Tratteremo in questa seconda parte dell’intervento la coordinazione delle norme interne Italiane ed Americane con le norme Convenzionali e cercheremo di capire da dove originano talune imprecisioni emergenti nella prassi, dove si considera sovente che i Cittadini Americani residenti in Italia abbiano “una doppia residenza fiscale”
PARTE SECONDA: IL COORDINAMENTO TRA NORME INTERNE ITALIANE ED AMERICANE E LA CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI TRA ITALIA E STATI UNITI
Tratteremo in questa seconda parte la coordinazione delle norme interne Italiane ed Americane con le norme Convenzionali e cercheremo di capire da dove originano talune imprecisioni emergenti in prassi, dove si considera sovente che i Cittadini Americani residenti in Italia abbiano “una doppia residenza fiscale”.
Partiamo proprio da quest’ultima annotazione: nelle autocertificazioni che fanno firmare gli Istituti finanziari è generalmente asserito che il Cittadino Americano è “residente fiscalmente in America”, benché il medesimo sia poi anche residente fiscalmente in Italia.
Si pone dunque la questione: è possibile che esista una “doppia residenza fiscale” in Italia ed in America? E come si innesta questa particolarità della normativa Americana con la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e America?
Sul primo quesito, è presto detto: non è possibile che esista una doppia residenza fiscale. Nel caso delineato del residente Italiano nato negli Stati Uniti (e dunque Cittadino Americano) la residenza fiscale è unica ed è quella Italiana, e ciò è chiaro sia dalla normativa interna Italiana sia dall’analisi dell’art. 4 della Convenzione Italia-USA.
L’espressione usata in prassi in molte autocerfiticazioni è tecnicamente errata, dato che il Cittadino Americano residente in Italia non ha una duplice residenza fiscale, ma ha invece una duplice obbligazione fiscale di dichiarare il proprio worldwide income sia in Italia sia in America:
- in Italia, appunto, l’obbligo deriva dall’applica