Nel DQ del 20 Ottobre 2022:
1) Aiuti di Stato: un provvedimento Ade per regolarizzare le incoerenze
2) Valutazione dei titoli non immobilizzati: OIC pubblica in consultazione il Documento Interpretativo 11
3) Imposta sostitutiva: avviamento, si corregge l’affrancamento
4) Credito di imposta ZES: investimenti in beni immobili
5) Servizio principale di ristorazione scolastica: trattamento IVA applicabile a prestazioni secondarie
6) Procedure concorsuali – fatturazione delle prestazioni professionali – compensazione del credito erariale verso la massa con il debito tributario verso il fallito
7) Trattamento fiscale dell’energia elettrica impiegata per la ricarica dei veicoli aziendali a trazione elettrica
8) Modello 730/2022: correzione entro il 25 ottobre 2022
9) Modalità di trasmissione al SIUSS dei dati relativi ai contributi affitto erogati dai Comuni
10) Richiesta per l’applicazione della maggiore aliquota e/o per la rinuncia alle detrazioni d’imposta: indicazioni operative
Procedure concorsuali e fatturazione delle prestazioni professionali: compensazione del credito erariale verso la massa con il debito tributario verso il fallito
Se l’importo liquidato dal giudice fallimentare risulta inferiore all’ammontare complessivo del credito professionale, comprensivo dell’IVA, il professionista al momento dell’emissione della fattura deve ridurre proporzionalmente la base imponibile e la relativa imposta. Lo precisa l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 520 del 19 ottobre 2022.
Il caso
Nel caso di specie, l’istante ritiene che in capo alla procedura debba ammettersi la detraibilità dell’IVA esposta nelle fatture emesse dai professionisti in occasione del riparto.
Al riguardo, si evidenzia tuttavia come la detraibilità dell’imposta sia consentita soltanto a condizione e nella misura in cui la componente IVA delle fatture in esame sia stata correttamente ricalcolata in conformità alle indicazioni di prassi, e cioè attraverso lo scorporo dell’imposta dall’importo complessivo che i professionisti hanno ricevuto dal commissario straordinario.
Diversamente, l’esercizio del diritto alla detrazione verrà ammesso solo previa “rettifica” da parte dei professionisti delle fatture emesse, con le modalità ed i termini previsti per l’emissione di note di variazione (art. 26 del decreto IVA) o, in a