In questo articolo affronteremo una problematica abbastanza frequente, ma spesso sottovalutata, che dà origine a questioni fiscali abbastanza complesse: la donazione di una somma di denaro “Estero su Estero” o “Estero su Italia” o “Italia su Estero” da parte di un residente fiscale Italiano nei confronti di un residente fiscale estero e, viceversa.
Il primo profilo di analisi della problematica inerente la donazione di denaro estero su estero, estero su Italia e Italia su estero, riguarda i presupposti impositivi dell’imposta sulle Donazioni.
I due presupposti impositivi sono stabiliti dall’art. 2 del Testo Unico delle Imposte sulle Donazioni e Successioni e si possono riassumere nel seguente modo.
Donazione di denaro estero: l’imposta di donazione
Presupposto impositivo 1
Se il donante è fiscalmente residente in Italia al momento della donazione, l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero.
Presupposto impositivo 2
Se il donante non è fiscalmente residente in Italia, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni ed ai diritti ivi esistenti al momento della donazione.
L’imposta di Donazione Italiana, similmente all’imposta di Successione Italiana, prevede le seguenti aliquote e franchigie:
- Aliquota del 4%, per le donazioni effettuate in favore del coniuge o di parenti in linea retta, sia genitori (ascendenti), sia figli (discendenti), con una franchigia di 1 milione di euro per ogni donatario;
- del 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle, con franchigia di 100.000 euro per ogni beneficiario;
- del 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, senza applicazione di alcuna franchigia;
- e dell’8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.
Modalità applicative dei due presupposti impositivi
Donazione di somme di denaro da parte di un Residente fiscale Italiano verso un Residente fiscale Americano
Qui non ci sono dubbi che si applica l’imposta di donazione Italiana: è infatti integrato il primo presupposto impositivo, cioè la residenza fiscale Italiana del donante.
Attenzione: questo principio comporta che anche donazioni di somme di denaro “estero su estero” sono assoggettate all’imposta di donazione Italiana qualora il donante sia residente fiscale Italiano.
Esempio 1.
Un soggetto residente fiscalmente in Italia fa una donazione al fratello che è residente negli Stati Uniti (od in un altro Paese Estero).
Tale donazione, della somma di 400.000 dollari, si concretizza in un bonifico “estero su estero” che il fratello donante fa dalla sua banca Americana, alla banca Americana del fratello donatario.
Ciò che conta in quest’Esempio 1 è che il donante è un residente fiscale Italiano e pertanto la donazione rientra nell’ambito di applicazione dell’imposta di Donazione Italiana.
Ci sono però diverse osservazioni da fare la riguardo.
Osservazione 1.
Il rapporto di parentela tra fratelli permette l’applicazione della franchigia di 100.000 euro.
Pertanto, immaginando un rapporto di cambio di 1 euro con 1,2 dollaro, avremo che: 400.000 dollari = 333.333 euro.
Imponibile dell’imposta di Donazione: 333.333 euro – franchigia 100.000 = 233.333 euro
Imposta di Donazione: 233.333 euro x 6% = 13.400 euro.
Osservazione 2.
Si pone la seguente domanda: ma come si può applicare l’imposta di Donazione Italiana in termini pratici, non essendoci nessun atto notarile Italiano?
In più c’è un importante dettaglio da considerare: l’imposta di Donazione Italiana è a carico del dal donatario, che nel nostro caso, è residente in America. Come si fa?
Sappiamo infatti che l’imposta di Donazione Italiana non può essere autoliquidata da