Le start up innovative

un riassunto delle norme di favore che il Governo intende emanare per favorire la creazione di aziende ad alto contenuto tecnologico

La sezione IX del Dl crescita 2.0 è rubricata “Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative” e contiene in otto articoli (dall’art. 25 all’art. 32) le disposizioni dirette a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, l’occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle imprese start-up innovative.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 25 si considera start-up innovativa l’impresa che possiede i seguenti requisiti:

  • È costituita in forma di società di capitali, anche cooperativa;

  • È una società di diritto italiano o una Societas Europaea residente in Italia;

  • Le azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato;

  • La maggioranza delle quote o azioni e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci sono detenute da persone fisiche;

  • È già costituita e svolge attività d’impresa da non più di quarantotto mesi;

  • Ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;

  • A partire dal secondo anno di attività, il valore della produzione annua non è superiore a 5 milioni di euro;

  • Non distribuisce, e non ha distribuito, utili;

  • Ha, quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

  • Non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;

  • È innovativa con riferimento alle spese di ricerca e sviluppo o alla forza lavoro o ad una privativa industriale. Le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 30% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Oppure almeno il 30% della forza lavoro deve essere costituita da personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, o in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero. La titolarità di almeno una privativa industriale deve riguardare una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.

Per poter godere della disciplina di favore, il legale rappresentante della società deve sottoscrivere e depositare presso l’Ufficio del registro delle imprese, entro 60 giorni dall’emanazione della legge di conversione, una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti.

Il beneficio varrà per i futuri anni così determinati:

  • Se la società è costituita da due anni, la nuova disciplina trova applicazione nei successivi quattro anni;

  • Se la società è costituita da tre anni, la nuova disciplina trova applicazione nei successivi tre anni;

  • Se la società è costituita da quattro anni, la nuova disciplina trova applicazione nei successivi due anni.

Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa deve attestare il mantenimento del possesso dei requisiti previsti e depositare tale dichiarazione presso l’ufficio del registro delle imprese.

Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti la start-up innovativa è cancellata d’ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese, permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria.

Le start-up innovative devo essere iscritte, quindi, in un’apposita sezione speciale del registro delle imprese a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni:

a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;

b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;

c) oggetto sociale;

d) breve descrizione dell’attività svolta, comprese l’attività e le spese in Ricerca e Sviluppo;

e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità;

f) elenco delle società partecipate;

g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;

h) indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;

i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;

j) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.

Queste informazioni devo essere aggiornate semestralmente e sono assoggettate a pubblicità.

L’iscrizione alla sezione speciale consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all’anagrafica, all’attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli altri attori della filiera quali incubatori o investitori.

 

Il decreto crescita 2.0 ha previsto svariati benefici per queste imprese:

  • Deroga al diritto societario:

  • ai sensi degli artt. 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, la riduzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite induce gli amministratori o il consiglio di gestione a convocare senza indugio l’assemblea per gli opportuni provvedimenti e a contenere la perdita a meno di un terzo nell’esercizio successivo, in mancanza a procedere alla riduzione del capitale. Per le start-up innovative il termine di un anno per la riduzione della perdita viene prorogato a due esercizi successivi.

  • Inoltre ai sensi degli artt. 2447 o 2482-ter la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale impone agli amministratori o al consiglio di gestione di convocare senza indugio l’assemblea per l’immediata riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale o la trasformazione della società. Per le start-up innovative è prevista una deroga a tale regola consentendo loro il rinvio di tali decisioni alla chiusura dell’esercizio successivo.

  • Le srl innovative possono costituire categorie di quote fornite di diritti diversi anche in deroga a quanto previsto dagli artt. 2468, commi secondo e terzo, e 2479, comma 5, del codice civile. Ad es. possono creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

  • La deroga investe anche l’art. 2468, comma primo, del codice civile, tale che le quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali.

  • È inapplicabile alle start-up innovative, purchè srl, l’art. 2474 c.c. che vieta le operazioni sulle proprie partecipazioni. La deroga è ammessa quando l’operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

  • Infine l’atto costitutivo delle start-up innovative può prevedere, a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l’emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci.

  • Riduzione degli oneri per l’avvio

Le start-up innovative sono esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio.

  • Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa

Il reddito di lavoro derivante dall’assegnazione, da parte delle start-up innovative, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali che ai fini contributivi.

Allo stesso modo le prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti di queste imprese, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto.

  • Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato

Le start-up innovative posso stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, inerenti lo svolgimento di attività rientranti nell’oggetto sociale, per una durata minima di sei mesi ed una massima di trentasei mesi. La retribuzione sarà costituita da una parte fissa, almeno pari al minimo tabellare, e da una parte variabile consistente in trattamenti collegati all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti.

Ai fini previdenziali a tali rapporti di lavoro a tempo determinato non trova applicazione il contributo addizionale dell’1,4% della retribuzione imponibile.

Queste norme di maggior favore operano nei primi quattro anni di vita della start-up innovativa.

  • Incentivi all’investimento

  • Le persone fisiche che investono nel capitale sociale della/e start-up innovative beneficano della detrazione del 19% della somma investita dall’imposta lorda sul reddito per il triennio dal 2013 al 2015.

Il beneficio è innalzato al 25% se l’investimento è realizzato in start-up a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. In ogni caso l’investimento massimo detraibile in ciascun periodo d’imposta non può eccedere € 500.000, l’eccedenza può essere portata a nuovo nei periodi successivi ma non oltre il terzo.

  • Le persone giuridiche che investono nel capitale sociale della/e start-up innovative beneficano della detrazione del 20% della somma investita dall’imposta lorda sul reddito per il triennio dal 2013 al 2015. L’aliquota viene innalzata al 27% per gli investimenti nelle start-up di cui sopra. L’investimento massimo detraibile in ciascun periodo d’imposta non può eccedere € 1.800.000.

  • Raccolta di capitali di rischio

Le start-up innovative possono raccogliere capitali anche mediante portali, cioè piattaforme online che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio. La gestione di questi portali è riservata alle imprese di investimento, alle banche autorizzate e ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob.

Inoltre le start-up innovative possono accedere gratuitamente al fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, possono usufruire dei servizi erogati dall’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e dal Desk Italia.

  • Composizione e gestione della crisi d’impresa

Le start-up innovative non soggiacciono alle procedure concorsuali ad eccezione della composizione della crisi da sovraindebitamento.

La sezione in esame si chiude con l’impegno, all’art. 32, da parte del governo di attivare opportuni canali per favorire la pubblicità di questo strumento, soprattutto nei luoghi giovanili come scuole ed università, e di monitorare i risultati prodotti.

 

17 ottobre 2012

Anna Maria Pia Chionna