Operazioni triangolari legittime

l’esportazione è non imponibile anche se il trasporto fuori dal territorio comunitario è eseguito a cura o a nome del cessionario e non del cedente

Con la sentenza n. 24964/2010, la Corte di Cassazione analizza l’istituto delle operazioni triangolari ed afferma che l’esportazione è non imponibile anche se il trasporto fuori dal territorio comunitario è eseguito a cura o a nome del cessionario e non del cedente, ex articolo 8, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 633/1972.

La questione giunta al vaglio della Suprema Corte parte da una società italiana che esportava i propri beni richiedendo prestazioni e forniture di altre imprese italiane specializzate: tali trasporti internazionali erano verificati tramite la fatturazione alla società cessionaria.

In particolare, la vicenda attraversa tutti i gradi di giudizio suscitati in prima istanza dalla società che si rivolge alla Commissione Tributaria Provinciale che accoglie le impugnazioni.

Successivamente l’Amministrazione finanziaria si rivolge alla Commissione Tributaria Regionale che respingeva gli appelli dell’ufficio avverso le decisioni di primo grado.

In ultimo grado il Ministero e la Guardia di finanza hanno proposto ricorso per Cassazione.

La decisione della Corte parte dall’analisi degli acquisti da soggetti italiani e, limitatamente, agli stessi, la società controllata godeva della non imponibilità prevista per le cessioni all’esportazione: secondo tali disposizioni, si considerano operazioni non imponibili anche le cessioni eseguite mediante trasporto o spedizione all’estero a cura o a nome dei cedenti per incarico dei cessionari.

L’Amministrazione finanziaria sostiene nella presentazione delle componenti difensive che i trasporti considerati, dovevano essere fatturati alle imprese italiane cedenti e non alla cessionaria: ciò avrebbe comportato l’eliminazione del beneficio della non imponibilità IVA.

Su questo punto si era già espressa la Commissione tributaria regionale, la quale aveva stabilito che per godere del regime di favore previsto per le esportazioni, ex art. 13, legge n. 413/1991, l’esportazione deve essere verificabile in base al documento doganale od alla bolla di accompagnamento e dalle fatture emesse dai cessionari, non essendo, a tal riguardo, importanti i documenti emessi dagli spedizionieri o trasportatori relativamente ai cedenti o altri soggetti.

Dunque per verificare che l’esportazione si sia effettivamente verificata è opportuno che la consegna della merce al cessionario nazionale venga prevista come cessione per il trasporto risultante anche dalla documentazione relativa.

La Corte di Cassazione per decidere definitivamente sulla questione ha fatto anche riferimento alle risultanza del verbale redatto dalla Guardia di Finanza da quale si può constatare come i beni siano stati acquistati per essere esportati e che gli stessi sono stati inviati a destinazione estera, con la prova della documentazione regolarmente vidimata in dogana.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti,

  • l’espressione riportata nell’art. 8, c. 1, lett. a, D.P.R. n. 633/1972, “a nome o a cura del cedente”, deve essere letta nel senso che l’operazione di esportazione esiste senza la necessità che il secondo soggetto entri materialmente nella disponibilità fisica delle merci in territorio italiano, pur mantenendo i presupposti indispensabili delle operazioni di triangolazione e quindi che i che i beni ceduti dal cedente nazionale al cessionario nazionale e da questi venduti ad un terzo non residente siano inviati all’estero direttamente;

  • nel caso contrario, e quindi di beni che vengono consegnati al cessionario nazionale che si occupi in prima persona della spedizione all’estero, non si può parlare di triangolazione ma di una cessione all’esportazione da parte del cessionari nazionale all’acquirente estero, senza la verificazione di condizioni di agevolazioni fiscali;

  • questo si verifica in tutti i casi tranne nella circostanza in cui il cessionario dimostri che la consegna a quello nazionale sia stata considerata come cessione per il trasporto e la consegna a clienti residenti nell’altro Stato membro. Per verificarsi quest’ultima ipotesi, la previsione di comune volontà deve risultare esplicitamente in tutta la documentazione relativa alle operazione in questione.

Attingendo a tutte le argomentazioni proposte, la Corte di Cassazione, rimanendo nel solco tracciato dalla Guardia di finanza che aveva considerato l’avvenuto trasporto all’estero dei beni, abbandonando ogni possibile situazione di operazione fraudolenta, considera legittima la triangolazione.

18 febbraio 2011

Sonia Cascarano