La cartella deve indicare la data di consegna dei ruoli

le cartelle esattoriali devono riportare una serie di dati la cui mancanza rischia di renderle illeggittime

 

La cartella di pagamento deve indicare la data in cui il ruolo diviene esecutivo e la mancata indicazione determina la illegittimità dell’atto.

Quanto precede è contenuto nella innovativa sentenza n. 22997, depositata il 12 novembre 2010, della sezione tributaria della Corte di Cassazione, da cui emerge che l’omissione della data di consegna dei ruoli impedisce al contribuente la quantificazione degli interessi liquidati sull’atto, decorrenti dalla data di consegna del ruolo al concessionario, e determina una carenza di motivazione della cartella stessa.

Per la fattispecie in esame la normativa di riferimento è quella contenuta nell’art. 12 del Dpr n. 602 del 1973, così come modificato del Dlgs n. 46/99 e successivamente dall’art. 1 della Legge n. 311 del 2004, il quale prevede al terzo comma che nel ruolo, oltre al numero fiscale del contribuente, la specie del ruolo e il riferimento al precedente atto di accertamento, deve essere indicata la data in cui il ruolo diviene esecutivo: in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all’iscrizione.

Nel caso portato al vaglio della Suprema Corte, una società del nord ha impugnato la cartella esattoriale emessa dall’ufficio finanziario eccependone la validità e i giudici di primo grado non hanno accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello proposto dalla società ritenendo che, non essendo la cartella un avviso di accertamento, non era necessaria l’indicazione di un atto presupposto diverso dalla sentenza in forza della quale la cartella stessa era stata emessa. La società ha proposto ricorso per cassazione eccependo la violazione dell’art. 12 del citato Dpr n. 602 del 1973.

I giudici di legittimità hanno affermato, richiamando il disposto dell’art. 12, comma 3 del Dpr n. 602/1973, che la validità della cartella di pagamento è subordinata alla verifica degli interessi. “Il riferimento al calcolo degli interessi non è in alcun modo prescritto dalla menzionata norma, ma appare tuttavia collegato alla data di esecutività del ruolo, che ne consente la verifica. E’ vero infatti che le procedure di formazione del ruolo sono determinate con decreto ministeriale (art. 12, n.2, Dlgs n. 602/73) e che gli interessi si computano dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile (in base all’art. 2 della Legge 26 gennaio 1961, n. 29). Pertanto la certezza dell’inizio della esigibilità deriva proprio dalla data di esecutività del ruolo che deve essere accertata dal giudice di rinvio.

Da quanto precede emerge che nel caso in cui la cartella esattoriale, notificata al contribuente, non contenga la data di consegna dei ruoli, la medesima cartella è da ritenere nulla per carenza di motivazione della pretesa impositiva.

La giurisprudenza di merito, in controdentenza con quanto stabilito dalla sentenza in commento, ha ritenuto che, in considerazione del disposto dell’art. 25 del Dpr. n. 602/73 – il quale prevede la notifica della cartella di pagamento da parte del concessionario al contribuente entro precisi termini decadenziali(1) -, la cartella di pagamento, oltre a contenere gli elementi obbligatori ovvero tributo, imponibile, aliquota applicata e periodo di imposta, non deve riportare alcuna ulteriore motivazione. In particolare, i giudici tributari hanno affermato che “nella valutazione della tempestività dell’azione impositiva dell’amministrazione finanziaria, e in seguito all’evoluzione normativa, non riveste alcun significato la verifica della data di esecutività dei ruoli o di quella relativa alla consegna degli stessi ruoli al concessionario della riscossione, assumendo, per contro, rilevanza solo la data dei notifica della cartella”(2).

Sul tema in esame la stessa Cassazione aveva ritenuto in precedenza che l’obbligo di motivazione è ottenuto comunque nel caso in cui la cartella esattoriale contenga gli elementi prescritti dall’art. 25 del Dpr. n. 602/1973 (Cass 16 settembre 2005, n. 18385).

Note

1) Cass. 7 gennaio 2004. L’esattore deve notificare la cartella di pagamento entro il termine perentorio fissato dall’art. 25 del Dpr 602/73. Il mancato rispetto del termine fissato da detta norma comporta la decadenza dell’amministrazione finanziaria dal diritto a far valere la propria pretesa.

2) Cfr. CTR Lazio, Sez. XIV, 20 luglio 2010, n. 487.

22 dicembre 2010

Enzo Di Giacomo