La Puglia regolamenta le attività di tinto-lavanderia

date le specificità e le problematiche connesse con le attività definite di “tinto-lavanderia”, la Regione Puglia ha emanato specifiche disposizioni che regolano tale comparto produttivo

La legge 22 febbraio 2006, n. 84 contenente la disciplina dell’attività professionale di tinto lavanderia attribuisce alle Regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, il potere di adottare norme volte a favorire lo sviluppo economico e professionale del settore e di definire i criteri per l’esercizio delle funzioni amministrative dei comuni. La Regione Puglia ha provveduto a tale adempimento emanando il regolamento 30 maggio 2013, n. 13.

Ai sensi dell’art. 2 della legge indicata l’attività di tinto lavanderia si sostanzia nei trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

L’art. 2 del regolamento impone la designazione di almeno un responsabile tecnico per ogni sede, che sovraintenda l’attività e garantisca la propria presenza durante lo svolgimento della stessa.

Possono ricoprire tale incarico il titolare, un socio partecipante al lavoro, un collaboratore familiare, un dipendente o un addetto all’impresa purché in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) svolgimento di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 1.200 ore complessive in un periodo di due anni, che prevedano l’effettuazione di adeguati periodi di esperienza presso imprese abilitate del settore;

b) attestato di qualifica in materia attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell’arco di tre anni dal conseguimento dell’attestato;

c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l’attività;

d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:

1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;

2) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;

3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell’arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.

L’art. 3 del regolamento subordina l’esercizio della attività di tinto lavanderia, in qualunque forma e a qualsiasi titolo esercitata, alla presentazione della Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) al Comune nel cui territorio opera l’esercizio. Tale documento deve contenere la dichiarazione

a) di essere in possesso dei requisiti professionali previsti;

b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, i requisiti di sicurezza e igienico-sanitaria dei locali, degli impianti e delle apparecchiature, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d’uso;

c) di aver rispettato il CCNL.

Le imprese già operanti nel settore sono obbligate a nominare un responsabile tecnico entro 2 anni, dandone notizia al Comune mediante presentazione di apposita S.C.I.A.

La disciplina appena descritta si applica anche alla lavanderia self service cioè quella dotata esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni ed eventualmente di prodotti detergenti forniti da distributori automatici in loco, qualora al suo interno siano presenti apparecchiature non a gettone e/o personale addetto alla raccolta di qualsiasi prodotto tessile e/o alla prestazione di qualsiasi servizio.

L’inosservanza di tali disposizioni comporta l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per importi non inferiori a 250 euro e non superiori a 5.000 euro.

 

22 giugno 2013

Anna Maria Pia Chionna