Permessi elettorali per le elezioni 2014

in vista delle elezioni europee 2014 di domenica torna utile un vademecum per la gestione delle assenze dei lavoratori dipendenti occupati nelle operazioni presso i seggi

In vista delle elezioni europee 2014 torna utile un vademecum per la gestione delle assenze dei lavoratori dipendenti occupati nelle operazioni presso i seggi.

In occasione delle elezioni, consulenti e datori di lavoro si trovano a dover gestire i permessi elettorali richiesti dai lavoratori impegnati nelle operazioni di scrutinio. Proponiamo un utile vademecum al riguardo.

Il regime dei permessi elettorali non ha subito recenti modifiche. Il trattamento economico normativo a cui hanno diritto i lavoratori dipendenti impegnati nello svolgimento delle operazioni elettorali in qualità di componenti dei seggi è disciplinato dall’art. 11 della legge n. 53/1990 e dall’art. 1 della legge n. 69/1992. Il regime previsto da tali norme è applicabile a qualsiasi consultazione elettorale. Ai soggetti interessati sono riconosciuti alcuni diritti collegati all’assenza dal lavoro e al recupero della giornata di riposo trascorsa ai seggi.

Le funzioni svolte al seggio e regolamentate dalla normativa in argomento sono:

  • presidente e vicepresidente di seggio;
  • segretario;
  • scrutatori;
  • rappresentanti di lista, gruppo, di partiti o dei comitati promotori in caso di referendum.

 

Caratteri generali della disciplina:

1) i giorni considerati lavorativi devono essere retribuiti con la normale retribuzione come se il lavoratore avesse prestato normalmente l’attività lavorativa (sono considerati come permesso retribuito);

2) i giorni festivi o non lavorativi danno diritto ad una quota di retribuzione aggiuntiva rispetto a quella normale oppure a giorni di riposo compensativi. Il lavoratore deve accettare l’eventuale rifiuto a fruire del giorno di riposo.

 

Se i giorni impegnati al seggio sono festivi oppure non lavorativi si ha diritto, in linea generale, ad 1/26 di retribuzione in aggiunta per ogni giorno; in alternativa si può scegliere un giorno di riposo compensativo. Le modalità di fruizione del riposo non sono precisate dalla legge: devono essere concordate tra lavoratore e datore di lavoro ed il giorno di riposo dovrà essere fruito, in linea di massima, salvaguardando le esigenze organizzative e produttive, entro un arco temporale molto ristretto, in quanto lo stesso ha natura compensativa del mancato riposo settimanale.

La giornata lavorativa sarà retribuita normalmente come se il lavoratore assente avesse comunque prestato la propria attività.

 

Elezioni europee 2014

I lavoratori subordinati impegnati nelle operazioni di cui sopra, nelle giornate destinate alle operazioni ai seggi nel prossimo turno di elezioni amministrative ed europee, hanno diritto:

1) per i giorni lavorativi trascorsi al seggio (sabato 24 maggio, se lavorativo, lunedì 26 maggio) alla normale retribuzione pari ad 1/26 per ognuna delle due giornate come se il lavoratore avesse lavorato; stesso trattamento sarà riservato all’eventuale turno di ballottaggio;

2) per i giorni festivi (domenica 25 maggio) e non lavorativi e cioè sabato 24 maggio (quando è considerato tale dal Ccnl) spetta in alternativa o una retribuzione aggiuntiva (1/26 o altro divisore contrattuale) rispetto a quella normale o il diritto ad un riposo compensativo retribuito la cui fruizione dovrà essere concordata tra le parti considerando le esigenze organizzative aziendali.

Se la presenza al seggio degli scrutatori dovesse prolungarsi oltre le ore 24 di lunedì 26 maggio, il lavoratore godrà di un giorno di assenza dal lavoro con diritto alla normale retribuzione.

 

In relazione a questo turno elettorale, vista la concentrazione delle votazioni in un unico giorno e considerata la successione cronologica delle operazioni di voto già stabilite dal Ministero dell’interno, occorre distinguere:

1) se nel seggio si svolgono solo le elezioni europee, subito dopo la chiusura, si procederà allo scrutinio delle schede e si andrà oltre le ore 24. Ciò comporterà, in base ai principi giurisprudenziali, che la giornata del lunedì dovrà essere considerata come di assenza retribuita da parte del datore di lavoro;

2) se nel seggio c’è contemporaneità di amministrative e regionali con europee, dopo la chiusura alle ore 23 si inizierà lo spoglio delle schede per le europee fino a notte inoltrata. Gli scrutatori dovranno poi ripresentarsi al seggio alle ore 14 di lunedì 26/5 per lo spoglio delle schede delle amministrative e delle regionali. La giornata del lunedì (assenza retribuita) spetta sia per la protrazione dello spoglio oltre la mezzanotte della domenica, sia per il fatto che l’impegno al seggio è già di per sé previsto da una disposizione amministrativa.

 

Le operazioni per le elezioni amministrative e regionali si concluderanno nella giornata di lunedì. Questo andamento non determinerà in capo al lavoratore/ scrutatore il diritto ad un giorno di riposo al martedì; un tanto poiché l’eventuale attività notturna tra domenica e lunedì si realizzerà durante una giornata in cui lo scrutatore non sarebbe comunque dovuto tornare al lavoro, svolgendosi nell’ambito di operazioni elettorali.

 

In tutti i predetti casi la retribuzione erogata dal datore di lavoro, sia nelle giornate festive o non lavorative sia per quelle lavorative, è considerata retribuzione a tutti gli effetti sia contributivi che fiscali e, di conseguenza, sarà assoggettata sia a contributi che ad imposte.

 

Adempimenti dei lavoratori

In assenza di una regolamentazione normativa e contrattuale il lavoratore interessato deve:

1) preavvertire il proprio datore di lavoro della sua assenza, consegnandogli, sempre che ne sia in possesso, copia della convocazione inviatagli dal competente ufficio elettorale;

2) ultimate le operazioni di voto, deve consegnare sempre al datore di lavoro copia della documentazione attestante, in modo esplicito, la funzione svolta presso il seggio elettorale ed in particolare:

per scrutatori e segretari: la nomina del Comune o del presidente di seggio, se trattasi di provvedimento di urgenza, e dichiarazione successiva a cura del presidente che attesta la presenza al seggio (corredata da orario iniziale e finale delle operazioni);

per presidenti di seggio: il decreto di nomina e dichiarazione (vistata dal vicepresidente) che comprovi giorno e ora di inizio delle operazioni presso i seggi;

– rappresentanti di lista: il certificato redatto dal presidente di seggio che attesta l’esecuzione dell’incarico ricevuto dalla lista e recante l’orario di presentazione al seggio e quello conclusivo delle operazioni di spoglio dell’ultimo giorno.

 

Permessi di voto

I lavoratori che lavorano in un comune diverso da quello di residenza dove hanno diritto al voto, hanno il potestà di chiedere al proprio datore di lavoro i permessi necessari per partecipare alle consultazioni elettorali.

Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi nel settore privato il tema non è regolamentato e quindi, fermo restando l’obbligo del datore di lavoro di consentire il voto e di acconsentire all’assenza, le modalità vanno concordate tra le parti (ferie o permessi retribuiti nonché numero di giorni necessari).

 

Angelo Facchini

23 maggio 2014