Nel Dq del 20 Maggio 2022:
1) Cfp discoteche e sale da ballo, richieste dal 6 giugno 2022
2) La durata dei processi continua ad essere elevata e superiore alle medie europee
3) Mercato delle abitazioni in crescita, +34% rispetto al 2020
4) Rimodulati i criteri per l’approvazione del trattamento di integrazione salariale ordinario
5) La Fondazione soggetta all’Iva sul compenso per l’attività di monitoraggio dell’ambiente marino
6) Sequestro antimafia: adempimenti fiscali a carico dell’amministratore giudiziario
7) Cessione credito IVA da parte di soggetti residenti in paesi extra-Ue
NOTIZIA IN EVIDENZA – 8) Cessione del credito solo per l’intervento “trainante” e indicazione nella dichiarazione dei redditi della detrazione relativa alle spese per gli interventi “trainati”
9) Niente Iva ridotta per l’acquisto di beni e servizi per sviluppare una piattaforma per la raccolta delle firme digitali
10) Carried interest riconducibili ai redditi di natura finanziaria
Cessione del credito solo per l’intervento “trainante” e indicazione nella dichiarazione dei redditi della detrazione relativa alle spese per gli interventi “trainati”
Se il contribuente vuole optare per la fruizione del Superbonus in una modalità alternativa alla detrazione per tutti i diversi interventi (con cessione del solo intervento trainante), dovrà inviare all’Agenzia delle entrate quattro distinti moduli per la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito, ossia un modulo diverso per ogni intervento che verrà realizzato.
Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 279 del 19 maggio 2022, formulata nel presupposto che gli interventi per i quali l’Istante prospetta una eventuale cessione del credito d’imposta ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio siano ammissibili al Superbonus.
Le norme dopo il decreto Rilancio
L’articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto Rilancio”), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.