Confidi e garanzie

vediamo come i cosiddetti Confidi possono diventare uno strumento di aiuto alle P.M.I. che hanno bisogno di finanziarsi sul mercato del credito

Con altro precedente articolo ho descritto le opportunità che il Fondo Centrale di Garanzia può dare alle PMI per facilitarne l’accesso al credito, con questo nuovo articolo cercherò di ampliare il panorama degli strumenti a disposizione delle PMI per facilitarne l’accesso al credito.

Tali strumenti consistono fondamentalmente nel fornire garanzie agli istituti di credito, spesso a ponderazione zero e dunque alle condizioni ideali per le banche e pertanto consentono alle imprese di ottenere credito o maggiore credito a condizioni economiche che difficilmente avrebbero potuto ottenere.

Partiamo innanzitutto con i Confidi o consorzi fidi, nascono come risposta delle PMI e delle microimprese alle difficili condizioni presenti sul mercato dei capitali per facilitare l’accesso al credito tramite la costituzione di fondi di garanzia mutualistica per le imprese associate e di ridurre il costo del credito.

Possono utilizzare i confidi, associandosi ad essi, le PMI dei settori industriale, commerciale, turistico, artigianale, dei servizi e agricole.

I confidi possono essere classificati secondo l’articolo del Testo Unico Bancario di riferimento: art.106 e art. 107. I primi possono svolgere esclusivamente l’attività di garanzia collettiva fidi e i servizi connessi o considerati strumentali ad essa esclusivamente alle imprese associate. I confidi iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Tub svolgono anche attività in qualità di intermediari finanziari, hanno pertanto una maggiore operatività e sono sottoposti a forme di vigilanza differenti proprio in quanto intermediari finanziari. Questi confidi possono prestare garanzie a favore di imprese non socie a condizione che l’attività nei confronti delle imprese socie resti prevalente.

Su richiesta delle PMI il Confidi presta la propria garanzia agli istituti bancari, garanzia che di solito copre il 50% della linea di fido (in taluni casi si può arrivare all’80%, per il leasing il 35%), con tassi d’interesse e condizioni accessorie di maggior vantaggio per le imprese associate.

Le imprese associate risparmiano interessi passivi e garanzie che avrebbero dovuto dare e pagano ai Confidi l’iscrizione e una commissione di garanzia. Accettando queste garanzie gli istituti di credito o le società di leasing rinunciano ad un parte di guadagno (interessi) ottenendo in cambio la possibilità di condividere il rischio di credito con il Confidi.

Venendo ad aspetti più operativi vediamo qual è iter procedurale per l’ottenimento di queste garanzie. Tutto il processo si articola essenzialmente in fasi secondo questo ordine cronologico, preliminare, durante la quale il confidi verifica la solidità patrimoniale e reddituale dell’impresa e il suo fabbisogno finanziario, una fase di adesione al confidi nella quale si sottoscrive la quota sociale e si presenta la domanda di garanzia, una fase istruttoria dell’istituto di credito che deve concedere il fido, e un esame da parte del comitato del confidi e successiva approvazione (o diniego) e concessione della garanzia richiesta.

I confidi svolgono anche attività consulenziale, in particolare aiutano le imprese a valutare le proprie esigenze finanziarie, a identificare gli strumenti bancari idonei e nella valutazione del rating dell’impresa.

L’utilizzo delle garanzie collettive dei confidi consente di ottenere condizioni più vantaggiose non solo in termini di tassi di interesse passivi ma anche di oneri accessori.

I vantaggi per l’utilizzo delle garanzie confidi non sono soltanto per le PMI ma anche per gli istituti di credito e di leasing che ottengono così una mitigazione del rischio di credito, l’operazione di finanziamento così garantita viene suddivisa in due parti: una parte senza garanzia, il cui costo sarà determinato dal rating dell’impresa e una parte assistita dalla garanzia confidi nella quale il prezzo è determinato dal rating del confidi. Se si tratta di un confidi ex art.107 è molto probabile che il rating sarà elevato generando un miglior pricing per le imprese e un minore accantonamento di patrimonio di vigilanza per le banche.

Il secondo argomento di cui voglio parlare è relativo al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 21.12.2010 in attuazione delle disposizioni di cui alla legge finanziaria 2007. Tale decreto prevede un regime d’aiuto per le PMI per la concessione di agevolazioni sotto forma di garanzia ed altri strumenti di mitigazione del rischio di credito. In particolare il testo del decreto prevede diverse modalità di intervento pubblico, tra i quali il sostegno di operazioni di garanzie dirette per favorire l’accesso al credito delle PMI attraverso la costituzione di fondi pubblici.

Beneficiarie dell’intervento sono le PMI economicamente e finanziariamente sane, cioè in grado di far fronte agli impegni derivanti dall’operazione finanziaria. operanti in tutti i settori di attività ad eccezione delle imprese specificatamente individuate nel decreto).

L’importo garantito non può essere superiore a 2,5 milioni di euro per soggetto beneficiario, i fondi pubblici forniscono ai soggetti beneficiari garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie per operazioni finanziarie nella misura massima dell’ 80% del prestito o altre forme di obbligazione finanziaria. La garanzia non può essere inferiore a 24 mesi e non può superare in ogni caso la durata prevista dell’operazione finanziaria che contribuisce a garantire.

L’aiuto viene concesso nel regime de minimis.

Per l’operatività di tale strumento si attende una circolare attuativa.

7 aprile 2011

Riccardo Ferranti