiscali, occorre effettuare la valutazione delle rimanenze al minore tra “costo” e “mercato”.
La decisione della Cassazione
Lo sta