In caso di indagini finanziarie, la presunzione sui versamenti vale anche per i privati

analizziamo una recente ed importante sentenza della Cassazione che sdogana la possibilità di utilizzo delle indagini finanziarie anche nei confronti dei contribuenti privati

Con sentenza n. 19692 del 27 settembre 2011 (ud. del 23 giugno 2011) la Corte di Cassazione ha affrontato tutta una serie di questioni di rilievo in ordine alle indagini finanziarie, prima fra tutte la valenza dei versamenti riscontrati in un conto di un soggetto privato.

 Il processo

Con ricorso alla C.T.P. di Catania S.T. impugnava l’avviso di accertamento col quale l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di quella città, all’esito della verifica parziale eseguita dalla G.d.F., aveva rettificato nei suoi confronti il reddito dichiarato per l’anno 1997, accertando, sulla base di versamenti riscontrati su due conti correnti bancari a lui intestati, e ritenuti non giustificati, un maggior reddito di lavoro autonomo di L. 634.000.000.

A sostegno dell’impugnazione deduceva il ricorrente l’illegittimità sotto molteplici aspetti della procedura di acquisizione dei dati bancari, e comunque l’infondatezza dell’accertamento stante l’inapplicabilità nei suoi confronti della presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, c. 1, n. 2, operante solo per i lavoratori autonomi e gli esercenti attività d’impresa (categorie alle quali egli era estraneo), e in ogni caso trovando tutti i versamenti contestati adeguata giustificazione.

Il giudice adito rigettava il ricorso. Il contribuente proponeva gravame e la CTR della Sicilia con sentenza n. 80/18/08, depositata il 22.5.2008 e non notificata, rigettava l’appello.

Vediamo, quindi, quali sono i principi estrapolabili dalla lettura della sentenza.

 

Applicazione della presunzione anche ai soggetti privati

L’Amministrazione finanziaria è legittimata a ritenere i versamenti su un conto corrente privi di giustificazione, quali redditi imputabili al contribuente, spettando a questi dimostrarne l’estraneità all’imponibile ricostruito in sede di accertamento.

Il contribuente aveva eccepito che la presunzione legale relativa alle indagini finanziarie era inapplicabile nel caso di specie, non svolgendo né attività di lavoro autonomo, nè attività d’impresa, bensì mera attività di collaborazione coordinata e continuativa.

Per la Corte, tale motivo è infondato. “Ed invero il D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 38, hanno portata generale e pertanto riguardano la rettifica delle dichiarazioni dei redditi di qualsiasi contribuente, quale che sia a natura dell’attività dagli stessi svolta e dalla quale quei redditi provengano, la qual cosa in particolare è da ritenersi per quanto relativo all’applicabilità della presunzione di cui all’art. 32, comma 1, n. 2. Nè in contrario senso può fondatamente invocarsi il riferimento ai “ricavi” e alle scritture contabili contenuto nella suddetta norma, giacchè esso risulta limitativo unicamente della possibilità per l’ufficio di desumere reddito dai “prelevamenti”, non potendosi certamente in via generale e per qualsiasi contribuente presumere la produzione di un reddito da una spesa, e potendo viceversa una simile presunzione trovare giustificazione per imprenditori o lavoratori autonomi, per i quali te spese non giustificate possono infatti ragionevolmente ritenersi costitutive di investimenti. Ciò senza peraltro che l’utilizzo dei termini suddetti possa in alcun modo impedire all’ufficio di desumere per qualsiasi contribuente che i “versamenti” operati sui propri conti correnti, e privi di giustificazione, costituiscano reddito, dovendosi ritenere tale attività accertativa pienamente consentita dalla norma in esame e assolutamente ragionevole”.

 

La permanenza dei verificatori

Il termine di cui all’art. 12, c. 5, della L. n. 212 del 2000, si riferisce alla “permanenza” dei verificatori nei locali del contribuente, e non alla durata della procedura di verifica.

Si consolida, quindi, l’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria che ha, peraltro, trovato l’avallo legislativo. Infatti, l’art. 7 del D.L. Sviluppo – D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 106 del 12 luglio 2011 – ha introdotto, nell’ambito del comma 5 dell’art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, un ulteriore periodo, in forza del quale Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l’eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell’arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente”.

 

Il preventivo contraddittorio non è obbligatorio

Il preventivo contraddittorio tra l’Ufficio ed il contribuente costituisce oggetto di una facoltà per il primo, e non di un diritto per il secondo (Cass. 23.6.2006, n. 14675), e, in ogni caso, nella fattispecie risulta dallo stesso ricorso “rifiutato” dal contribuente.

Come è noto, con la circolare n. 32/2006, in ordine al contraddittorio, le Entrate hanno evidenziato che, pur se il contraddittorio risulta essenziale nella fase prodromica dell’accertamento ed opportuno per provocare la partecipazione del contribuente, finalizzata a consentire un esercizio anticipato del suo diritto di difesa, esso è solo una mera facoltà dell’ufficio, senza che rivesta carattere di obbligatorietà.

Pertanto – prosegue il documento – “il mancato invito dell’ufficio medesimo non inficia la legittimità della rettifica, ove basate sulle presunzioni previste dalle norme in esame. Peraltro, detto orientamento sostiene che la mancata instaurazione del contraddittorio non degrada la prevista presunzione legale a presunzione semplice, fermo restando, quindi, l’onere probatorio contrario in capo al contribuente (da ultimo, Cassazione n. 8253/2006 e n. 5365/2006)”.

In senso conforme si è attestata la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Infatti, la sentenza n. 2821 del 6 novembre 2007 (dep. il 7 febbraio 2008) aveva già evidenziato che non osta alla legittimità degli accertamenti bancari il mancato coinvolgimento del contribuente. E sulla stessa lunghezza d’onda continua ad essere la Corte di Cassazione, che con sentenza n. 6094 del 13 marzo 2009 ha ricordato il principio “secondo il quale in tema di accertamento delle imposte sul reddito, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, nella parte in cui prevede l’invito al contribuente a fornire dati e notizie in ordine agli accertamenti bancari, non impone all’Ufficio l’obbligo di uno specifico e previo invito, ma gli attribuisce una mera facoltà, della quale può valersi in piena discrezionalità; il mancato esercizio di tale facoltà non può quindi determina l’illegittimità della verifica operata sulla base dei medesimi accertamenti, nè comporta la trasformazione della presunzione legale posta dalla norma in esame in presunzione semplice, con possibilità per il Giudice di valutarne liberamente la gravità, la precisione e la concordanza, e con il conseguente onere per il fisco di fornire ulteriori elementi di riscontro”.

L’inesistenza di un obbligo di preventivo contraddittorio con il contribuente sulle movimentazioni bancarie/finanziarie è stata altresì raffermata con sentenza n. 2753 del 5 febbraio 2009 (ud. del 28 ottobre 2008), la quale ha confermato il principio per il quale “la legittimità della utilizzazione, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, dei movimenti dei conti correnti bancari non è condizionata alla previa instaurazione del contraddittorio con il contribuente sin dalla fase dell’accertamento, atteso che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, prevedono il contraddittorio come oggetto di una mera facoltà dell’amministrazione tributaria e non già di un obbligo per la stessa”.

L’attività di accertamento degli uffici finanziari, infatti, avendo natura amministrativa, “deve svolgersi nel rispetto delle previste cautele per evitare arbitrii e la violazione di fondamentali diritti del contribuente ma non è retta dal principio del contraddittorio per cui la previsione, nelle norme invocate, della convocazione del contribuente con l’invito al medesimo a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari, ha solo il fine di consentire all’Amministrazione di acquisire elementi istruttori e non impongono alla stessa un obbligo per cui le risultanze emerse dall’attività di verifica, prodromica all’emissione dell’avviso di rettifica, ben possono costituire valido supporto probatorio della pretesa impositiva a tale avviso sottesa anche in mancanza di immediata contestazione al contribuente in sede di verifica”.

 

4 ottobre 2011

Roberta De Marchi