Rc professionale: obblighi e coperture nelle polizze per i commercialisti

Anche i commercialisti hanno l’obbligo di sottoscrivere una polizza Rc professionale. Ma che cosa copre una polizza di Responsabilità Civile professionale riguardo l’attività del commercialista?

assicurazioni per commercialistiIl Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è tornato a parlare di obblighi assicurativi professionali nel nuovo codice deontologico entrato in vigore il 1° marzo 2016, dopo un periodo di pubblica consultazione.

Il testo ha aggiornato il precedente del 2008 e la revisione complessiva dei contenuti è stata elaborata dalla Commissione Nazionale Deontologia, coordinata dal Consigliere Nazionale Giorgio Luchetta.

È importante  ricordare che il rispetto del codice deontologico costituisce un espresso obbligo di legge, previsto dagli art. 49 e 50 dell’ordinamento professionale (D.Lgs. 139/2005), e la sua inosservanza è sanzionata ai fini disciplinari.

Fra le principali novità del codice deontologico quella che prende in considerazione gli aspetti assicurativi è rappresentata dall’art. 14, che fissa nero su bianco l’obbligo di comunicazione al cliente degli estremi della polizza assicurativa per i rischi professionali ed i relativi massimali.

Al pari di altri professionisti iscritti ad un ordine, anche per i commercialisti l’obbligo di sottoscrivere una polizza Rc professionale é scattato il 15 agosto 2013, in seguito alla revisione della Riforma delle professioni (DPR n. 137/2012).

Ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 137/2012 il professionista è infatti obbligato a stipulare una specifica polizza assicurativa per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale svolta.

L’attività del commercialista rientra nella categoria delle professioni intellettuali, con relativi obblighi nei confronti del cliente, e può essere soggetta ad elevata entità di danni.

Ma in realtà che cosa copre una polizza di Responsabilità Civile professionale riguardo l’attività del commercialista?

Si tratta di tutte quelle mansioni  che, a norma di legge, un commercialista iscritto ad un albo può farsi pagare emettendo regolare fattura.

La polizza sulla responsabilità civile del commercialista copre i danni che possono danneggiare anche gravemente i clienti, ritenendo indenne l’assicurato circa le cifre che dovrebbe pagare a titolo di risarcimento.

Parliamo di danni relativi a consulenza fiscale e tributaria, perdita documenti, sanzioni fiscali così come ammende e multe, gestione della contabilità.

Sono di norma compresi nella copertura assicurativa anche i danni di cui si sono macchiati i dipendenti ed i praticanti, che svolgono la propria attività in nome e per conto del commercialista.

Rientrano fra i possibili danni anche la sospensione totale o parziale così come l’interruzione dell’attività, il mancato o ritardato invio di documenti e tutte le ipotesi relative ad inadempienza, negligenza, imprudenza o imperizia.

La polizza Rc professionale di norma copre anche i danni  relativi al danneggiamento, smarrimento o distruzione di documenti e denaro, che il cliente ha lasciato in custodia al commercialista o a un suo dipendente, copertura che si estende anche ad eventuali errori commessi nella tenuta dei registri contabili.

Restano fuori da ogni possibile copertura gli atti illeciti che il commercialista ha compiuto volontariamente, ben sapendo di commettere una frode.

Il commercialista può decidere di stipulare un’assicurazione attraverso le convenzioni collettive che i  Consigli nazionali e gli enti di previdenza dei dottori commercialisti hanno negoziato, oppure trovare da se la soluzione assicurativa che meglio si adatta alle sue esigenze, magari confrontando diverse tipologie di polizze grazie ad un utilissimo comparatore on line.

Fra le garanzie più importanti, che non possono assolutamente mancare in un’assicurazione a tutela del commercialista, la ‘made’ per coprire le prime richieste di risarcimento in seguito alla stipula della polizza per errori del professionista di cui non era ancora dato di sapere in precedenza, la retroattività e la postuma rispettivamente per tutelarsi da eventi verificatisi prima della sottoscrizione della polizza e dopo la cessazione dell’attività per un tot numero di anni, come indicato in polizza.

Prima di sottoscrivere una Rc professionale è importante valutare nel dettaglio la tipologia di attività assicurata, l’ampiezza della garanzia, ed il massimale da considerarsi in relazione al volume annuo di affari e a quello di ogni singolo incarico che denoti una valenza più che doppia rispetto ad altri.

Oggetto di attenta valutazione devono essere anche i valori dei sottolimiti e della franchigia, di cui è preferibile ipotizzare un importo fisso.

La copertura assicurativa deve essere adeguata alla tipologia di lavoro svolto sia che si tratti di un ragioniere o di un dottore commercialista, con mansioni specifiche quali quelle di sindaco, revisore dei conti, amministratore, consulente del lavoro o tributarista. Infatti riportiamo in chiusura una citazione di MioAssicuratore.it

“In particolare per il dottore Commercialista che svolge anche attività di Sindaco, Revisore o Amministratore, che vuole stipulare una polizza RC professionale è importante differenziare le proposte che non prevedono questa copertura da quelle che invece assicurano anche queste attività. A questo proposito è importante che il commercialista indichi in maniera dettagliata il fatturato registrato per ogni attività rispetto al fatturato totale. Infine, ultimo consiglio ma veramente basilare, prediligere compagnie assicurative e assicuratori che abbiano alle spalle una certa esperienza nel settore della responsabilità professionale e non esitare a richiedere referenze chiare e trasparenti su queste esperienze.”